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Domanda concordato (anche in bianco) — casi pratici art. 161 L.Fall.

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 161 L.Fall. disciplinava la domanda di concordato preventivo: contenuto del ricorso, documenti da allegare, requisiti di ammissibilità e, dal 2012, la possibilità di depositare una domanda «in bianco» (o prenotativa) per congelare le azioni esecutive in attesa di costruire il piano. Era uno dei cardini procedurali della vecchia legge fallimentare, perché dalla sua presentazione decorrevano effetti protettivi immediati per il debitore e per la massa dei creditori. La norma articolava in modo dettagliato il contenuto minimo del ricorso, la documentazione obbligatoria, il ruolo del professionista indipendente attestatore e il regime degli atti di straordinaria amministrazione compiuti durante la fase prenotativa.

Dal 15 luglio 2022 la norma è abrogata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), che ha riscritto la disciplina del concordato preventivo agli artt. 39-44 CCII. La procedura non è scomparsa: è stata riorganizzata, modernizzata e integrata con gli altri strumenti di regolazione della crisi, ma molti articoli, sentenze e commenti continuano a fare riferimento all’art. 161 L.Fall. perché le procedure aperte prima del 15/7/2022 restano regolate dalla legge previgente per tutta la loro durata residua, fino all’omologazione o alla chiusura.

Quadro dell’abrogazione: cosa è cambiato

L’art. 161 L.Fall. resta vivo solo come norma applicabile alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022, in virtù dell’art. 390 CCII (norme transitorie) che impone l’applicazione della legge previgente alle procedure pendenti. Significa che, a distanza di anni, i tribunali fallimentari italiani applicano ancora la legge fallimentare a centinaia di concordati pendenti, mentre tutte le nuove istanze seguono il CCII.

Per le crisi che esplodono oggi, il riferimento operativo è il CCII:

  • Art. 39 CCII — obblighi di deposito documentale (bilanci, situazione patrimoniale, elenco creditori, dichiarazioni fiscali, dichiarazioni IVA).
  • Art. 40 CCII — domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
  • Art. 44 CCII — domanda di accesso con riserva (l’erede diretto della «domanda in bianco»).
  • Art. 84 CCII — finalità e tipologie del concordato preventivo (in continuità o liquidatorio).

La logica del legislatore del CCII è stata quella di unificare i punti di accesso alle procedure (un unico ricorso per tutte le procedure concorsuali) e di rafforzare la responsabilizzazione del debitore, anche con l’obbligo di adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.).

La domanda «in bianco» (oggi domanda con riserva)

Era lo strumento più usato negli ultimi dieci anni di vita dell’art. 161 L.Fall.: l’imprenditore depositava un ricorso minimale, riservandosi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale (60-120 giorni, prorogabile di ulteriori 60 in presenza di giustificati motivi). Dal momento del deposito scattavano gli effetti protettivi: blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, divieto di acquisire titoli di prelazione e cristallizzazione dei crediti anteriori.

Lo strumento aveva permesso a molte imprese di sottrarsi a pignoramenti aggressivi mentre costruivano una proposta concordataria realistica, ma aveva anche generato abusi (uso meramente dilatorio): per questo nel 2015 il legislatore aveva irrigidito la disciplina, imponendo obblighi informativi periodici e poteri di controllo del commissario giudiziale provvisorio.

Oggi la stessa funzione è assolta dalla domanda con riserva ex art. 44 CCII, che mantiene la logica della «protezione anticipata» ma la coordina con gli altri strumenti del Codice (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), prevedendo misure protettive richieste e confermate dal tribunale, con obblighi informativi rafforzati e un controllo più stringente sulla genuinità dell’iniziativa.

I documenti obbligatori

Sotto l’art. 161 L.Fall. la domanda di concordato «piena» richiedeva un corredo documentale stringente, oggi sostanzialmente confermato dall’art. 39 CCII:

  • bilanci degli ultimi tre esercizi e dichiarazioni dei redditi;
  • aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
  • elenco analitico dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
  • relazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;
  • idonea documentazione fiscale e contributiva, comprese le dichiarazioni IVA degli ultimi periodi.

La centralità della relazione del professionista indipendente attestatore è rimasta inalterata anche nel CCII: si tratta del filtro tecnico che garantisce al tribunale e ai creditori che i numeri esposti dal debitore corrispondano alla realtà e che il piano sia, nella valutazione professionale, eseguibile.

5 casi pratici

1) SRL Alfa deposita ricorso ex art. 161 L.Fall. con piano completo

SRL Alfa, indebitata per 4,2 milioni di euro con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate, predispone un piano di concordato in continuità aziendale: prosecuzione dell’attività produttiva, vendita di un capannone non strumentale, dismissione di una linea produttiva obsoleta e soddisfacimento dei chirografari al 28% in cinque anni. Deposita ricorso al tribunale fallimentare territorialmente competente con tutta la documentazione richiesta dall’art. 161, comprese le tre relazioni del professionista indipendente sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità del piano e sull’utilità della continuità rispetto all’alternativa liquidatoria. Il tribunale, verificata la completezza, dichiara aperta la procedura e nomina il commissario giudiziale, fissando l’adunanza dei creditori per il voto sulla proposta.

2) Ditta individuale Beta deposita domanda in bianco per congelare i pignoramenti

Beta, ditta individuale del settore edile, riceve in dieci giorni tre pignoramenti presso terzi su conti correnti e crediti verso committenti pubblici, per un controvalore complessivo di 380.000 euro. Non ha ancora un piano strutturato, ma teme la paralisi operativa e la perdita degli affidamenti bancari. Deposita una domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, L.Fall.: il tribunale fissa un termine di 90 giorni per il deposito del piano, dispone l’automatic stay e nomina un pre-commissario con poteri di vigilanza. I pignoramenti pendenti si sospendono, i nuovi sono inibiti e l’imprenditore guadagna il tempo necessario per costruire la proposta con il professionista, ricucendo i rapporti con i committenti pubblici e ridefinendo i flussi di cassa.

3) Integrazione documentale richiesta dal tribunale

SAS Gamma deposita il ricorso, ma la relazione del professionista indipendente è carente sui criteri di valutazione del magazzino e sulle assunzioni di scenario per i flussi di cassa prospettici. Il tribunale, ai sensi dell’art. 162 L.Fall., concede 15 giorni per integrare la documentazione, segnalando puntualmente le criticità. Il debitore, con il proprio consulente, riformula la relazione di stima, produce le perizie giurate sui beni strumentali e aggiorna i prospetti di tesoreria con un’analisi di sensibilità sui ricavi attesi. L’integrazione è ammessa, il tribunale ritiene superate le criticità e la procedura prosegue verso l’ammissione e la votazione dei creditori.

4) Conversione del concordato in liquidazione giudiziale (già fallimento)

SRL Delta deposita la domanda in bianco, ottiene la protezione e la nomina del pre-commissario, ma allo scadere dei 120 giorni — pur essendo intervenuta una proroga di 60 — non presenta il piano. Inoltre, dalle relazioni periodiche del pre-commissario emerge che il debitore ha compiuto atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, depauperando il patrimonio. Il tribunale, su istanza di un creditore qualificato, dichiara l’improcedibilità del concordato e, accertato lo stato di insolvenza, apre la liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento sotto il CCII). Sotto il vecchio regime sarebbe stato dichiarato il fallimento ex art. 162 L.Fall., con il conseguente passaggio al curatore di tutta l’attività di liquidazione dell’attivo.

5) Transizione L.Fall. → CCII: procedura pendente al 15/7/2022

SPA Epsilon aveva depositato la domanda di concordato il 30 giugno 2022. La procedura, regolarmente aperta sotto l’art. 161 L.Fall., al momento dell’entrata in vigore del CCII era pendente. Per effetto dell’art. 390 CCII continua a essere regolata dalla legge fallimentare fino alla sua naturale conclusione: l’omologazione del concordato avviene quindi ex art. 180 L.Fall., non secondo le regole del Codice della crisi. Anche le opposizioni dei creditori dissenzienti, le impugnazioni e l’eventuale esecuzione coattiva del concordato omologato seguiranno la disciplina previgente, con i relativi termini e poteri del commissario.

Quando rileva oggi

L’art. 161 L.Fall. rileva ancora oggi nei procedimenti aperti prima del 15 luglio 2022 e nelle controversie giurisprudenziali che li riguardano, oltre che nelle azioni di responsabilità e revocatorie collegate a quelle procedure. Per le nuove crisi, l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza si rivolge agli artt. 40 e 44 CCII per accedere al concordato preventivo o alla domanda con riserva; il tribunale competente per territorio (luogo della sede principale dell’impresa) valuta la domanda; il commissario giudiziale (nominato dal tribunale) vigila sulla procedura, riferisce sulla fattibilità del piano e sulla condotta del debitore, esprime parere su atti di straordinaria amministrazione e relaziona ai creditori prima del voto. Il curatore entra in gioco soltanto in caso di conversione del concordato in liquidazione giudiziale, prendendo in carico l’attivo e procedendo alla sua liquidazione secondo il piano di ripartizione.

Norme di riferimento

  • R.D. 267/1942, art. 161 (Legge Fallimentare) — abrogato dal 15/7/2022, applicabile alle procedure pendenti.
  • D.Lgs. 14/2019, artt. 39-44 CCII — disciplina vigente della domanda di concordato preventivo e della domanda con riserva.
  • D.Lgs. 14/2019, art. 84 CCII — finalità e tipologie di concordato preventivo (continuità e liquidatorio).
  • D.Lgs. 14/2019, art. 390 CCII — norma transitoria: alle procedure aperte prima del 15/7/2022 si applica la legge previgente.

FAQ

L’art. 161 L.Fall. è ancora applicabile?

Sì, ma solo alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022, in forza dell’art. 390 CCII. Per le nuove domande si applicano gli artt. 39-44 CCII e, per la disciplina sostanziale, l’art. 84 CCII.

Cosa è oggi la «domanda in bianco»?

Si chiama domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII): consente di depositare una domanda minimale per ottenere subito gli effetti protettivi (blocco delle azioni esecutive e cautelari) e riservarsi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale, con obblighi informativi periodici verso il commissario.

Quali documenti servono per la domanda «piena»?

Bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori e diritti reali, piano analitico con tempi e modalità di adempimento, relazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano (art. 39 CCII, in continuità con l’art. 161 L.Fall.), oltre alle dichiarazioni fiscali e IVA recenti.

Cosa succede se non si deposita il piano nei termini?

Il tribunale dichiara improcedibile la domanda e, accertata l’insolvenza dell’imprenditore, può aprire la liquidazione giudiziale (già fallimento), nominando un curatore. È quindi cruciale rispettare i termini fissati dal tribunale al momento della concessione della riserva e mantenere un dialogo trasparente con il commissario nominato.