Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 439 c.c.: Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    Art. 439 c.c.: Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    Art. 439 c.c. – Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

    Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore .

  • Art. 440 c.c.: Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti

    Art. 440 c.c.: Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti

    Art. 440 c.c. – Cessazione, riduzione e aumento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.

    Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

  • Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati

    Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati

    Art. 441 c.c. – Concorso di obbligati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

    Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

    Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze.

  • Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto

    Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto

    Art. 442 c.c. – Concorso di aventi diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

  • Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti

    Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti

    Art. 443 c.c. Modo di somministrazione degli alimenti

    In vigore

    Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

  • Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare

    Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare

    Art. 444 c.c. – Adempimento della prestazione alimentare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

  • Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Art. 445 c.c. – Decorrenza degli alimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

  • Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio

    Articolo 446 Codice Civile: Assegno provvisorio

    Art. 446 c.c. – Assegno provvisorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Finchè non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.112a

  • Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione

    Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione

    Art. 447 c.c. – Inammissibilità di cessione e di compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il credito alimentare non può essere ceduto.

    L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

  • Art. 432 Codice Civile: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Art. 432 Codice Civile: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Art. 432 c.c. – Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.

    Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.

    Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

  • Articolo 433 Codice Civile: Persone obbligate

    Articolo 433 Codice Civile: Persone obbligate

    Art. 433 c.c. – Persone obbligate. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Persone obbligate.

    All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

    1) il coniuge;

    2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

    3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

    4) i generi e le nuore;

    5) il suocero e la suocera;

    6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

  • Art. 434 Codice Civile: Cessazione dell’obbligo tra affini

    Art. 434 Codice Civile: Cessazione dell’obbligo tra affini

    Art. 434 c.c. – Cessazione dell’obbligo tra affini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

    1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

    2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

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