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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 164 L. Fall. – Decreti del giudice delegato
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 163 bis L. Fall. – Offerte concorrenti→Art. 163 L. Fall. – Ammissione alla procedura e proposte concorrenti→Art. 165 L. Fall. – Commissario giudiziale→Art. 162 L. Fall. – Inammissibilità della proposta→Art. 166 L. Fall. – Pubblicità del decreto→Art. 161 L. Fall. – Domanda di concordato→Art. 167 L. Fall. – Amministrazione dei beni durante la procedura→Art. 160 L. Fall. – Presupposti per l’ammissione alla procedura
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.