Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 540 Codice Civile: Riserva a favore del coniuge

    Articolo 540 Codice Civile: Riserva a favore del coniuge

    Art. 540 c.c. Riserva a favore del coniuge

    In vigore

    A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

  • Articolo 542 Codice Civile: Concorso del coniuge con i figli

    Articolo 542 Codice Civile: Concorso del coniuge con i figli

    Art. 542 c.c. – Concorso di coniuge e figli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Concorso di coniuge e figli.

    Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, …

    a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

    Quando i figli …

    , sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

  • Articolo 544 Codice Civile: Concorso di ascendenti legittimi e coniuge

    Articolo 544 Codice Civile: Concorso di ascendenti legittimi e coniuge

    Art. 544 c.c. – Concorso di ascendenti (…) e coniuge

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Concorso di ascendenti …

    e coniuge.

    Quando chi muore non lascia figli , ma ascendenti …

    e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

    In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

  • Articolo 526 Codice Civile: Impugnazione per violenza o dolo

    Articolo 526 Codice Civile: Impugnazione per violenza o dolo

    Art. 526 c.c. – Impugnazione per violenza o dolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo.

    L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

  • Articolo 527 Codice Civile: Sottrazione di beni ereditari

    Articolo 527 Codice Civile: Sottrazione di beni ereditari

    Art. 527 c.c. – Sottrazione di beni ereditari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.

  • Articolo 528 Codice Civile: Nomina del curatore

    Articolo 528 Codice Civile: Nomina del curatore

    Art. 528 c.c. – Nomina del curatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.112a Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

  • Articolo 529 Codice Civile: Obblighi del curatore

    Articolo 529 Codice Civile: Obblighi del curatore

    Art. 529 c.c. – Obblighi del curatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.112a

  • Articolo 530 Codice Civile: Pagamento dei debiti ereditari

    Articolo 530 Codice Civile: Pagamento dei debiti ereditari

    Art. 530 c.c. – Pagamento dei debiti ereditari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.112a Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

  • Art. 531 c.c.: Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

    Art. 531 c.c.: Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

    Art. 531 c.c. – Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

  • Art. 532 Codice Civile: Cessazione della curatela per accettazio

    Art. 532 Codice Civile: Cessazione della curatela per accettazio

    Art. 532 c.c. – Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata.

  • Art. 533 Codice Civile: Nozione

    Art. 533 Codice Civile: Nozione

    Art. 533 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

    L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.

  • Articolo 534 Codice Civile: Diritti dei terzi

    Articolo 534 Codice Civile: Diritti dei terzi

    Art. 534 c.c. Diritti dei terzi

    In vigore

    L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.