Testo dell'articoloVigente
Art. 141 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Associazioni di azionisti)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che: a) sono costituite con scrittura privata autenticata; b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Le deleghe conferite all’associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall’articolo 136, comma 1, lettera b). ))
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 141 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) rappresenta uno dei pochi punti in cui il legislatore guarda con favore, anziche' con sospetto, alla raccolta organizzata delle deleghe di voto nelle societa' quotate. La disposizione delinea una figura ben precisa, quella dell'associazione di azionisti, e le riserva un regime di esenzione dalle stringenti regole sulla sollecitazione delle deleghe contenute negli articoli 136 e seguenti. La ratio e' chiara: incoraggiare l'aggregazione dei piccoli investitori, ossia di quell'azionariato diffuso che, preso individualmente, non avrebbe mai il peso necessario per incidere sulle deliberazioni assembleari, ma che, organizzato in forma collettiva, può tornare a essere un interlocutore reale del management e dei soci di controllo.
Il contesto: sollecitazione e raccolta delle deleghe nel TUF
Per comprendere la portata della norma occorre ricordare il quadro in cui si inserisce. Il TUF distingue tradizionalmente tra la sollecitazione delle deleghe, attività rivolta alla generalita' degli azionisti e per questo soggetta a stringenti obblighi informativi e procedurali, e la raccolta delle deleghe svolta in ambiti più circoscritti. La sollecitazione richiede la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega secondo schemi predefiniti, proprio perché l'interlocutore e' un pubblico indistinto e potenzialmente vulnerabile. L'art. 141 ritaglia da questo perimetro un'ipotesi specifica: la richiesta di conferimento di deleghe che l'associazione rivolge non al mercato, ma ai propri associati, soggetti che hanno già aderito consapevolmente a una compagine portatrice di interessi comuni.
I requisiti dell'associazione di azionisti
L'esenzione non e' automatica: il primo comma subordina il beneficio al rispetto di tre condizioni cumulative. In primo luogo l'associazione deve essere costituita con scrittura privata autenticata, requisito di forma che assicura la certezza della data e la riconoscibilita' dell'ente. In secondo luogo essa non deve esercitare attività d'impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo: il legislatore vuole evitare che dietro l'etichetta dell'associazione si nasconda un operatore economico con finalita' speculative. In terzo luogo l'associazione deve essere composta da almeno cinquanta persone fisiche, ciascuna proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.
La soglia dello 0,1% e la logica antielusiva
Il tetto individuale dello 0,1 per cento merita un'attenzione particolare, perché incarna la filosofia dell'intera disposizione. La norma vuole proteggere e valorizzare il piccolo risparmiatore, non offrire una scorciatoia a chi già detiene partecipazioni rilevanti. Se fosse consentito a un socio con quote significative di entrare nell'associazione, questa si trasformerebbe da strumento di tutela dell'azionariato diffuso in veicolo di concentrazione del potere di voto, sottratto pero' alle garanzie informative della sollecitazione ordinaria. Il limite, combinato con il numero minimo di cinquanta aderenti, garantisce che l'aggregazione resti effettivamente espressione di una pluralita' di interessi minoritari e omogenei.
Il rapporto con il limite dei duecento azionisti
Il secondo comma completa il disegno chiarendo che le deleghe conferite all'associazione ai sensi del primo comma non si computano ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b). Si tratta di una precisazione tecnica ma decisiva: senza di essa, l'associazione che raccogliesse deleghe da più di duecento iscritti ricadrebbe automaticamente nel regime della sollecitazione, vanificando l'esenzione. Il legislatore, coerentemente, neutralizza il conteggio di quelle deleghe, riconoscendo che la relazione tra associazione e associato e' qualitativamente diversa da quella tra sollecitante e pubblico anonimo.
La funzione di governo societario
Sul piano sostanziale, la disposizione si colloca nel più ampio movimento di valorizzazione dell'attivismo degli investitori. Le associazioni di azionisti possono diventare canali di voto informato, capaci di formulare raccomandazioni argomentate sui punti all'ordine del giorno, di interloquire con gli amministratori e di esercitare quella funzione di controllo diffuso che il diritto societario moderno considera un presidio di buona governance. La possibilita' di accompagnare la richiesta di delega con raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto e' espressamente prevista e legittimata, a riprova che il legislatore non teme l'orientamento del voto, purche' avvenga in un contesto associativo trasparente.
Coordinamento con la disciplina dei patti parasociali
Un profilo di attenzione riguarda la linea di confine tra associazione di azionisti e patto parasociale. L'aggregazione di soci che si coordinano sull'esercizio del voto potrebbe, in determinate condizioni, sfociare in fattispecie soggette agli obblighi di pubblicita' previsti per i patti parasociali nelle societa' quotate. La struttura tipizzata dall'art. 141, fondata su requisiti di forma, numerosita' e dispersione delle partecipazioni, tende pero' a mantenere l'associazione nell'alveo di uno strumento di partecipazione assembleare piuttosto che di un accordo di controllo, ferma restando la necessita' di valutare in concreto le finalita' perseguite.
Indicazioni operative
Per chi intenda costituire o gestire un'associazione di azionisti, la disposizione suggerisce alcune cautele pratiche: curare la corretta autenticazione dell'atto costitutivo, predisporre uno statuto che escluda l'esercizio di attività d'impresa non strumentale, tenere un registro aggiornato degli aderenti con verifica del rispetto della soglia individuale dello 0,1 per cento e documentare con precisione le raccomandazioni di voto trasmesse agli associati. Il rispetto puntuale dei requisiti e' la condizione per beneficiare dell'esenzione e, al tempo stesso, per assicurare quella trasparenza interna che e' la vera contropartita del trattamento di favore previsto dalla norma.
Domande frequenti
Che cos'e' un'associazione di azionisti ai sensi dell'art. 141 TUF?
E' un ente costituito da almeno cinquanta persone fisiche, ciascuna titolare di non piu' dello 0,1% del capitale con diritto di voto, che raccoglie deleghe dai propri associati per la partecipazione alle assemblee delle societa' quotate, beneficiando di un'esenzione dalle regole sulla sollecitazione.
Perche' la raccolta di deleghe dell'associazione non e' considerata sollecitazione?
Perche' e' rivolta ai soli associati, soggetti che hanno gia' aderito consapevolmente a una compagine con interessi comuni, e non al pubblico indistinto. Per questo l'art. 141 la sottrae alle regole dell'art. 136, comma 1, lettera b).
Quali requisiti deve avere l'associazione per godere dell'esenzione?
Deve essere costituita con scrittura privata autenticata, non esercitare attivita' d'impresa salvo quella strumentale allo scopo associativo, contare almeno cinquanta soci persone fisiche e rispettare il tetto individuale dello 0,1% del capitale con diritto di voto.
Le deleghe raccolte incidono sul limite dei duecento azionisti?
No. Il secondo comma dell'art. 141 stabilisce espressamente che le deleghe conferite all'associazione ai sensi del primo comma non si computano nel calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'art. 136, comma 1, lettera b).
L'associazione puo' suggerire come votare ai propri iscritti?
Si. La norma consente di accompagnare la richiesta di delega con raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto, purche' rivolte ai soli associati e nel rispetto dei requisiti di legge.