Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 155 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Attività di revisione contabile

In vigore dal 01/07/1998

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) . ((

2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l’organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell’attività di revisione legale sul bilancio d’esercizio e consolidato. ))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

In sintesi

  • L'art. 155 TUF e in larga parte abrogato: i commi 1 e 3 sono stati abrogati dal D.Lgs. 39/2010.
  • Resta il comma 2: il revisore informa senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti censurabili rilevati nella revisione del bilancio d'esercizio e consolidato.
  • La materia della revisione e oggi disciplinata dal D.Lgs. 39/2010.
  • Sancisce un obbligo di segnalazione a tutela della vigilanza.
Indice dei contenuti

L'articolo 155 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) si presenta oggi in forma largamente svuotata: i commi 1 e 3 sono stati abrogati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha riordinato la disciplina della revisione legale. La materia della revisione contabile, un tempo regolata in modo ampio anche nel TUF, e infatti confluita nel decreto del 2010. La portata attuale della norma e dunque ridotta, ma il comma superstite conserva un significato preciso.

L'obbligo di segnalazione superstite

Il comma 2, tuttora vigente, impone al revisore legale o alla societa di revisione di informare senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento della revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato. Si tratta di un obbligo di segnalazione che fa del revisore una sentinella del corretto funzionamento del mercato: l'informazione tempestiva consente alle autorita e all'organo di controllo di intervenire prontamente.

La confluenza nel D.Lgs. 39/2010

L'abrogazione dei commi 1 e 3 e espressione di una scelta di riordino: il legislatore ha concentrato nel D.Lgs. 39/2010 la disciplina organica della revisione legale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni tra il TUF e la normativa di settore. L'interprete che si confronti con l'art. 155 deve dunque tenere presente che gran parte della materia e oggi regolata altrove, e che la lettura della norma va integrata con il decreto del 2010.

Il rilievo della funzione di vigilanza

L'obbligo di comunicazione alla Consob riflette il ruolo del revisore nel sistema dei controlli sul mercato finanziario. Il revisore non si limita a esprimere un giudizio sul bilancio, ma e tenuto a segnalare i fatti censurabili emersi nel corso dell'attivita. Questo dovere di collaborazione rafforza l'effettivita della vigilanza, ponendo il revisore in una posizione di responsabilita verso il mercato e non solo verso la societa revisionata.

Indicazioni operative

Per il revisore, la norma residua impone attenzione: l'obbligo di informare senza indugio la Consob e l'organo di controllo richiede procedure interne che assicurino la tempestiva individuazione e segnalazione dei fatti censurabili. Per l'interprete, l'art. 155 e un esempio di disposizione in larga parte abrogata, la cui corretta comprensione richiede la conoscenza del quadro normativo successivo, oggi imperniato sul D.Lgs. 39/2010.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Delibera Consob

Delibera Consob n. 22392 - Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di revisione contabile

La delibera n. 22392 ha aggiornato la disciplina regolamentare dell'attività di revisione contabile degli emittenti quotati in attuazione dell'art. 155 TUF, precisando i requisiti di comunicazione a Consob della proposta motivata dell'organo di controllo per il conferimento dell'incarico di revisione, la durata massima e i criteri di rotazione del revisore.

Delibera Consob

Delibera Consob n. 20971 - Garanzie e coperture assicurative delle società di revisione

La delibera n. 20971 ha definito gli ammontari delle garanzie e coperture assicurative obbligatorie per le società di revisione iscritte nell'albo speciale Consob ai sensi dell'art. 155 TUF, in attuazione della delega regolamentare contenuta nella Parte IV, Titolo III, Sezione VI del TUF.

Domande frequenti

L'art. 155 TUF e ancora in vigore?

Solo in parte: i commi 1 e 3 sono stati abrogati dal D.Lgs. 39/2010, mentre resta vigente il comma 2 sull'obbligo di segnalazione.

Cosa prevede il comma ancora vigente?

Il revisore informa senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nella revisione del bilancio d'esercizio e consolidato.

Dove e oggi disciplinata la revisione legale?

Nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha riordinato in modo organico la materia, assorbendo gran parte delle previsioni del TUF.

Perche il revisore deve segnalare i fatti censurabili?

Per rafforzare l'effettivita della vigilanza: la segnalazione tempestiva consente alle autorita e all'organo di controllo di intervenire prontamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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