Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 95 TUE – Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

    Art. 95 TUE – Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

    Art. 95 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l’ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

  • Art. 48 D.Lgs. 346/1990 – Divieti e obblighi a carico di terzi

    Art. 48 D.Lgs. 346/1990 – Divieti e obblighi a carico di terzi

    Art. 48 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Divieti e obblighi a carico di terzi

    In vigore dal 01/01/1991

    1. […] (1) 2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo. 3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) ed e). 4. Le banche e gli altri intermediari finanziari (3), le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. (4) 5. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente. 6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2), nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.“. (2) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “Le banche e gli altri intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “Le aziende e gli istituti di credito” dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 94 bis TUE – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

    Art. 94 bis TUE – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

    Art. 94 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quan- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 94 bis 71 to previsto agli articoli 52 e 83: a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag (2) compresi fra 0,20 g e 0,25 g); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (3); 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (4); b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3 (5); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) (6); 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018; c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. 2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonchè delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione […] (7) del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94. 4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. 6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (2) Le parole “accelerazione ag” sono state sostituite alle precedenti “peak ground acceleration-PGA” dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.1), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (3) Le parole “, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.2), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (4) Le parole “, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.3), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (5) Le parole “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3” sono state sostituite alle precedenti “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)“ dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.1), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 95-100 72 (6) Le parole “, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.2), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (7) La parola “scritta” è stata soppressa dall’art. 10, comma 1, lett. pter), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. SEZIONE III – REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

  • Art. 193 D.P.R. 115/2002 – Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio

    Art. 193 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

    2. 2. Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

  • Art. 47 D.Lgs. 346/1990 – Poteri dell’Amministrazione finanziaria

    Art. 47 D.Lgs. 346/1990 – Poteri dell’Amministrazione finanziaria

    Art. 47 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Poteri dell’Amministrazione finanziaria

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’ufficio competente, ai fini dell’accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può: a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell’accertamento; b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso: d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all’apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta; d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l’insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta. (2) 2. Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, controllano (1) l’esattezza delle certificazioni di cui all’art. 23, comma 2. Note: (1) Le parole “Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, controllano” sono state sostituite alle precedenti “Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla” dall’art. 1, comma 1, lett. rr), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Lettera inserita dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 180 Cod. Amb. – (Prevenzione della produzione di rifiuti)

    Art. 180 Cod. Amb. – (Prevenzione della produzione di rifiuti)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

    2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che: a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili; b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione; e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza; f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili; g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il

    2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l’impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ; h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari; i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento acquatico di ogni tipo; o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.

    3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell’ articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , trasmette le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE . L’attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.

    4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l’attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma

    2. 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE , valuta l’attuazione delle misure sul riutilizzo.

    6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’ articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE .

  • Art. 94 TUE – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    Art. 94 TUE – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    Art. 94 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione […] (1) del competente ufficio tecnico della regione. 2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. (2) 2 bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. (3) 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione […] (4) è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. Note: (1) La parola “scritta” è stata soppressa dall’art. 10, comma 1, lett. pbis), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (2) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 2), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.“. In precedenza, le parole “, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga,“ erano state inserite dall’art. 8- bis, comma 5, DL 14.12.2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.2.2019 n. 12. (3) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 3), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (4) Le parole “, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,“ sono state soppresse dall’art. 10, comma 1, lett. pbis), n. 4), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120.

  • Art. 3 D.Lgs. 42/2004 – Tutela del patrimonio culturale

    Art. 3 D.Lgs. 42/2004 – Tutela del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

    2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura .

  • Art. 147 bis TUEL – Articolo 147-bis

    Art. 147 Bis TUEL – Articolo 147-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

    2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

    3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

  • Art. 46 D.Lgs. 346/1990 – Presunzione di legato

    Art. 46 D.Lgs. 346/1990 – Presunzione di legato

    Art. 46 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Presunzione di legato

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell’attivo ereditario appartengono ad un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell’apertura della successione i beni già gli appartenevano. 2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l’esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati nell’art. 23. 3. L’onere a carico dell’erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario. CAPO VII – Disposizioni varie

  • Art. 207 D.P.R. 115/2002 – Recupero delle spese

    Art. 207 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

  • Art. 93 TUE – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

    Art. 93 TUE – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

    Art. 93 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonchè dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 94-94 bis 70 tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. (1) 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonchè il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. (2) 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65. (3) 6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.“ (2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.“ (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.“

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