Autore: Andrea Marton

  • Art. 273 Codice Civile: Azione nell’interesse del minore o

    Art. 273 Codice Civile: Azione nell’interesse del minore o

    Art. 273 c.c. – Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto.

    L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità …

    può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

    Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.

    Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

  • Art. 217 L. Fall. – Bancarotta semplice

    Art. 217 L. Fall. – Bancarotta semplice

    Art. 217 L. Fall. – Bancarotta semplice

    Bancarotta semplice

  • Art. 67 D.Lgs. 150/2022 – Finanziamento

    Art. 67 D.Lgs. 150/2022 – Finanziamento

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall’anno

    2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma. 2

    2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

    3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell’ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all’articolo

    61. 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale di cui all’ articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134 .

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 61 Imp. Reg. – recupero delle imposte prenotate a debito

    Art. 61 Imp. Reg. – recupero delle imposte prenotate a debito

    Art. 61 Imp. Reg. – Recupero delle imposte prenotate a debito

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. […]

    2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

  • Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione

    Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione

    Art. 278 c.c. – Autorizzazione all’azione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.

  • Art. 179 TUEL – Articolo 179

    Art. 179 TUEL – Articolo 179

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. 83

    2. 2. L’accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni : 83 a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo “Servizi per conto terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell’assunzione del relativo impegno di spesa; 83 c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell’atto amministrativo di impegno dell’amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; 83 d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile. mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici , salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l’accertamento per cassa. 83

    3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente , nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 83

    3-bis. L’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

  • Art. 156 CPI – Domanda di registrazione di marchio

    Art. 156 CPI – Domanda di registrazione di marchio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 ; c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b); d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 . I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l’ambito della protezione richiesta.

    2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

  • Art. 139 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 139 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 139 L. Fall. – Provvedimenti conseguenti alla riapertura

    Provvedimenti conseguenti alla riapertura

  • Art. 60 Cont. Trib. – appello inammissibile

    Art. 60 Cont. Trib. – appello inammissibile

    Art. 60 Cont. Trib. – Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. L’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

  • Art. 192 TUEL – Articolo 192

    Art. 192 TUEL – Articolo 192

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

    2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

  • Art. 190 CPI – Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

    Art. 190 CPI – Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall’ articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio

    1996. Nota all’art. 190: – Il regolamento (CEE) 18 giugno 1992, n. 1768 «Istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 2 luglio 1992, n. L

    182. Il regolamento (CE) 23 luglio 1996, n. 1610 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 8 agosto 1996, n. 198.

  • Art. 209 CPI – Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

    Art. 209 CPI – Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che può consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende.

    2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.