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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 203 L. Fall. – Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 195 o 292, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270 .
L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall’art. 33, primo comma.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.