In sintesi
- Nei procedimenti penali per insider trading (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF), la Consob esercita i diritti attribuiti agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato.
- La Consob può costituirsi parte civile nel processo penale e richiedere un risarcimento per i danni cagionati all’integrità del mercato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 187 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Facoltà della CONSOB nel procedimento penale)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell’offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato. )) ((12))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La Consob come soggetto leso dal reato
L’art. 187-undecies TUF attribuisce alla Consob una legittimazione processuale attiva nei procedimenti penali per i reati di insider trading (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). La Consob esercita i diritti attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, collocandosi così nell’alveo della tutela collettiva che il sistema processuale penale italiano riconosce a determinati soggetti.
La costituzione di parte civile e il risarcimento per danno al mercato
Il comma 2 dell’art. 187-undecies TUF consente alla Consob di costituirsi parte civile nel processo penale per i reati di abuso di mercato e di richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati all’integrità del mercato, una somma determinata dal giudice anche in via equitativa. I criteri di quantificazione tengono conto dell’offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell’entità del prodotto o profitto conseguito. La somma riconosciuta non ristora il danno di singoli investitori, ma il danno diffuso arrecato all’integrità del mercato come bene collettivo.
Significato sistematico
Questa previsione riflette la natura superindividuale degli interessi tutelati dalle norme sugli abusi di mercato: l’insider trading e la manipolazione del mercato non danneggiano solo le controparti dirette delle operazioni illecite, ma l’intero ecosistema del mercato dei capitali, minando la fiducia degli investitori e la correttezza della formazione dei prezzi. La Consob, come garante dell’integrità del mercato, ha un interesse legittimo a chiedere la riparazione di questo danno diffuso.
Domande frequenti
La Consob può chiedere soldi nel processo penale per insider trading?
Sì. L’art. 187-undecies, comma 2, TUF consente alla Consob di costituirsi parte civile e chiedere al giudice penale una somma a titolo di riparazione dei danni all’integrità del mercato, determinata anche in via equitativa tenendo conto dell’offensività del fatto e dell’entità del profitto illecito.
La somma riconosciuta alla Consob risarcisce gli investitori danneggiati?
No, la somma ristora il danno collettivo all’integrità del mercato come bene giuridico, non il danno individuale dei singoli investitori. Questi ultimi devono agire autonomamente in sede civile per ottenere il risarcimento del proprio danno patrimoniale.
La Consob può intervenire nel processo penale anche solo come ente rappresentativo di interessi?
Sì, il comma 1 dell’art. 187-undecies TUF consente alla Consob di esercitare i diritti processuali attribuiti dal c.p.p. agli enti rappresentativi di interessi collettivi lesi dal reato, anche senza formale costituzione di parte civile.