Autore: Andrea Marton

  • Art. 41 TUPI – Articolo

    Art. 41 TUPI – Articolo

    Art. 41 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

    2. È costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita ((…)) le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. È costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita ((…)) le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

    3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

    4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti ((o che si applicano a un comparto per il quale operano più comitati di settore)) le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.

  • Art. 207 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 207 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 207 L. Fall. – Comunicazione ai creditori e ai terzi

    Comunicazione ai creditori e ai terzi

  • Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La Consob vigila sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall’articolo 20 del Regolamento europeo. Nell’esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20 del presente decreto o di cui all’articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione. 1 bis. La Consob vigila sull’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonchè dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell’esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20-bis. 1 ter. La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis.

    2. Nell’esercizio della vigilanza, la Consob può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento euro- peo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di: a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio. 3 bis. Nell’esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di: a) revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; c) società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.

    4. Nell’esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.

    5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all’articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.

    6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l’eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all’articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.

  • Art. 192 TUF – Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

    Art. 192 TUF – Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

    Art. 192 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Chiunque viola l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un’offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell’articolo 102, commi 1, 3 e 6 , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall’offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall’offerente se l’offerta fosse stata promossa. .

    2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4 , ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell’articolo 102, comma 1 e dell’articolo 103, comma 4 ; a-bis) viola le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 3 e 3-bis; a-ter) viola le disposizioni relative all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell’articolo 108, comma 7; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell’articolo

    110. b-bis) viola l’obbligo di cui all’articolo 110, comma

    1-bis. 2-bis. Se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a ((euro cinque milioni)) . (61) (84) ((73)) 2-ter Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)) . (61) (84) ((73))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146 .

  • Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza

    Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza

    Art. 277 c.c. – Effetti della sentenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza che dichiara la filiazione …

    produce gli effetti del riconoscimento.

    Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

  • Art. 62 Cont. Trib. – Ricorso per cassazione

    Art. 62 Cont. Trib. – Ricorso per cassazione

    Art. 62 Cont. Trib. – Norme applicabili

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.

    2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto. 2 bis. Sull’accordo delle parti la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

  • Art. 135 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 135 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 135 L. Fall. – Effetti del concordato

    Effetti del concordato

  • Art. 164 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 164 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 164 L. Fall. – Decreti del giudice delegato

    Decreti del giudice delegato

  • Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell’economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

    2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

    3. Il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione; c) la solidità finanziaria della persona responsabile; d) l’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati; e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l’autorità vigilante; f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile. 3 bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. 3 ter. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall’evento che può dar luogo all’apertura della procedura sanzionatoria. 3 quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione.

    4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d’appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione deve essere notificata al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica.

    5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

    6. La Corte d’appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l’audizione anche personale delle parti.

    7. La Corte d’appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

    8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d’appello al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all’articolo 7, comma 5.

  • Art. 220 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 220 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 220 L. Fall. – Denuncia di creditori inesistenti e altre

    Denuncia di creditori inesistenti e altre

  • Art. 66 D.Lgs. 150/2022 – Vigilanza del Ministero della giustizia

    Art. 66 D.Lgs. 150/2022 – Vigilanza del Ministero della giustizia

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull’attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

    2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell’articolo 67, comma 1.

  • Art. 15 Ipot. Cat. – Formalità senza previo pagamento

    Art. 15 Ipot. Cat. – Formalità senza previo pagamento

    Art. 15 Ipot. Cat. – Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell’imposta

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

    2. L’ufficio competente indica l’imposta dovuta sui documenti di cui all’art. 14 e procede alla riscossione.