Autore: Andrea Marton

  • Art. 60 TUPI – Controllo del costo del lavoro

    Art. 60 TUPI – Controllo del costo del lavoro

    Art. 60 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Controllo del costo del lavoro

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) , d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce ((le modalità di acquisizione)) della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza ((presso le amministrazioni pubbliche)) , e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione ((, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,)) a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ((al bilancio dello Stato)) . Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) elabora, ((altresì, il)) conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

    2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, ((rilevate secondo le modalità)) di cui al comma

    1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 )) . Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.

    3. Gli enti pubblici economici, le aziende ((e gli enti)) che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. (57)

    4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

    5. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) , anche su espressa richiesta del ((Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione)) , dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma

    3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all' articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 , sia i compiti di cui all' articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 .

    6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi ((…)) . Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma

    5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo

    53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

  • Art. 23 TUPI – Ruolo dei dirigenti

    Art. 23 TUPI – Ruolo dei dirigenti

    Art. 23 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Ruolo dei dirigenti

    In vigore dal 9/5/2001

    1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo

    28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, ((nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1)) , ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. (33)

    2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

  • Art. 187 quinquiesdecies TUF – Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob

    Art. 187 quinquiesdecies TUF – Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob

    Art. 187 quinquiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 2638 del codice civile , è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle stesse. (73)

    1-bis. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni. (73)

    1-ter. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma

    1-bis. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). (73)

    1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (73) ((105))

  • Art. 187 undecies TUF – (Facoltà della CONSOB nel procedimento penale)

    Art. 187 undecies TUF – (Facoltà della CONSOB nel procedimento penale)

    Art. 187 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Facoltà della CONSOB nel procedimento penale)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

    2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell’offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato. )) ((12))

  • Art. 297 Codice Civile: Assenso del coniuge o dei genitori

    Art. 297 Codice Civile: Assenso del coniuge o dei genitori

    Art. 297 c.c. – Assenso del coniuge o dei genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Assenso del coniuge o dei genitori.

    Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dello adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

    Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

  • Art. 18 Ipot. Cat. – Misura minima e arrotondamento

    Art. 18 Ipot. Cat. – Misura minima e arrotondamento

    Art. 18 Ipot. Cat. – Misura minima dell’imposta proporzionale e arrotondamento

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire milleper difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecentoe per eccesso se superiore, ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

  • Art. 143 TUF – Responsabilità

    Art. 143 TUF – Responsabilità

    Art. 143 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Responsabilità

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione (( . . .)) devono essere idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole; dell’idoneità ((risponde il promotore)) .

    2. ((Il promotore)) è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

    3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e della relative norme regolamentari spetta al ((promotore)) l’onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

  • Art. 190 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 190 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 190 L. Fall. – [Provvedimenti del giudice delegato]

    [Provvedimenti del giudice delegato]

  • Art. 127 bis TUF – (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)

    Art. 127 bis TUF – (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)

    Art. 127 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Ai fini dell’ articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea, è considerato assente all’assemblea.

    2. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’ articolo 2437 del codice civile , colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all’articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all’approvazione delle deliberazioni.

    3. La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione europea con il consenso dell’emittente. ))

  • Art. 141 TUF – (Associazioni di azionisti)

    Art. 141 TUF – (Associazioni di azionisti)

    Art. 141 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Associazioni di azionisti)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che: a) sono costituite con scrittura privata autenticata; b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

    2. Le deleghe conferite all’associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall’articolo 136, comma 1, lettera b). ))

  • Art. 49 Cont. Trib. – Impugnazioni: norme generali

    Art. 49 Cont. Trib. – Impugnazioni: norme generali

    Art. 49 Cont. Trib. – Disposizioni generali applicabili

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile […] e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

  • Art. 125 ter TUF – Relazioni sulle materie all’ordine del giorno

    Art. 125 ter TUF – Relazioni sulle materie all’ordine del giorno

    Art. 125 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Relazioni sulle materie all’ordine del giorno

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’ordine del giorno.

    2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma

    1. La relazione di cui all’ articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell’assemblea. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 154-ter, commi 1, 1-bis, 1-ter e

    1-quater. (123) ((127))

    3. Nel caso di convocazione dell’assemblea ai sensi dell’ articolo 2367 del codice civile , la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell’assemblea. L’organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell’articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile , mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea con le modalità di cui al comma 1.