Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 238 Codice Civile: Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita

    Art. 238 Codice Civile: Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita

    Art. 238 c.c. – Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 , nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

  • Art. 239 Codice Civile: Reclamo dello stato di figlio

    Art. 239 Codice Civile: Reclamo dello stato di figlio

    Art. 239 c.c. Reclamo dello stato di figlio (1)

    In vigore

    Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso. L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

  • Art. 240 Codice Civile: Contestazione dello stato di figlio

    Art. 240 Codice Civile: Contestazione dello stato di figlio

    Art. 240 c.c. – Contestazione dello stato di figlio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.

  • Art. 241 Codice Civile: Prova in giudizio

    Art. 241 Codice Civile: Prova in giudizio

    Art. 241 c.c. – Prova in giudizio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

  • Art. 242 c.c. – Principio di prova per iscritto (abrogato)

    Art. 242 c.c. – Principio di prova per iscritto (abrogato)

    Art. 242 c.c. – Principio di prova per iscritto

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia

  • Art. 243 c.c. – Prova contraria (abrogato)

    Art. 243 c.c. – Prova contraria (abrogato)

    Art. 243 c.c. – Prova contraria

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità

  • Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento

    Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento

    Art. 244 c.c. Termini dell'azione di disconoscimento (1)

    In vigore

    L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

  • Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine

    Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine

    Art. 245 c.c. Sospensione del termine (1)

    In vigore

    Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

  • Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione

    Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione

    Art. 246 c.c. Trasmissibilita' dell'azione (1)

    In vigore

    Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.

  • Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il matrimonio

    Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il matrimonio

    Art. 232 c.c. – Presunzione di concepimento durante il matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

    Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

  • Art. 233 c.c. – Nascita del figlio prima dei centottanta (abrogato)

    Art. 233 c.c. – Nascita del figlio prima dei centottanta (abrogato)

    Art. 233 c.c. – Nascita del figlio prima dei centottanta

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Nascita del figlio prima dei centottanta giorni] [Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità]

  • Art. 234 Codice Civile: Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Art. 234 Codice Civile: Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Art. 234 c.c. – Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

    Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

    Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

    In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

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