Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 508 Codice Civile: Nomina del curatore

    Articolo 508 Codice Civile: Nomina del curatore

    Art. 508 c.c. – Nomina del curatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.112a Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

    Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’art. 502.

  • Art. 509 c.c.: Liquidazione proseguita su istanza dei creditori

    Art. 509 c.c.: Liquidazione proseguita su istanza dei creditori

    Art. 509 c.c. – Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.112a Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

    L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

  • Art. 510 c.c.: Accettazione o inventario fatti da uno dei chiama

    Art. 510 c.c.: Accettazione o inventario fatti da uno dei chiama

    Art. 510 c.c. – Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

  • Art. 511 Codice Civile: Spese

    Art. 511 Codice Civile: Spese

    Art. 511 c.c. – Spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità.

  • Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione

    Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione

    Art. 512 c.c. Oggetto della separazione

    In vigore

    La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.

  • Articolo 513 Codice Civile: Separazione contro i legatari di specie

    Articolo 513 Codice Civile: Separazione contro i legatari di specie

    Art. 513 c.c. – Separazione contro i legatari di specie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

  • Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati

    Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati

    Art. 514 c.c. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

    In vigore

    separatisti I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti. Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti. Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

  • Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione

    Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione

    Art. 515 c.c. – Cessazione della separazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.

  • Art. 501 Codice Civile: Reclami

    Art. 501 Codice Civile: Reclami

    Art. 501 c.c. – Reclami

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

  • Articolo 502 Codice Civile: Pagamento dei creditori e dei legatari

    Articolo 502 Codice Civile: Pagamento dei creditori e dei legatari

    Art. 502 c.c. Pagamento dei creditori e dei legatari

    In vigore

    Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede. La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione. I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

  • Art. 503 Codice Civile: Liquidazione promossa dall’erede

    Art. 503 Codice Civile: Liquidazione promossa dall’erede

    Art. 503 c.c. – Liquidazione promossa dall’erede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

    Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

  • Articolo 504 Codice Civile: Liquidazione nel caso di più eredi

    Articolo 504 Codice Civile: Liquidazione nel caso di più eredi

    Art. 504 c.c. – Liquidazione nel caso di più eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

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