In sintesi
- L'art. 67 L. Fall. disciplina la revocatoria fallimentare degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore prima del fallimento.
- Distingue atti a titolo gratuito (revocabili senza prova della scientia decoctionis) e atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.
- Periodo sospetto: due anni o un anno a seconda della tipologia, decorrente dalla dichiarazione di fallimento.
- Riformato nel 2005-2007 con esenzioni per pagamenti nei termini d'uso e atti del piano attestato.
- Sostituito dall'art. 166 CCII, che ne riprende impianto ed esenzioni con minimi adattamenti.
- Strumento centrale per la ricostituzione della massa attiva fallimentare.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 L. Fall. – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Stesso numero, altri codici
- Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento
- Articolo 67 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 67 Codice del Consumo: Ulteriori obbligazioni delle parti
- Articolo 67 Codice della Strada: Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode
- Articolo 67 Codice di Procedura Penale: Incertezza sull’età dell’imputato
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 67 della Legge Fallimentare disciplina la revocatoria fallimentare, l'azione che consente al curatore di rendere inefficaci nei confronti della massa gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore nel periodo anteriore al fallimento (c.d. periodo sospetto). È lo strumento principale per ricostituire l'attivo concorsuale a vantaggio del ceto creditorio.
Atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso
Il primo comma sottopone a revocatoria gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori al fallimento quando le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui è stato dato o promesso. Si applicano regole simili agli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti non eseguiti con denaro o altri mezzi normali di pagamento (es. datio in solutum) e ai pegni, anticresi e ipoteche volontarie costituite per debiti preesistenti non scaduti.
Periodo sospetto annuale
Il secondo comma prevede il periodo sospetto di un anno per: pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso e costituzioni di garanzia per debiti contestualmente creati o scaduti. In tali ipotesi il curatore deve provare la scientia decoctionis, cioè la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente.
Riforma 2005-2007 e introduzione delle esenzioni
Il D.L. 35/2005 conv. L. 80/2005 e il D.Lgs. 5/2006 hanno ridotto i periodi sospetti (da due anni a uno; da uno a sei mesi) e introdotto al terzo comma un articolato catalogo di esenzioni: pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, rimesse in conto corrente non durevoli e consistenti, atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato (lett. e), pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro, di onorari di professionisti per accesso a procedure concorsuali, operazioni di credito fondiario.
Piano attestato di risanamento
L'esenzione per gli atti del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) ha rappresentato uno dei più importanti strumenti di soluzione stragiudiziale della crisi: un esperto indipendente attesta la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; gli atti esecutivi del piano sono al riparo dalla revocatoria in caso di successivo fallimento. La disciplina è transitata negli artt. 56 e 166, comma 3, lett. d) CCII.
Scientia decoctionis
La prova della conoscenza dello stato di insolvenza può essere data per presunzioni (anche semplici e gravi), come la pubblicazione di protesti, le notizie di stampa, i rapporti di affari abituali, l'andamento del rapporto bancario. La Cassazione ha richiesto presunzioni gravi, precise e concordanti e ha escluso che il mero ritardo nei pagamenti integri di per sè conoscenza dell'insolvenza.
Sostituzione con l'art. 166 CCII
Il CCII ha trasferito la disciplina della revocatoria nell'art. 166 CCII, che riprende impianto, periodi sospetti ed esenzioni dell'art. 67 L. Fall. con minimi adattamenti (es. raccordo con la composizione negoziata, art. 24 CCII, che prevede esenzione anche per gli atti autorizzati dal tribunale in tale ambito). L'azione resta esercitabile dal curatore della liquidazione giudiziale entro tre anni dall'apertura della procedura e comunque non oltre cinque anni dall'atto (art. 170 CCII).
Disciplina transitoria e fallimenti pendenti
L'art. 67 L. Fall. continua ad applicarsi a tutte le procedure di fallimento aperte prima del 15 luglio 2022 (art. 390 CCII). Considerati i tempi di accertamento e impugnazione, le azioni revocatorie ex art. 67 L. Fall. saranno ancora oggetto di contenzioso per molti anni: la giurisprudenza pre-2022 conserva piena rilevanza pratica.
Effetti dell'azione e tutela del terzo
L'accoglimento della revocatoria rende inefficace l'atto nei confronti della massa: il bene rientra nell'attivo fallimentare e il terzo, se ha eseguito una prestazione, partecipa al concorso come creditore chirografario (art. 70 L. Fall., oggi art. 171 CCII). Il terzo subacquirente in buona fede è tutelato a determinate condizioni; la trascrizione della domanda nei pubblici registri è essenziale per opporsi ai subacquirenti successivi (art. 2652, n. 2, c.c.).
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. /
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Cos'è la revocatoria fallimentare?
È l'azione con cui il curatore rende inefficaci nei confronti della massa gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore prima del fallimento, ricostituendo l'attivo concorsuale.
Quali sono i periodi sospetti?
Due anni per atti a titolo oneroso sproporzionati, datio in solutum e garanzie per debiti preesistenti non scaduti; un anno per pagamenti di debiti scaduti e garanzie contestuali.
Cosa sono le esenzioni dell'art. 67, comma 3?
Operazioni protette dalla revocatoria: pagamenti nei termini d'uso, atti del piano attestato, del concordato e dell'accordo di ristrutturazione omologato, pagamenti di corrispettivi del lavoro e dei professionisti, credito fondiario.
L'art. 67 L. Fall. si applica ancora oggi?
Si', alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022. Per i fallimenti (liquidazioni giudiziali) successivi si applica l'art. 166 CCII, dal contenuto sostanzialmente analogo.
Come si prova la scientia decoctionis?
Per presunzioni gravi, precise e concordanti: protesti, pignoramenti pubblici, notizie di stampa, andamento del rapporto bancario, rapporti d'affari continuativi col debitore.