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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 85 CCII – Suddivisione dei creditori in classi

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perchè non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell’ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

4. Fermo quanto previsto dall’articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

In sintesi

  • L’art. 85 CCII disciplina la suddivisione dei creditori in classi nel concordato preventivo, consentendo trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse purchè sia rispettata l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.
  • La classificazione è facolta nel concordato liquidatorio, salvo i casi in cui diviene obbligatoria: crediti tributari o previdenziali non integralmente pagati, crediti assistiti da garanzie di terzi, soddisfacimento con utilità diverse dal denaro, creditori proponenti e parti correlate.
  • Nel concordato in continuità aziendale la formazione delle classi è sempre obbligatoria; i creditori privilegiati interessati dalla ristrutturazione (in quanto non integralmente soddisfatti ex art. 109, comma 5) vanno collocati in classi.
  • È prevista una classe separata per le piccole imprese fornitrici di beni e servizi titolari di crediti chirografari, individuate in base a soglie dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti) mutuate dalla disciplina europea sulle PMI.
  • Il trattamento di ciascuna classe non può alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, salve le deroghe del concordato in continuità ex art. 84, commi 5, 6 e 7 (regola della relative priority rule).
Funzione e ratio della suddivisione in classi

L’art. 85 CCII rappresenta la disposizione cardine in materia di formazione delle classi nel concordato preventivo e costituisce il presupposto procedimentale del meccanismo di voto, di omologazione e del cram down infraclasse e interclasse di cui agli artt. 109 e 112 CCII. La norma recepisce, riorganizzandolo, l’impianto già presente nell’art. 160 della legge fallimentare abrogata, adeguandolo alle indicazioni della Direttiva UE 2019/1023 in materia di quadri di ristrutturazione preventiva. La classe rappresenta l’aggregazione di creditori che condividono una posizione giuridica e interessi economici omogenei: lo strumento consente di rendere ammissibile una proposta differenziata che, senza la classificazione, sarebbe censurabile sotto il profilo della par condicio creditorum.

La giurisprudenza di legittimità formatasi in vigenza della legge fallimentare e tendenzialmente confermata anche con riferimento al CCII richiede che i criteri di formazione delle classi siano oggettivi, verificabili e non arbitrari. Non è sufficiente raggruppare i creditori in base a soglie quantitative, ma occorre dare conto della comunanza di interessi (ad esempio, fornitori strategici per la continuità versus fornitori occasionali; creditori finanziari titolari di garanzie reali versus chirografari; istituti di credito ordinari versus enti previdenziali).

Classificazione facoltativa e classificazione obbligatoria

Il primo comma stabilisce come regola generale la facoltà per il debitore di prevedere la suddivisione in classi. Tale facoltà, tuttavia, diviene obbligo nei casi tipizzati al comma 2 e, nel concordato in continuità, al comma 3. I casi di obbligatoria classificazione tracciati dal comma 2 sono espressione di esigenze di tutela differenziata e di trasparenza del consenso:

  • i crediti tributari o previdenziali non integralmente pagati richiedono apposita classe in coerenza con la disciplina della transazione fiscale e contributiva di cui all’art. 88 CCII, anche al fine di rendere visibile il trattamento differenziato e di consentire il cram down fiscale ai sensi dell’art. 88, comma 2-bis;
  • i creditori assistiti da garanzie di terzi (fideiussioni, garanzie reali su beni altrui, comprese le garanzie pubbliche) presentano un interesse autonomo rispetto al credito chirografario verso il debitore, dovendo valutare l’impatto della proposta anche sulla posizione del garante;
  • i creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro (azioni, quote, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari, datio in solutum) presentano profili di rischio non assimilabili a quelli del pagamento in moneta corrente;
  • i creditori proponenti il concordato (nel concordato proposto da creditori ex art. 90 CCII) e le parti correlate al debitore sono naturalmente portatori di interessi non coincidenti con quelli del ceto creditorio esterno, donde l’esigenza di un voto separato che neutralizzi possibili conflitti di interesse.
Il concordato in continuità aziendale: classificazione sempre obbligatoria

Il comma 3 riserva al concordato in continuità aziendale (diretta, indiretta o mista, ex art. 84, comma 2, CCII) una disciplina rafforzata: la suddivisione in classi è in ogni caso obbligatoria. La scelta del legislatore risponde alla circostanza che, nella continuità, la proposta può derogare alla regola della priorità assoluta (absolute priority rule) e adottare la relative priority rule di derivazione eurounitaria, sicchè la trasparenza del trattamento differenziato fra classi diviene presidio essenziale del consenso informato.

I creditori privilegiati (titolari di privilegio generale o speciale, pegno o ipoteca) che siano interessati dalla ristrutturazione - perché la proposta prevede un soddisfacimento inferiore al valore di realizzo del bene su cui insiste la prelazione, ossia non ricorrono le condizioni di cui all’art. 109, comma 5 - vanno necessariamente collocati in classi. Cio' consente loro di esprimere un voto autonomo sulla porzione di credito che risulta degradata a chirografo per effetto della falcidia.

La classe separata per le piccole imprese fornitrici

Il comma 3 introduce, in attuazione dell’art. 9, par. 4, della Dir. 2019/1023, una classe obbligatoriamente separata per le imprese fornitrici di beni e servizi titolari di crediti chirografari che non superino, nell’ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: attivo fino a cinque milioni di euro, ricavi netti fino a dieci milioni di euro, numero medio di dipendenti fino a cinquanta. I parametri ricalcano quelli della Raccomandazione 2003/361/CE in materia di PMI. La ratio è protezionistica: il legislatore tutela il piccolo fornitore dalla concentrazione del voto in capo a grandi creditori finanziari, garantendo che la sua voce sia rappresentata in modo distinto e che gli effetti del cram down interclasse non possano essere imposti senza specifica valutazione del suo trattamento.

Il rispetto delle cause legittime di prelazione

Il comma 4 sancisce un principio cardine: la differenziazione di trattamento fra classi non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. La regola va letta in combinato disposto con l’art. 84, commi 5, 6 e 7, CCII: nel concordato liquidatorio vige la regola della priorità assoluta (ogni classe inferiore può essere soddisfatta solo dopo l’integrale soddisfazione delle classi superiori, salvo consenso); nel concordato in continuità può invece operare la regola della priorità relativa, per cui è sufficiente che ogni classe riceva un trattamento non deteriore rispetto alle classi di pari rango e non superiore a quelle di rango successivo, fermo il valore di liquidazione spettante ai creditori privilegiati. La dottrina maggioritaria sottolinea come tale equilibrio sia uno dei profili più delicati del nuovo concordato, suscettibile di sindacato di legittimità del tribunale in sede di omologazione.

Profili operativi e rischi di contestazione

Nella prassi, la formazione delle classi è attività di estrema delicatezza che richiede coordinamento fra il debitore, l’attestatore e il professionista designato per l’eventuale composizione negoziata propedeutica. Si pensi al caso di Alfa S.r.l. che presenti domanda di concordato in continuità con esposizione bancaria assistita da ipoteca, debiti erariali in parte falcidiati, fornitori strategici di piccola dimensione e fornitori industriali di grandi dimensioni: il piano dovrà prevedere almeno una classe per i creditori ipotecari per la parte degradata, una classe per i crediti tributari falcidiati, una classe per i fornitori PMI ex comma 3 e una o più classi per i fornitori industriali maggiori, oltre alle classi per eventuali parti correlate. L'orientamento prevalente ritiene che la mancata formazione di una classe obbligatoria determini l’inammissibilità della proposta ex art. 47 CCII, salvo che il tribunale conceda un termine per la modifica del piano. Resta ferma la facoltà di reclamo ex art. 51 CCII avverso il decreto di apertura.

Criteri di omogeneità e sindacato del tribunale

L’individuazione dei criteri di formazione delle classi è rimessa in prima battuta alla discrezionalità del debitore proponente, ma è soggetta al controllo di legalità del tribunale tanto in fase di ammissione (art. 47 CCII) quanto in sede di omologazione (art. 112 CCII). La dottrina maggioritaria distingue tra criteri oggettivi (natura del credito, presenza di garanzie, rango della prelazione, valore nominale del credito) e criteri soggettivi (qualità del creditore, ruolo nella filiera, strategicità per la continuità). È generalmente ritenuta legittima la classificazione che valorizzi l’interesse economico tipico del creditore: ad esempio, il fornitore strategico, la cui prosecuzione del rapporto è essenziale per la continuità, presenta un interesse strutturalmente diverso rispetto al fornitore occasionale chirografario che subisce in via passiva la falcidia. Allo stesso modo, gli istituti di credito titolari di esposizioni performing presentano un interesse non omogeneo rispetto a quelli che hanno già classificato il credito a sofferenza o ceduto la posizione a veicoli di cartolarizzazione.

Trattamenti differenziati ammissibili e abusi della classificazione

La differenziazione di trattamento fra classi può riguardare la percentuale di soddisfacimento, le modalità (denaro, strumenti finanziari, datio in solutum), la tempistica (pagamento all’omologazione versus dilazione pluriennale), nonchè la natura del rapporto residuale (eventuale conversione del credito in equity o in strumenti partecipativi). È tuttavia vietato l’abuso della classificazione finalizzato a costruire artificiosamente la maggioranza necessaria all’approvazione del concordato: l'orientamento prevalente qualifica come abusiva la classificazione che isoli arbitrariamente i creditori dissenzienti o concentri in una sola classe i creditori favorevoli per ottenere il cram down, e legittima il sindacato del tribunale ai sensi degli artt. 47 e 112 CCII. Il commissario giudiziale, nella relazione ex art. 105 CCII, è tenuto a esprimere motivato parere sulla correttezza dei criteri adottati.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria la suddivisione dei creditori in classi nel concordato preventivo?

E' obbligatoria nel concordato in continuità aziendale e, in ogni concordato, per crediti tributari o previdenziali non integralmente pagati, crediti con garanzie di terzi, creditori pagati con utilità diverse dal denaro, proponenti e parti correlate.

I creditori privilegiati devono essere inseriti in una classe?

Nel concordato in continuità i privilegiati interessati dalla ristrutturazione, ossia non integralmente soddisfatti ex art. 109 comma 5 CCII, vanno inseriti in classi distinte per votare sulla parte di credito degradata a chirografo.

Cos'è la classe separata per le piccole imprese fornitrici?

E' una classe obbligatoria nel concordato in continuità per le PMI chirografarie fornitrici di beni e servizi che non superano due tra: attivo 5 mln, ricavi 10 mln, 50 dipendenti, a tutela della loro autonoma voce di voto.

Si può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione tramite le classi?

No. L’art. 85 comma 4 CCII vieta di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, salvo le deroghe ammesse nel concordato in continuità dall’art. 84 commi 5, 6 e 7 in chiave di priorità relativa.

Cosa succede se il debitore non forma una classe obbligatoria?

L’orientamento prevalente ritiene che la proposta sia inammissibile ex art. 47 CCII, salvo che il tribunale conceda termine per integrare il piano; il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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