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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le obbligazioni da urto di navi o aeromobili in alto mare o in spazi non soggetti a sovranità statale sono regolate dalla legge nazionale comune dei mezzi coinvolti.
  • In assenza di legge nazionale comune si applica la legge italiana in via sussidiaria.
  • Il D.P.R. n. 66/1990 ha precisato che durante la temporanea abilitazione alla bandiera italiana la legge nazionale è quella italiana ai fini di questo articolo.
  • In caso di sospensione dell'abilitazione, la legge nazionale della nave è quella dello Stato estero nei cui registri è iscritta.
  • La norma risolve i conflitti di legge internazionali in materia di responsabilità civile marittima e aeronautica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 Codice della Navigazione — Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

Commento

Ratio e contesto sistematico

L'articolo 12 del Codice della navigazione affronta uno dei problemi classici del diritto internazionale privato marittimo: quale legge governa le obbligazioni risarcitorie sorte da collisioni tra navi o aeromobili in alto mare o in altri spazi sottratti alla sovranità di qualsiasi Stato. La scelta di campo del legislatore del 1942 è netta: il criterio connettivo principale è la legge nazionale comune dei mezzi coinvolti, con applicazione sussidiaria della legge italiana ove tale comunanza manchi. La disposizione si inscrive nel Titolo I, dedicato alle norme di diritto internazionale privato della navigazione, e dialoga strettamente con l'art. 11 (legge regolatrice delle obbligazioni in genere) e con l'art. 14 (competenza giurisdizionale in materia di urto e salvataggio).

Il criterio della legge nazionale comune

Il riferimento alla «legge nazionale» rinvia al concetto di bandiera: la nave o l'aeromobile appartengono alla comunità giuridica dello Stato di iscrizione nel registro nazionale. Quando entrambi i mezzi coinvolti nella collisione battono la stessa bandiera, l'applicazione della loro legge comune è razionale: rispecchia il collegamento organico di entrambi i soggetti coinvolti con quell'ordinamento e scongiura l'arbitrarietà di scelte alternative. Il criterio della legge comune è coerente con le soluzioni accolte in sede internazionale: la Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 sull'urto di navi — ancora oggi punto di riferimento consuetudinario — privilegia analogamente il collegamento con la bandiera comune, introducendo, in caso di diversità, regole specifiche di coordinamento.

Il criterio sussidiario della legge italiana

Quando i mezzi battono bandiere diverse, non esiste una legge nazionale comune e il codice opta per la lex fori italiana. La soluzione, adottata in un contesto storico in cui l'Italia aveva interessi marittimi rilevanti, ha una logica pratica: evita l'impasse della scelta tra due ordinamenti egualmente estranei e garantisce prevedibilità ai soggetti che agiscono davanti ai giudici italiani. Va tuttavia tenuto conto che, nel diritto internazionale privato contemporaneo, la L. n. 218/1995 ha riformato in via generale i criteri di collegamento: per le obbligazioni extracontrattuali l'art. 63 rinvia in prima battuta alla legge del luogo in cui si è verificato il fatto. L'art. 12 cod. nav., in quanto norma speciale anteriore, resta tuttavia applicabile in materia di urto in alto mare, con prevalenza sulla disciplina generale.

L'intervento del D.P.R. n. 66/1990 e le ipotesi di bandiera di comodo temporanea

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, relativo alla navigazione di comodo e alle temporanee autorizzazioni all'uso della bandiera italiana, ha integrato il disposto dell'art. 12 con due previsioni simmetriche. La prima riguarda il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione e all'uso della bandiera italiana: in questo arco temporale la «legge nazionale della nave» è da intendersi come legge italiana, anche se la nave è originariamente iscritta in un registro straniero. La seconda previsione è speculare: in caso di sospensione temporanea dell'abilitazione alla bandiera italiana — fatte salve le disposizioni sul lavoro marittimo (art. 29, commi 2 e 3, L. 234/1989) — la legge nazionale è quella dello Stato estero nei cui registri la nave è iscritta. In questo modo il D.P.R. del 1990 ha ancorato la legge regolatrice alla bandiera effettivamente in uso al momento del fatto, evitando che la temporaneità dell'abilitazione crei incertezze sull'ordinamento applicabile.

Profili pratici e coordinamento con il diritto internazionale uniforme

Nella prassi dei sinistri marittimi internazionali, l'art. 12 cod. nav. viene in rilievo soprattutto quando nessuno Stato costiero è competente per il luogo dell'evento. In alto mare, infatti, manca la giurisdizione territoriale di uno Stato specifico, e l'art. 97 della Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS 1982) stabilisce che la competenza penale per le collisioni spetta allo Stato di bandiera. L'art. 12 cod. nav. completa il quadro sul versante civile-risarcitorio. Ai fini della liquidazione del danno, l'art. 12 regola la distribuzione della responsabilità, i criteri di colpa e i limiti di risarcimento previsti dalla legge designata. Quando si tratta di navi di nazionalità diverse, con frequente ricorso al diritto italiano quale lex fori, possono emergere questioni di coordinamento con le convenzioni internazionali in materia di limitazione della responsabilità del vettore marittimo — in particolare la Convenzione di Londra del 1976 (LLMC), ratificata dall'Italia con L. 979/1990 — che fissano tetti risarcitori indipendenti dalla legge nazionale applicabile al merito.

Casi pratici

Caso 1: Collisione tra due navi italiane nel Mar Mediterraneo aperto

La motonave di Tizio e quella di Caio, entrambe iscritte nel registro di Genova e battenti bandiera italiana, si scontrano in alto mare. Poiché la legge nazionale è comune, si applica la legge italiana: la responsabilità viene valutata secondo le norme del Codice della navigazione e il giudice italiano applica i propri criteri senza dover indagare ordinamenti stranieri.

Caso 2: Urto tra una nave italiana e una nave panamense

La nave di Tizio batte bandiera italiana, quella di Sempronio è iscritta a Panama: le due leggi nazionali sono diverse. In assenza di legge comune, l'art. 12 impone l'applicazione della legge italiana, che regolerà la responsabilità, la ripartizione della colpa e la quantificazione del danno davanti ai giudici italiani.

Caso 3: Nave straniera temporaneamente abilitata alla bandiera italiana

Caio acquista una nave iscritta in un registro straniero e ottiene dal Ministero l'abilitazione temporanea all'uso della bandiera italiana. Durante tale periodo, la nave è coinvolta in un urto in alto mare: il D.P.R. 66/1990 chiarisce che la «legge nazionale della nave» è la legge italiana, così da non lasciare dubbi sull'ordinamento applicabile per l'intera durata dell'abilitazione.

Domande frequenti

Quale legge si applica se due navi di bandiera diversa si scontrano in alto mare?

In mancanza di legge nazionale comune si applica la legge italiana, secondo il criterio sussidiario previsto dall'art. 12 cod. nav.

Cosa si intende per legge nazionale della nave?

Si intende la legge dello Stato nel cui registro la nave è iscritta, corrispondente alla bandiera che essa batte.

Il D.P.R. 66/1990 ha modificato il criterio dell'art. 12?

No, lo ha integrato: ha chiarito che durante l'abilitazione temporanea alla bandiera italiana la legge nazionale è quella italiana, e che in caso di sospensione dell'abilitazione vale la legge dello Stato estero di iscrizione.

L'art. 12 si applica anche agli aeromobili?

Sì, la norma è espressamente estesa agli aeromobili che si scontrano in alto mare o in spazi non soggetti a sovranità statale, con la medesima logica del criterio della legge nazionale comune.

L'art. 12 cod. nav. è compatibile con la riforma del diritto internazionale privato del 1995?

L'art. 12 cod. nav. è norma speciale e prevale, per la materia degli urti in alto mare, sulla disciplina generale dell'art. 63 della L. 218/1995, che individua come criterio principale la legge del luogo del fatto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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