Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 207 L. Fall. – Comunicazione ai creditori e ai terzi
Comunicazione ai creditori e ai terzi
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 207 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 207 Codice della Strada: Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE
- Articolo 207 Codice di Procedura Civile: Processo verbale dell’assunzione
- Articolo 207 Codice di Procedura Penale: Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
- Articolo 207 Codice Penale: Revoca delle misure di sicurezza personali
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