Autore: Andrea Marton

  • Art. 69 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche in materia di giustizia digitale

    Art. 69 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche in materia di giustizia digitale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. All’ articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell’ articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale .»; b) al comma 6, dopo le parole «ai soggetti» sono inserite le seguenti: «diversi dall’imputato»; c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nei procedimenti penali quando l’imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma

    4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l’imputato le disposizioni di cui all’ articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.»; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’ articolo 136, terzo comma , e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell’ articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale .». Note all’art. 69: – Si riporta il testo dell’ articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dal presente decreto: “Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica). – 1.All’ articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile , le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

    2. All’ articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile , dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

    3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

    4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell’ articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale . La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

    5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’ articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

    6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall’imputato per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

    7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e

    8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma

    12. 7-bis. Nei procedimenti penali quando l’imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma

    4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l’imputato le disposizioni di cui all’ articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.

    8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’ articolo 136, terzo comma , e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell’ articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale .

    9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’ articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’ articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis , 149 , 150 e 151 , comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.

    10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis , 149 , 150 e 151 , comma 2, del codice di procedura penale .

    11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono abrogati.

    12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 , e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

    13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e

    8. 14. All’ articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

    15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno

    2013. 16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

    17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

  • Art. 50 Cont. Trib. – mezzi di impugnazione

    Art. 50 Cont. Trib. – mezzi di impugnazione

    Art. 50 Cont. Trib. – I mezzi d’impugnazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. […] I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

  • Art. 231 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 231 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 231 L. Fall. – Coadiutori del curatore

    Coadiutori del curatore

  • Art. 69 Bis Cont. Trib. – [Aggiornamento degli atti catastali]

    Art. 69 Bis Cont. Trib. – [Aggiornamento degli atti catastali]

    Art. 69 Bis Cont. Trib. – [Aggiornamento degli atti catastali]

    [Aggiornamento degli atti catastali]

  • Art. 192 bis TUF – Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societa…

    Art. 192 bis TUF – Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societa…

    Art. 192 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.(73) 1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall’articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative ((…)) , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro ((dieci milioni)) ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b). ((98)) ((1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).)) ((98))

    1-bis. Per l’omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’omissione delle comunicazioni da parte della società o dell’ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:(73) a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;(73) b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

    1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma

    1-quater. 1-quater. Nei casi di inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l’inosservanza dell’ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine da parte della persona giuridica.

  • Art. 53BIS Imp. Reg. – attribuzioni e poteri degli uffici

    Art. 53BIS Imp. Reg. – attribuzioni e poteri degli uffici

    Art. 53 Bis Imp. Reg. – Attribuzioni e poteri degli uffici

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

  • Art. 176 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 176 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 176 L. Fall. – Ammissione provvisoria dei crediti contestati

    Ammissione provvisoria dei crediti contestati

  • Art. 50 bis TUPI – Articolo 50-bis

    Art. 50 bis TUPI – Articolo 50-bis

    Art. 50 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 50-bis

    In vigore dal 9/5/2001

    (( (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero).

    1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale))

  • Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto

    Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto

    Art. 266 c.c. – Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

  • Art. 43 Cont. Trib. – ripresa del processo

    Art. 43 Cont. Trib. – ripresa del processo

    Art. 43 Cont. Trib. – Ripresa del processo sospeso o interrotto

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.

    2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente.

    3. La comunicazione di cui all’art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati all’art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall’evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

  • Art. 145 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 145 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 145 L. Fall. – [Condanne penali che ostano alla

    [Condanne penali che ostano alla

  • Art. 47 bis TUPI – Tutela retributiva per i dipendenti pubblici

    Art. 47 bis TUPI – Tutela retributiva per i dipendenti pubblici

    Art. 47 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Tutela retributiva per i dipendenti pubblici

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

    2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. (58) ((59))