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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 66 L. Fall. – Azione revocatoria ordinaria
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile .
L’azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.