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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 7 TUPI disciplina la gestione delle risorse umane nelle PA, garantendo parita e pari opportunita tra uomini e donne.
  • Vieta ogni forma di discriminazione (genere, eta, orientamento sessuale, razza, etnia, disabilita, religione, lingua) e tutela il benessere organizzativo.
  • Le PA garantiscono l'autonomia professionale e la liberta di insegnamento per l'attività didattica e scientifica.
  • Sono previsti criteri di priorita nell'impiego flessibile a favore di dipendenti svantaggiati o impegnati in volontariato.
  • I trattamenti accessori devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese; vietati i contratti di collaborazione personali e continuativi.
  • Sono ammessi incarichi individuali di lavoro autonomo a esperti qualificati solo a stretti presupposti di legittimita.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Gestione delle risorse umane

In vigore dal 9/5/2001

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi dì priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 .

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , non si applica alle pubbliche amministrazioni. (71) (76) (80) (89)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma

5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , si adeguano ai principi di cui al comma

6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 .

6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall' articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 . (97) (100) ((102))

L'art. 7 del TUPI e norma di apertura della disciplina sulla gestione delle risorse umane: e una sorta di carta dei principi della gestione del personale pubblico, che intreccia tutela antidiscriminatoria, benessere organizzativo, limiti al ricorso al lavoro flessibile, divieto delle collaborazioni elusive del lavoro subordinato e disciplina degli incarichi individuali esterni. Il legislatore ha concentrato in un solo articolo principi diversi ma convergenti: la protezione della dignita del lavoratore pubblico e la prevenzione delle distorsioni nell'impiego del personale.

Inquadramento normativo

La norma e stata oggetto di numerose modifiche, l'ultima delle quali con il D.Lgs. 75/2017 (riforma Madia). Si colloca al crocevia tra: i) diritto antidiscriminatorio (D.Lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunita, D.Lgs. 215/2003 e 216/2003, direttive UE 2000/43/CE e 2000/78/CE); ii) disciplina del lavoro flessibile (art. 36 TUPI); iii) normativa sulle collaborazioni esterne (art. 7 c. 5-bis, art. 53 TUPI, art. 2 D.Lgs. 81/2015 nella sua applicazione al pubblico impiego). Tutela parita, salute organizzativa, principio di esclusivita.

Parita e antidiscriminazione (comma 1)

Il comma 1 garantisce parita e pari opportunita tra uomini e donne, e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita, alla religione, alla lingua. L'ambito di tutela e ampio: accesso al lavoro, trattamento, condizioni, formazione, promozioni, sicurezza. Le PA garantiscono inoltre un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica (mobbing e straining). La norma rappresenta uno dei piu importanti riferimenti normativi nazionali per la prevenzione del mobbing nel pubblico impiego, accanto agli artt. 2087 c.c. (obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrita fisica e morale del lavoratore) e 32 Cost.

Autonomia professionale e liberta di insegnamento (comma 2)

Il comma 2 e dedicato al personale dell'universita, della scuola e degli enti di ricerca: l'amministrazione garantisce liberta di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. La norma e attuativa dell'art. 33 Cost.

Impiego flessibile (comma 3) e formazione (comma 4)

I commi 3 e 4 prevedono regole organizzative: criteri di priorita nell'impiego flessibile a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare o impegnati in volontariato (L. 266/1991); cura della formazione e dell'aggiornamento del personale, anche con riferimento alla cultura di genere.

Onnicomprensivita della retribuzione (comma 5)

Il comma 5 enuncia il principio di onnicomprensivita della retribuzione: le PA non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. La norma e strumento di contenimento della spesa e di responsabilizzazione: chi non lavora effettivamente non puo essere pagato. Il rispetto del principio e oggetto di controllo della Corte dei conti, e la sua violazione configura tipicamente danno erariale.

Divieto di collaborazioni elusive (comma 5-bis)

Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 75/2017, vieta alle PA di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo. E la trasposizione, nel pubblico, della logica del D.Lgs. 81/2015 sulle collaborazioni etero-organizzate: nel privato, tali rapporti sarebbero riconducibili al lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/2015); nel pubblico, dove la subordinazione richiederebbe concorso, la sanzione e la nullita e la responsabilita erariale. I dirigenti che operano in violazione sono responsabili ex art. 21 TUPI e non puo essere loro erogata la retribuzione di risultato. La norma chiarisce in modo esplicito che l'art. 2 D.Lgs. 81/2015 non si applica alle PA: nessun rapporto di lavoro pubblico puo essere costituito per la via dell'etero-organizzazione, perche cio aggirerebbe il concorso costituzionalmente imposto.

Incarichi individuali esterni (comma 6 e ss.)

Il comma 6 disciplina la possibilita di conferire incarichi individuali a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo. I presupposti di legittimita sono stringenti: a) oggetto della prestazione coerente con le competenze attribuite all'amministrazione e con obiettivi specifici; b) previo accertamento dell'impossibilita oggettiva di utilizzare risorse umane interne; c) natura temporanea e altamente qualificata della prestazione (no rinnovi, proroga eccezionale); d) determinazione preventiva di durata, oggetto e compenso. L'esperto deve avere particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; il requisito della specializzazione universitaria puo essere derogato per attività specifiche (testuale, ma il testo riportato e parziale). I controlli della Corte dei conti su questi incarichi sono particolarmente penetranti: lo storico ha mostrato un uso talvolta improprio degli incarichi esterni come surrogato del reclutamento ordinario.

Rischi e responsabilita

Per il dirigente: rischi di responsabilita dirigenziale ed erariale per violazione dei limiti agli incarichi e alle collaborazioni; rischio di azione contro l'amministrazione (es. richiesta di costituzione del rapporto di lavoro) da parte del collaboratore in caso di rapporto etero-organizzato, anche se la giurisprudenza esclude la conversione nel pubblico per il vincolo del concorso. Per l'amministrazione: rischi reputazionali e di contenzioso, oltre a esposizione alla giurisdizione contabile. La materia richiede stretto coordinamento con l'ufficio personale, attenta motivazione di ogni incarico esterno e completezza documentale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Quali forme di discriminazione sono vietate dall'art. 7 TUPI?

Tutte le discriminazioni dirette e indirette legate a genere, eta, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilita, religione, lingua, in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro: accesso, trattamento, condizioni, formazione, promozioni, sicurezza.

Cosa significa onnicomprensivita della retribuzione?

E il principio (comma 5) per cui le PA non possono erogare trattamenti accessori (indennita, premi, straordinari) che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese. La sua violazione configura tipicamente danno erariale e responsabilita dirigenziale.

Una PA puo stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa?

Il comma 5-bis vieta i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative ed etero-organizzate. Tali contratti sono nulli e producono responsabilita erariale; i dirigenti che li stipulano rispondono ex art. 21 TUPI.

Quando si puo conferire un incarico esterno di consulenza?

Solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione, previa verifica dell'impossibilita di utilizzare risorse interne, con prestazione temporanea, altamente qualificata, di durata e compenso predeterminati, per obiettivi e progetti specifici.

Come tutela il benessere organizzativo dei dipendenti pubblici?

Il comma 1 impone alle PA di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere e impegna l'amministrazione a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica (mobbing, straining). Il riferimento sistematico e all'art. 2087 c.c.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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