Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 296 Codice Civile: Consenso per l’adozione

    Art. 296 Codice Civile: Consenso per l’adozione

    Art. 296 c.c. – Consenso per l’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .

    COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .

  • Art. 297 Codice Civile: Assenso del coniuge o dei genitori

    Art. 297 Codice Civile: Assenso del coniuge o dei genitori

    Art. 297 c.c. – Assenso del coniuge o dei genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Assenso del coniuge o dei genitori.

    Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dello adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

    Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

  • Art. 298 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Art. 298 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Art. 298 c.c. – Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

    Finchè il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

    Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

    Gli eredi dell’adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

    Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

  • Art. 299 Codice Civile: Cognome dell’adottato

    Art. 299 Codice Civile: Cognome dell’adottato

    Art. 299 c.c. – Cognome dell’adottato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Cognome dell’adottato.

    L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

    Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.

    Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.

    Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito.

    Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

  • Art. 281 c.c. – Divieto di legittimazione (abrogato)

    Art. 281 c.c. – Divieto di legittimazione (abrogato)

    Art. 281 c.c. – Divieto di legittimazione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219.

  • Art. 282 c.c. – Legittimazione di figli premorti (abrogato)

    Art. 282 c.c. – Legittimazione di figli premorti (abrogato)

    Art. 282 c.c. – Legittimazione di figli premorti

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti

  • Art. 283 c.c. (abrogato)

    Art. 283 c.c. (abrogato)

    Art. 283 c.c.

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio] [I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio]

  • Art. 284 c.c. (abrogato)

    Art. 284 c.c. (abrogato)

    Art. 284 c.c.

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Legittimazione per provvedimento del giudice] La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250; 2) che per il genitore vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; 3) che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell’altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

    La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati.

    In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni

  • Art. 285 c.c. (abrogato)

    Art. 285 c.c. (abrogato)

    Art. 285 c.c.

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori] Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell’ .

    In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado

  • Art. 286 Codice Civile: Legittimazione domandata dall’ascendente

    Art. 286 Codice Civile: Legittimazione domandata dall’ascendente

    Art. 286 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Fonte: Normattiva.

  • Art. 287 c.c. (abrogato)

    Art. 287 c.c. (abrogato)

    Art. 287 c.c.

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Legittimazione in base alla procura per il matrimonio] Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

    Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli

  • Art. 288 c.c. – Procedura (abrogato)

    Art. 288 c.c. – Procedura (abrogato)

    Art. 288 c.c. – Procedura

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Procedura] La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

    Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

    Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello.

    Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

    In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all’atto di nascita del figlio

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