Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare

    Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare

    Art. 337 c.c. – Vigilanza del giudice tutelare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Vigilanza del giudice tutelare.

    Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni.

  • Art. 322 Codice Civile: Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Art. 322 Codice Civile: Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Art. 322 c.c. – Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Inosservanza delle disposizioni precedenti.

    Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Art. 323 Codice Civile: Atti vietati ai genitori

    Art. 323 Codice Civile: Atti vietati ai genitori

    Art. 323 c.c. – Atti vietati ai genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Atti vietati ai genitori.

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

    Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

  • Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale

    Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale

    Art. 324 c.c. – Usufrutto legale. I genitori esercenti la (responsabilità genitoriale) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio (, fino alla maggiore età o all’emancipazione) . I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Usufrutto legale.

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio , fino alla maggiore età o all’emancipazione .

    I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

    Non sono soggetti ad usufrutto legale:

    1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

    2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

    3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

    4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale . Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

  • Art. 325 Codice Civile: Obblighi inerenti all’usufrutto legale

    Art. 325 Codice Civile: Obblighi inerenti all’usufrutto legale

    Art. 325 c.c. – Obblighi inerenti all’usufrutto legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario .

  • Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale

    Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale

    Art. 326 c.c. Inalienabilità dell'usufrutto legale.

    In vigore

    Esecuzione sui frutti L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

  • Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori

    Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori

    Art. 327 c.c. – Usufrutto legale di uno solo dei genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Usufrutto legale di uno solo dei genitori.

    Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell’usufrutto legale.

  • Art. 328 Codice Civile: Nuove nozze

    Art. 328 Codice Civile: Nuove nozze

    Art. 328 c.c. – Nuove nozze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo .

  • Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 c.c. – Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

  • Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli

    Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli

    Art. 330 c.c. – Decadenza dalla (responsabilità genitoriale) sui figli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.

    Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

    In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

  • Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 c.c. – Reintegrazione nella (responsabilità genitoriale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Reintegrazione nella responsabilità genitoriale .

    Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

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