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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 68 L. Fall. – Pagamento di cambiale scaduta
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
In deroga a quanto disposto dall’art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso.
In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d’insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.