Autore: Andrea Marton

  • Art. 49 Imp. Reg. – crediti – Testo aggiornato

    Art. 49 Imp. Reg. – crediti – Testo aggiornato

    Art. 49 Imp. Reg. – Crediti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell’atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

  • Art. 123 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 123 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 123 L. Fall. – Effetti della riapertura sugli atti

    Effetti della riapertura sugli atti

  • Art. 79 D.Lgs. 150/2022 – Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’esecuzione delle pene pecuniarie

    Art. 79 D.Lgs. 150/2022 – Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’esecuzione delle pene pecuniarie

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all’attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.

    2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’ articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale , sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma

    1. Note all’art. 79: – Per l’articolo 47, comma 12, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 , si vedano le note all’articolo

    78. – Si riporta il testo degli articoli 172 e 173 del codice penale : “Art.172 (Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo). – La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena. Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionalio per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.” “Art.173 (Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo). – Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversidell’articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionalio per tendenza. Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.”.

  • Art. 13 Codice della Navigazione – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

    Art. 13 Codice della Navigazione – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

  • Art. 30 Rev. Leg. – Compensi illegali

    Art. 30 Rev. Leg. – Compensi illegali

    Art. 30 Rev. Leg. – Compensi illegali

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

    2. La stessa pena si applica ai componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

  • Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difetto

    Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difetto

    Art. 263 c.c. – Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

    L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

    L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

    L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.

  • Art. 184 quinquies CPI – (Prova d’uso)

    Art. 184 Quinquies CPI – (Prova d’uso)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d’impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore, il titolare del marchio d’impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d’impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell’articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

    2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d’impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d’impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d’impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

    3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.

    4. Se il marchio d’impresa anteriore è stato usato conformemente all’articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

    5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l’uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell’ articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 .

    6. L’istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore per ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater, comma 1

  • Art. 217 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 217 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 217 Bis L. Fall. – Esenzioni dai reati di bancarotta

    Esenzioni dai reati di bancarotta

  • Art. 12 Codice della Navigazione – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili

    Art. 12 Codice della Navigazione – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

  • Art. 14 Codice della Navigazione – Competenza giurisdizionale

    Art. 14 Codice della Navigazione – Competenza giurisdizionale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici del Regno, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno. DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE Dell'amministrazione della navigazione marittima

  • Art. 205 CPI – Incompatibilità

    Art. 205 CPI – Incompatibilità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l’esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

    2. L’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l’iscrizione in altri albi professionali e con l’esercizio della relativa professione.

    3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto: a) dell’ente o impresa da cui dipendono; b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti; c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

  • Art. 29 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

    Art. 29 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

    1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

    2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011 .