Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 187 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Facoltà della CONSOB nel procedimento penale)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell’offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato. )) ((12))

In sintesi

  • L'art. 187-undecies del TUF attribuisce alla CONSOB specifiche facolta nei procedimenti penali per i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
  • Nel procedimento la CONSOB esercita i diritti e le facolta riconosciuti dal codice di procedura penale agli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato.
  • La Commissione puo costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni cagionati all'integrita del mercato.
  • La somma e determinata dal giudice, anche in via equitativa, valutando offensivita del fatto, qualita del colpevole ed entita del profitto.
  • La norma valorizza il ruolo della CONSOB quale custode istituzionale dell'integrita e della fiducia nei mercati finanziari.
Indice dei contenuti

L'art. 187-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) attribuisce alla CONSOB un ruolo del tutto peculiare all'interno del procedimento penale per i reati di market abuse, ossia l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del medesimo testo unico. La disposizione stabilisce che, in tali procedimenti, la Commissione esercita i diritti e le facolta attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e che, soprattutto, essa puo costituirsi parte civile chiedendo, a titolo di riparazione del danno cagionato all'integrita del mercato, una somma determinata dal giudice anche in via equitativa. La norma riconosce dunque all'autorita di vigilanza una posizione attiva e qualificata nel processo penale, ben oltre il ruolo di mero segnalatore.

La CONSOB come portatrice di un interesse pubblico

Il presupposto dell'intera disposizione e la considerazione che i reati di abuso di mercato non ledono soltanto i singoli investitori coinvolti nelle operazioni, ma colpiscono un bene di rilievo collettivo: l'integrita del mercato e la fiducia che gli operatori ripongono nella sua correttezza. La CONSOB, in quanto autorita preposta alla vigilanza sui mercati e sugli emittenti, e la naturale portatrice di questo interesse diffuso. L'art. 187-undecies prende atto di tale ruolo e attribuisce alla Commissione, nel processo penale, le prerogative che il codice riconosce agli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, consentendole di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti e di far valere le proprie istanze.

I diritti e le facolta processuali

Il primo comma della disposizione collega la posizione della CONSOB a quella degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi, ai quali il codice di procedura penale riconosce specifici diritti di partecipazione. La Commissione puo cosi intervenire nel procedimento, esercitare le facolta che la legge processuale riserva a tali soggetti e contribuire alla ricostruzione delle vicende che hanno inciso sul corretto funzionamento del mercato. Questa partecipazione non e fine a se stessa, ma e funzionale alla tutela dell'interesse pubblico di cui la CONSOB e custode, e si traduce in un apporto qualificato di competenze tecniche in un ambito, quello finanziario, di notevole complessita.

La costituzione di parte civile per il danno all'integrita del mercato

Il profilo piu innovativo della norma e la facolta della CONSOB di costituirsi parte civile per ottenere la riparazione del danno cagionato all'integrita del mercato. Si tratta di un danno peculiare: non e il pregiudizio patrimoniale di un singolo investitore, ma la lesione di un bene immateriale e collettivo, la fiducia nel mercato e la sua trasparenza. La disposizione consente alla Commissione di domandare al giudice una somma a titolo di riparazione, riconoscendo cosi una forma di tutela risarcitoria di un interesse super-individuale. E' una scelta che valorizza la funzione di presidio della CONSOB e che attribuisce conseguenze patrimoniali concrete alla violazione delle regole di correttezza del mercato.

La determinazione equitativa della somma

Poiche il danno all'integrita del mercato e per sua natura difficilmente quantificabile con i criteri ordinari del risarcimento, la norma prevede che la somma sia determinata dal giudice anche in via equitativa. Il legislatore indica peraltro i parametri di riferimento di questa valutazione: l'offensivita del fatto, le qualita personali del colpevole e l'entita del prodotto o del profitto conseguito dal reato. Si tratta di criteri che orientano la discrezionalita del giudice verso una liquidazione proporzionata alla gravita concreta della condotta. L'aggancio al profitto conseguito, in particolare, evita che la violazione resti economicamente conveniente per il suo autore e rafforza la funzione deterrente della misura.

La funzione deterrente e di tutela del mercato

L'art. 187-undecies si inserisce in un sistema sanzionatorio del market abuse caratterizzato da una pluralita di risposte, penali e amministrative, e da un ruolo centrale della CONSOB. La facolta di costituirsi parte civile e di ottenere una riparazione patrimoniale aggiunge alla repressione penale una dimensione ulteriore, orientata a ristabilire, almeno simbolicamente ed economicamente, l'equilibrio violato. La presenza della Commissione nel processo, con le sue competenze tecniche e con la sua legittimazione a far valere l'interesse collettivo, rafforza l'effettivita complessiva della tutela e contribuisce a presidiare la fiducia degli investitori, che e il vero capitale immateriale di ogni mercato finanziario.

Collocazione nel sistema del market abuse

La disposizione va letta in stretto coordinamento con gli articoli 184 e 185 del TUF, che definiscono le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, e con l'intero apparato di vigilanza e sanzionatorio delineato dal testo unico. L'art. 187-undecies ne costituisce il completamento processuale, assicurando che l'autorita di vigilanza non resti spettatrice nel momento in cui la violazione approda davanti al giudice penale, ma possa intervenire attivamente per la tutela dell'interesse pubblico che istituzionalmente le compete. Per chi opera nel settore finanziario, conoscere questa norma significa comprendere fino in fondo la posizione della CONSOB quale parte qualificata e non meramente amministrativa del sistema.

Rapporto con il sistema sanzionatorio amministrativo

L'art. 187-undecies non opera in isolamento, ma si colloca accanto all'articolato apparato di sanzioni amministrative che il Testo unico della finanza riserva agli abusi di mercato. La facolta di costituirsi parte civile in sede penale e di ottenere una riparazione del danno all'integrita del mercato si aggiunge cosi ai poteri di vigilanza e sanzionatori che la CONSOB esercita in via amministrativa. Questa pluralita di strumenti rafforza la capacita dell'autorita di presidiare il corretto funzionamento dei mercati, ma impone anche un attento coordinamento per evitare sovrapposizioni e duplicazioni. Per chi opera nel settore, comprendere come si articolino i diversi livelli di intervento della Commissione e essenziale per valutare appieno l'esposizione connessa a condotte che incidono sull'integrita del mercato.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 187-undecies del TUF?

Attribuisce alla CONSOB specifiche facolta nei procedimenti penali per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, tra cui la possibilita di costituirsi parte civile.

Per quali reati si applica la disposizione?

Si applica ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del Testo unico della finanza.

Per quale danno la CONSOB puo chiedere il risarcimento?

Puo chiedere la riparazione del danno cagionato dal reato all'integrita del mercato, un pregiudizio di natura collettiva diverso dal danno del singolo investitore.

Come viene determinata la somma da risarcire?

E' determinata dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto dell'offensivita del fatto, delle qualita personali del colpevole e dell'entita del profitto conseguito.

Qual e la ratio della norma?

Riconoscere alla CONSOB un ruolo attivo nel processo penale a tutela dell'integrita del mercato e della fiducia degli investitori, rafforzando la deterrenza del sistema.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.