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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 211 L. Fall. – Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Legge fallimentare

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell’elenco previsto dall’art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l’estinzione delle passività.

Si osservano per il rimanente le disposizioni dell’art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell’art. 26

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Legge Fallimentare.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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