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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le obbligazioni da assistenza, salvataggio e ricupero in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile soccorritore.
  • La stessa legge disciplina la ripartizione del compenso tra armatore, esercente ed equipaggio del mezzo che ha prestato il soccorso.
  • Il D.P.R. n. 66/1990 ha esteso le stesse regole ai periodi di temporanea abilitazione alla bandiera italiana e di sospensione dell'abilitazione.
  • La norma persegue la certezza del diritto nelle operazioni di salvataggio internazionale, evitando conflitti tra ordinamenti diversi.
  • Il criterio si coordina con la Convenzione di Londra del 1989 (SAR) e la Convenzione internazionale sul soccorso in mare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 Codice della Navigazione — Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

Commento

Ratio della norma e collocazione sistematica

L'articolo 13 del Codice della navigazione disciplina la legge applicabile alle obbligazioni nascenti dalle operazioni di assistenza, salvataggio e ricupero eseguite in alto mare o in altri spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato. La scelta del legislatore del 1942 di adottare come criterio connettivo la legge nazionale del soccorritore è ispirata a una logica diversa da quella dell'art. 12 (urto, che privilegia la legge comune dei mezzi coinvolti): qui si premia colui che ha intrapreso l'azione di soccorso, sottoponendo le relative obbligazioni all'ordinamento cui il soccorritore appartiene. La disposizione va letta in combinazione con l'art. 489 e ss. cod. nav., che regolano nel merito il diritto al compenso per assistenza e salvataggio, e con l'art. 14, che apre alle giurisdizioni italiane anche quando nave soccorrente o soccorsa si trovino nel territorio italiano.

Le obbligazioni coperte: assistenza, salvataggio e ricupero

Il codice distingue, anche sul piano terminologico, tre figure. L'assistenza è il soccorso prestato a una nave o aeromobile in pericolo, ma ancora in grado di compiere operazioni proprie; il salvataggio riguarda persone o cose tratte da un pericolo imminente; il ricupero attiene al recupero di relitti, carichi o altri oggetti già abbandonati in mare. Tutte e tre le fattispecie, ancorché giuridicamente distinte, sono sottoposte dallo stesso criterio: la legge nazionale del mezzo che ha prestato l'opera. Questa unificazione della disciplina internazionale privatistica è apprezzabile sotto il profilo della semplicità: un'unica legge regola l'insieme del rapporto tra soccorritore e soccorso.

La legge nazionale del soccorritore: contenuto e funzione

La «legge nazionale» del soccorritore corrisponde alla legge dello Stato nel cui registro la nave o l'aeromobile è iscritto. Tale legge determina: il diritto al compenso e la sua quantificazione; i presupposti dell'azione di assistenza (pericolo, volontarietà, utilità del risultato); le condizioni di esclusione o riduzione del compenso (es. inadempimento del capitano); e — in modo peculiare — la ripartizione interna del compenso tra armatore o esercente da un lato e i membri dell'equipaggio dall'altro. Quest'ultimo profilo è di notevole importanza pratica: la ripartizione del compenso tra le componenti del mezzo soccorritore segue gli stessi criteri di conflitto, con la conseguenza che il trattamento economico dell'equipaggio in sede di salvataggio è valutato secondo la legge di bandiera del proprio mezzo.

L'aggiornamento del D.P.R. n. 66/1990

Come per l'art. 12, il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha integrato la disciplina per le ipotesi di navigazione con bandiera temporanea. Durante il periodo di abilitazione temporanea all'uso della bandiera italiana, la legge nazionale della nave soccorritrice è quella italiana. Simmetricamente, in caso di sospensione dell'abilitazione, fatte salve le disposizioni sul lavoro marittimo (art. 29, commi 2 e 3, L. 234/1989), la legge nazionale è quella dello Stato estero di iscrizione. In questo modo si evita che la mutevolezza della bandiera — fenomeno non infrequente nel diritto marittimo internazionale — generi incertezze sull'ordinamento applicabile alle operazioni di soccorso.

Coordinamento con il diritto internazionale uniforme

La disciplina italiana si inserisce in un quadro internazionale nel quale assume rilievo la Convenzione internazionale sul soccorso in mare del 28 aprile 1989 (Convenzione di Londra 1989), ratificata dall'Italia con L. 129/1995, che ha ammodernato le regole sul diritto al compenso, introducendo il criterio del «special compensation» per le operazioni che evitano danni ambientali (art. 14 Conv.). La Convenzione del 1989 si applica direttamente come diritto uniforme e, nei rapporti tra Stati contraenti, prevale sulle disposizioni di diritto internazionale privato come l'art. 13 cod. nav. Quest'ultimo mantiene tuttavia rilevanza nelle ipotesi non regolate dalla Convenzione o nei rapporti con Paesi non firmatari. Va altresì menzionata la Convenzione SAR di Amburgo del 1979 (Search and Rescue), che istituisce obblighi di coordinamento tra le autorità di soccorso marittimo degli Stati, senza però incidere direttamente sulla legge sostanziale regolatrice delle obbligazioni risarcitorie e indennitarie.

Casi pratici

Caso 1: Rimorchiatore italiano soccorre una nave tedesca in alto mare

Il rimorchiatore di Tizio, battente bandiera italiana, assiste una nave tedesca in avaria nel Mediterraneo aperto. La legge italiana — in quanto legge nazionale del soccorritore — regola sia il diritto di Tizio al compenso sia la sua ripartizione tra la società armatrice e l'equipaggio del rimorchiatore.

Caso 2: Equipaggio straniero recupera un carico disperso in alto mare

La nave di Caio, iscritta nel registro di Malta, ricupera colli dispersi in mare appartenenti a un terzo. Poiché il ricupero avviene in alto mare, le obbligazioni sono regolate dalla legge maltese, legge nazionale del soccorritore: la quantificazione del compenso e le modalità di riparto interno all'equipaggio seguono dunque quel diritto.

Caso 3: Nave temporaneamente abilitata alla bandiera italiana salva naufraghi

Sempronio gestisce una nave iscritta in un registro panamense ma temporaneamente abilitata all'uso della bandiera italiana. Durante tale periodo la nave salva i naufraghi di un'altra imbarcazione: il D.P.R. 66/1990 chiarisce che la legge italiana è la legge nazionale del soccorritore, con piena applicazione della disciplina italiana sul compenso di salvataggio.

Domande frequenti

Qual è la legge che regola il diritto al compenso per salvataggio in alto mare?

La legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso, secondo l'art. 13 cod. nav.; se italiano, si applica la legge italiana e la relativa disciplina del codice della navigazione.

Chi determina quanto spetta all'equipaggio del mezzo soccorritore?

La stessa legge nazionale del soccorritore regola la ripartizione del compenso tra armatore o esercente e i membri dell'equipaggio, come prevede espressamente l'art. 13, secondo comma.

La Convenzione di Londra del 1989 sul soccorso sostituisce l'art. 13 cod. nav.?

Tra gli Stati contraenti la Convenzione di Londra 1989 prevale come diritto uniforme; l'art. 13 cod. nav. resta applicabile nei rapporti con Paesi non firmatari o nelle materie non regolate dalla Convenzione.

Cosa cambia se la nave soccorritrice ha una bandiera temporanea italiana?

In base al D.P.R. 66/1990, durante il periodo di abilitazione temporanea alla bandiera italiana, la legge nazionale della nave è quella italiana ai fini dell'art. 13.

L'art. 13 si applica anche al ricupero di relitti abbandonati?

Sì, la norma copre espressamente anche il ricupero (recupero di relitti o cose abbandonate in mare), oltre all'assistenza e al salvataggio di navi e persone in pericolo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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