In sintesi
- Il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
- Il revisore legale o la società di revisione informano senza indugio la Consob e l’organo di controllo dei fatti censurabili rilevati durante la revisione del bilancio annuale e consolidato (comma 2).
- Il comma 3 è stato abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
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Art. 155 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Attività di revisione contabile
In vigore dal 01/07/1998
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) . ((
2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l’organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell’attività di revisione legale sul bilancio d’esercizio e consolidato. ))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
Stesso numero, altri codici
- Articolo 155 Codice Civile
- Articolo 155 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 155 Codice della Strada: Limitazione dei rumori
- Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini
- Articolo 155 Codice di Procedura Penale: Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
- Articolo 155 Codice Penale: Accettazione della remissione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Contenuto residuo e obbligo di segnalazione del revisore
L’art. 155 TUF, parzialmente abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (che ha riformato la revisione legale), conserva vigenza solo nel comma 2. Tale comma introduce un obbligo di segnalazione a doppio destinatario a carico del revisore: quest'ultimo deve informare senza indugio sia la Consob sia l’organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell’attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato. L’obbligo si affianca a quello analogo previsto dal D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale, costruendo un sistema di alert in cui il revisore funge da «sentinella esterna» del mercato, complementare all’organo di controllo che svolge la funzione di sentinella interna. La comunicazione deve essere tempestiva («senza indugio»), non può attendere la redazione della relazione di revisione ufficiale.
Domande frequenti
Se il revisore scopre una frode durante l’audit, deve comunicarlo alla Consob?
Sì. Il comma 2 dell’art. 155 TUF prevede che il revisore comunichi senza indugio alla Consob e all’organo di controllo i fatti censurabili rilevati durante la revisione del bilancio annuale e consolidato.
Il comma 1 dell’art. 155 TUF è ancora in vigore?
No. Il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (riforma della revisione legale). Residua solo il comma 2.
Chi vigila sull’obbligo di segnalazione del revisore alla Consob ex art. 155 TUF?
La Consob vigila sul rispetto dell’obbligo del revisore tramite i propri poteri ispettivi. Il D.Lgs. 39/2010 ha introdotto un sistema di controllo qualità dei revisori degli enti di interesse pubblico che verifica anche l’adeguatezza delle procedure di segnalazione interna ed esterna.