Autore: Andrea Marton

  • Art. 170 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 170 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 170 L. Fall. – Scritture contabili

    Scritture contabili

  • Art. 161 L. Fall. – Domanda di concordato

    Art. 161 L. Fall. – Domanda di concordato

    Art. 161 L. Fall. – Domanda di concordato

    Domanda di concordato

  • Art. 55 Cont. Trib. – provvedimenti presidenziali appello

    Art. 55 Cont. Trib. – provvedimenti presidenziali appello

    Art. 55 Cont. Trib. – Provvedimenti presidenziali

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.

  • Art. 194 bis TUF – Criteri per la determinazione delle sanzioni

    Art. 194 bis TUF – Criteri per la determinazione delle sanzioni

    Art. 194 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Criteri per la determinazione delle sanzioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: (66) a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; (( g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; )) h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi. (61) (84)

  • Art. 157 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 157 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 157 L. Fall. – [Accertamento del passivo]

    [Accertamento del passivo]

  • Art. 282 Codice Civile: Legittimazione di figli premorti

    Art. 282 Codice Civile: Legittimazione di figli premorti

    Art. 282 c.c. [Legittimazione di figli premorti] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219

    [Abrogato]

  • Art. 135 novies TUF – Rappresentanza nell’assemblea

    Art. 135 novies TUF – Rappresentanza nell’assemblea

    Art. 135 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Rappresentanza nell’assemblea

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare ((uno o più)) sostituti.

    2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies .

    3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

    4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell’articolo 135-decies, ((comma 3)) , e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

    5. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante conserva l’originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. ((

    6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’ articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega. ))

    7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

    8. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 2372 del codice civile . ((In deroga all’ articolo 2372, secondo comma, del codice civile , le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.))

  • Art. 187 TUF – (Confisca)

    Art. 187 TUF – (Confisca)

    Art. 187 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Confisca)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto))

    2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

    3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’ articolo 240 del codice penale . (12)

  • Art. 165 sexies TUF – Obblighi delle società italiane controllate

    Art. 165 sexies TUF – Obblighi delle società italiane controllate

    Art. 165 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi delle società italiane controllate

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 ((…)) ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.

  • Art. 74 Imp. Reg. – altre infrazioni

    Art. 74 Imp. Reg. – altre infrazioni

    Art. 74 Imp. Reg. – Altre infrazioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51 quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000. 1 bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

  • Art. 104 bis TUF – Regola di neutralizzazione

    Art. 104 bis TUF – Regola di neutralizzazione

    Art. 104 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Regola di neutralizzazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e

    3. 2. Nel periodo di adesione all’offerta non hanno effetto nei confronti dell’offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall’articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. ((Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell’articolo 127-quinquies)) .

    3. Quando, a seguito di un’offerta di cui al comma 1, l’offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell’offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza ((, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e)) non hanno effetto: a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali; b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto. ((b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell’articolo 127-quinquies))

    4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

    5. Qualora l’offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l’offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l’eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma

    1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all’offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell’offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell’assemblea. In mancanza di accordo, l’ammontare dell’indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l’altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell’offerta e l’andamento dei prezzi successivamente all’esito positivo dell’offerta.

    6. L’indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall’esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell’esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all’articolo 123, comma

    3. 7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all’articolo 3 del medesimo decreto-legge.

  • Art. 178 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 178 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 178 L. Fall. – Adesioni alla proposta di concordato

    Adesioni alla proposta di concordato