- Gli emittenti quotati pubblicano la relazione finanziaria annuale (bilancio, consolidato, relazione sulla gestione, attestazione ex art. 154-bis) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- Entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre, pubblicano la relazione finanziaria semestrale (bilancio semestrale abbreviato, relazione intermedia, attestazione).
- La Consob può richiedere la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (es. trimestrali), previa analisi di impatto.
- In caso di non conformità dell’informativa finanziaria alle norme, la Consob può richiedere la pubblicazione di informazioni supplementari o la correzione nella futura relazione.
Art. 154 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Relazioni finanziarie
In vigore dal 01/07/1998
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile , entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista all’articolo 154-bis, comma 5 ((all’articolo 154-bis, commi 5 e 5-ter)) . Nelle ipotesi previste dall’ articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile , in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell’articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine. 1.1. Gli amministratori curano l’applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano conformemente al comma
1. 1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all’ articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 .
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell’assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile , intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all’ articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma
1. 1-quater. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine che non siano microimprese come definite all’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , includono, in un’apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , e le specifiche adottate a norma dell’ articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 . In tal caso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall’ articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , è messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma
1. (123) (127)
2. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l’attestazione prevista dall’articolo 154-bis, comma
5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 . Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l’emittente quotato avente l’Italia come Stato membro d’origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, inclusi gli enti finanziari, l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in: a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate.
5-bis. Prima dell’eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l’analisi di impatto effettuata ai sensi dell’ articolo 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246 . Quest’ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni: a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati; b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori; c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.
6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento: a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonché del documento di registrazione universale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto; a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1; b) i casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie; c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all’emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato ((ovvero di apportare una correzione nella futura relazione finanziaria con la rielaborazione dei dati comparativi, se del caso)) .
7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può esercitare i poteri di cui al comma
7. (123) (127)
Relazione finanziaria annuale: contenuto e termini
L’art. 154-ter TUF è la norma cardine della disciplina sull’informativa finanziaria periodica degli emittenti quotati con l’Italia come Stato membro d'origine. Il comma 1 stabilisce l’obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La relazione comprende: il progetto di bilancio di esercizio (o il bilancio nelle società dualistiche); il bilancio consolidato (se richiesto); la relazione sulla gestione; la relazione e l’attestazione del dirigente preposto ex art. 154-bis TUF. Le relazioni di revisione e del collegio sindacale sono messe a disposizione entro lo stesso termine. Per le società dualistiche, nelle ipotesi dell’art. 2409-terdecies, secondo comma, c.c., viene pubblicato il progetto di bilancio anziché il bilancio definitivo. Il comma 1.1 impone l’applicazione del formato XBRL (Inline XBRL) previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/815 (ESEF) per le relazioni finanziarie annuali. Il comma 1-bis garantisce che tra la pubblicazione della relazione annuale e la data dell’assemblea di approvazione del bilancio intercorrano almeno ventuno giorni.
Rendicontazione di sostenibilità (CSRD)
Il comma 1-quater, introdotto con il recepimento della direttiva CSRD, prevede che gli emittenti quotati non microimprese includano nella relazione sulla gestione le informazioni di sostenibilità richieste dagli standard ESRS, comprese le informazioni tassonomia UE (art. 8, par. 4, Reg. (UE) 2020/852). La relazione di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (prevista dall’art. 14-bis del D.Lgs. 39/2010) è pubblicata entro il termine della relazione finanziaria annuale.
Relazione finanziaria semestrale
Il comma 2 impone la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre (30 giugno per le società con esercizio coincidente con l’anno solare). Il bilancio semestrale abbreviato è redatto in conformità agli IFRS (IAS 34) e, se l’emittente è tenuto al consolidato, è redatto in forma consolidata. Il comma 4 definisce il contenuto minimo della relazione intermedia sulla gestione: eventi importanti del primo semestre, descrizione dei rischi principali per i sei mesi restanti, e informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate (per gli emittenti azioni).
Informazioni finanziarie aggiuntive e poteri di intervento Consob
Il comma 5 consente alla Consob di richiedere informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (es. trimestrali), ma subordina tale potere a una previa analisi di impatto che verifichi proporzionalità degli oneri, pertinenza delle informazioni per gli investitori e assenza di incentivi eccessivi al breve termine. Il comma 7 attribuisce alla Consob il potere di richiedere agli emittenti la pubblicazione di informazioni supplementari o la correzione nella futura relazione finanziaria, in caso di non conformità accertata dell’informativa alle norme di redazione. La Consob può altresì agire in giudizio per far accertare la non conformità (comma 1 dell’art. 157 TUF, che richiama l’art. 154-ter).
Domande frequenti
Entro quando una società quotata deve pubblicare il bilancio annuale?
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 154-ter, comma 1 TUF. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine è il 30 aprile.
La relazione finanziaria semestrale deve essere revisionata dal revisore?
Non è obbligatoria la revisione completa, ma ove la revisione sia svolta, la relazione del revisore deve essere integralmente pubblicata entro il termine del semestrale (art. 154-ter, comma 2 TUF).
Le quotate devono pubblicare report trimestrali?
Non è un obbligo generalizzato. La Consob può richiederlo, ma solo previo espletamento di un’analisi di impatto ai sensi dell’art. 154-ter, comma 5-bis TUF, che verifichi la proporzionalità degli oneri e la pertinenza per gli investitori.
Le società quotate devono pubblicare il bilancio in formato XBRL?
Sì. Il comma 1.1 dell’art. 154-ter TUF prevede l’applicazione del formato ESEF (Inline XBRL) stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2019/815 per le relazioni finanziarie annuali delle quotate.
Il bilancio di sostenibilità deve essere incluso nella relazione sulla gestione?
Sì, per gli emittenti quotati non microimprese soggetti alla CSRD. Il comma 1-quater dell’art. 154-ter TUF prevede che le informazioni di sostenibilità (ESRS + tassonomia UE) siano incluse in un’apposita sezione della relazione sulla gestione.