Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 160 L.Fall. ha rappresentato per oltre ottant’anni la norma di apertura della disciplina del concordato preventivo, fissando i presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura e regolando il contenuto minimo del piano e della proposta. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), la norma e’ stata abrogata e i suoi contenuti sono stati riassorbiti negli artt. 84-120 CCII, con una nuova architettura sistematica. Capire dove finisce l’art. 160 L.Fall. e dove comincia l’art. 84 CCII e’ essenziale per le procedure ancora pendenti, per i giudizi in corso e per ogni richiamo a precedenti anteriori al CCII.

Il quadro dell’abrogazione

La legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ha governato la materia concorsuale per ottant’anni, con il concordato preventivo come strumento centrale di soluzione negoziata della crisi. L’art. 160 L.Fall. era il pilastro della disciplina perche’ definiva chi poteva chiedere l’ammissione, quale stato dell’impresa la giustificava, quale doveva essere il contenuto della proposta e quale percentuale minima andava assicurata ai creditori chirografari nei concordati liquidatori.

Il CCII ha sostituito integralmente la legge fallimentare a partire dal 15 luglio 2022. La disciplina sostanziale del concordato preventivo e’ oggi contenuta negli artt. 84-120 CCII, con un mutamento non solo terminologico ma anche concettuale: il “fallimento” e’ diventato “liquidazione giudiziale”, la nozione di “stato di crisi” e’ stata raffinata e codificata, sono stati introdotti strumenti di allerta e composizione negoziata, ed e’ stata ridisegnata la distinzione tra concordato in continuita’ e concordato liquidatorio.

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I presupposti storici dell’art. 160 L.Fall.

Prima dell’abrogazione, l’art. 160 L.Fall. richiedeva:

Questi presupposti sono stati interpretati dalla prassi e dalla giurisprudenza per quasi vent’anni dopo la riforma del 2005-2007, generando un corpus tecnico molto stratificato.

La corrispondenza con l’art. 84 CCII

L’art. 84 CCII ha riscritto i presupposti del concordato preventivo:

5 situazioni pratiche

Caso 1 – SRL in crisi che propone concordato al 30% ai chirografari

Una SRL manifatturiera con ricavi 4 mln e 2,3 mln di debiti (1,1 mln verso fornitori chirografari, 800k banche ipotecarie, 400k erario privilegiato) deposita ricorso per concordato preventivo nel maggio 2026. Il piano prevede vendita di un capannone non strategico e prosecuzione attivita’ caratteristica con apporto di nuovo socio per 250k. La proposta offre il 100% ai privilegiati e il 30% ai chirografari in 4 anni. La disciplina applicabile e’ quella del CCII (art. 84 e seguenti), non piu’ l’art. 160 L.Fall. La soglia del 20% chirografari e’ superata; va valutata la natura (continuita’ o liquidatorio misto) e l’apporto esterno del 10% sull’attivo. I richiami giurisprudenziali ad art. 160 L.Fall. servono solo come precedente interpretativo storico.

Caso 2 – Concordato in continuita’ aziendale

Una societa’ di servizi logistici con 80 dipendenti propone un concordato in continuita’ diretta: l’azienda prosegue l’attivita’ sotto la gestione dell’imprenditore in possesso, il piano prevede ristrutturazione del debito bancario, dilazione del debito erariale e pagamento integrale dei dipendenti. La soddisfazione dei creditori avviene in misura prevalente dai ricavi futuri della gestione. Si applica l’art. 84, comma 2, CCII (continuita’ diretta), non piu’ l’art. 160 L.Fall. La regola della prevalenza del flusso da continuita’ e’ codificata, non piu’ affidata all’interpretazione giurisprudenziale ex L.Fall.

Caso 3 – Concordato liquidatorio puro

Un imprenditore individuale commerciale, cessata l’attivita’, propone concordato liquidatorio: vendita di tutti i beni, riparto secondo cause di prelazione, soddisfacimento dei chirografari al 22% con apporto di un finanziatore esterno pari al 12% dell’attivo. Sotto l’art. 160 L.Fall. (post-riforma 2015) sarebbe stato sufficiente il 20% senza obbligo di apporto esterno; oggi l’art. 84, comma 4, CCII richiede tanto la soglia del 20% quanto l’apporto esterno del 10%, requisiti entrambi soddisfatti. Differenza pratica: la riforma CCII ha reso piu’ selettivo il concordato meramente liquidatorio per disincentivarlo a favore della liquidazione giudiziale.

Caso 4 – Suddivisione in classi con percentuale 50% chirografari

Un’impresa edile in crisi suddivide i creditori in 4 classi (chirografari fornitori strategici, chirografari fornitori non strategici, banche chirografarie, erario chirografario degradato). Offre 50% ai fornitori strategici, 25% agli altri chirografari, 15% alle banche chirografarie con cessione di crediti, 30% all’erario degradato. La suddivisione in classi era prevista dall’art. 160 L.Fall. ed e’ confermata dall’art. 85 CCII, con regole sulla formazione delle classi e sul cram down piu’ dettagliate (artt. 109 e 112 CCII). Il trattamento differenziato e’ lecito se motivato e omogeneo all’interno della classe.

Caso 5 – Procedure pendenti e disciplina transitoria

Una SRL aveva depositato ricorso per concordato preventivo nel febbraio 2022, prima del 15 luglio 2022. L’art. 390 CCII (norme transitorie) stabilisce che alle procedure pendenti continuano ad applicarsi le disposizioni della legge fallimentare. Il giudice delegato, gli organi della procedura e le parti devono quindi continuare a richiamare l’art. 160 L.Fall. e gli articoli successivi, non gli artt. 84-120 CCII. Questo rende ancora vivo lo studio dell’art. 160 L.Fall. per le procedure non ancora chiuse.

Il ruolo delle classi e dei privilegiati

Sia l’art. 160 L.Fall. sia l’art. 85 CCII consentono la formazione di classi di creditori con trattamenti differenziati, purche’ la suddivisione sia ragionevole, ancorata a posizioni giuridiche o interessi economici omogenei, e motivata nel piano. Sotto la L.Fall. la giurisprudenza aveva fissato i confini del sindacato del tribunale sulla congruita’ delle classi; il CCII recepisce questi principi e li integra con regole piu’ analitiche sul cram down infraclasse e interclasse (art. 112 CCII), sulla relativa priority rule per il concordato in continuita’ e sulla absolute priority rule per il concordato liquidatorio. La transizione, dal punto di vista del piano industriale e finanziario, richiede dunque maggior cura nella scelta del tipo di concordato perche’ le regole di distribuzione del valore tra classi divergono significativamente.

Quando l’art. 160 L.Fall. rileva ancora

Pur essendo abrogato, l’art. 160 L.Fall. continua a essere rilevante in tre scenari:

L’imprenditore in difficolta’, il curatore o liquidatore giudiziale, i creditori e l’organismo di composizione della crisi devono dunque conoscere entrambi i quadri normativi e applicare quello corretto in base alla data del ricorso.

Norme di riferimento

FAQ

L’art. 160 L.Fall. e’ ancora applicabile oggi?

No, e’ stato abrogato dal CCII a decorrere dal 15 luglio 2022. Continua a essere applicabile solo alle procedure di concordato preventivo il cui ricorso e’ stato depositato prima di tale data, in forza della disciplina transitoria dell’art. 390 CCII.

Qual e’ la differenza principale tra art. 160 L.Fall. e art. 84 CCII per il concordato liquidatorio?

Sotto l’art. 160 L.Fall. (post-riforma 2015) era sufficiente garantire ai chirografari almeno il 20% del credito. L’art. 84, comma 4, CCII richiede sia il 20% di soddisfacimento sia un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo: la disciplina e’ piu’ selettiva e disincentiva il concordato liquidatorio puro.

Lo stato di crisi della L.Fall. coincide con quello del CCII?

Le due nozioni sono vicine ma non identiche. La L.Fall. parlava genericamente di stato di crisi comprensivo dell’insolvenza; il CCII (art. 2, comma 1, lett. a) definisce lo stato di crisi come probabilita’ di futura insolvenza, con maggiore enfasi sulla dimensione prospettica e sull’allerta precoce.

Cosa succede a un concordato preventivo depositato nel 2022 prima del 15 luglio?

Si applica integralmente la legge fallimentare, compreso l’art. 160. Il giudice delegato, il commissario giudiziale e gli organi della procedura proseguono con la disciplina previgente fino alla chiusura del concordato, ai sensi dell’art. 390 CCII.

Domande frequenti

L'art. 160 L.Fall. è ancora applicabile oggi?

No, è stato abrogato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) a decorrere dal 15 luglio 2022. Continua a essere applicabile solo alle procedure di concordato preventivo il cui ricorso è stato depositato prima di tale data, in forza della disciplina transitoria dell'art. 390 CCII. I suoi contenuti sono stati riassorbiti negli artt. 84-120 CCII.

Qual è la differenza principale tra art. 160 L.Fall. e art. 84 CCII per il concordato liquidatorio?

Sotto l'art. 160 L.Fall. (post-riforma 2015) era sufficiente garantire ai chirografari almeno il 20% del credito. L'art. 84, comma 4, CCII richiede sia il 20% di soddisfacimento sia un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell'attivo: la disciplina è più selettiva e disincentiva il concordato liquidatorio puro a favore della liquidazione giudiziale.

Lo stato di crisi della legge fallimentare coincide con quello del CCII?

Le due nozioni sono vicine ma non identiche. La legge fallimentare parlava genericamente di stato di crisi comprensivo dell'insolvenza; il CCII (art. 2, comma 1, lett. a) definisce lo stato di crisi come probabilità di futura insolvenza, con maggiore enfasi sulla dimensione prospettica e sull'allerta precoce.

Cosa succede a un concordato preventivo depositato nel 2022 prima del 15 luglio?

Si applica integralmente la legge fallimentare, compreso l'art. 160. Il giudice delegato, il commissario giudiziale e gli organi della procedura proseguono con la disciplina previgente fino alla chiusura del concordato, ai sensi dell'art. 390 CCII.

Si possono ancora suddividere i creditori in classi con trattamenti differenziati?

Sì. La suddivisione in classi era prevista dall'art. 160 L.Fall. ed è confermata dall'art. 85 CCII, con regole più dettagliate sulla formazione delle classi e sul cram down (artt. 109 e 112 CCII). Il trattamento differenziato è lecito se la suddivisione è ragionevole, ancorata a posizioni giuridiche o interessi economici omogenei e motivata nel piano.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.