In sintesi
- L'art. 14 estende la giurisdizione italiana alle domande in materia di urto di navi o aeromobili in alto mare e di assistenza, salvataggio e ricupero.
- La competenza sussiste quando nel territorio italiano si trovano la nave o l'aeromobile che ha causato l'urto o che è stato assistito o salvato.
- La giurisdizione scatta anche se in Italia si trovano le persone salvate o le cose salvate o ricuperate.
- Il criterio si aggiunge — senza sostituirlo — ai fori ordinari dell'art. 4 c.p.c., ampliando le possibilità di adire il giudice italiano.
- La norma mira a garantire effettività della tutela giurisdizionale
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 Codice della Navigazione — Competenza giurisdizionale
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici del Regno, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno. DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE Dell'amministrazione della navigazione marittima
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Collocazione e funzione sistematica
L'articolo 14 del Codice della navigazione chiude il trittico dedicato al diritto internazionale privato degli eventi in alto mare (artt. 12-14) occupandosi, questa volta, non della legge sostanziale applicabile ma della competenza giurisdizionale dei giudici italiani. Si tratta di una norma di giurisdizione speciale che integra il sistema delineato dall'art. 4 del codice di procedura civile, stabilendo criteri alternativi e aggiuntivi per radicare davanti ai tribunali italiani le controversie nate da urto, assistenza, salvataggio o ricupero avvenuti in alto mare o in spazi privi di sovranità statale.
I fori speciali istituiti dall'art. 14
La disposizione individua tre distinte ipotesi di collegamento che fondano la giurisdizione italiana, ciascuna autonoma rispetto alle altre. Il primo criterio riguarda la presenza nel territorio italiano della nave o dell'aeromobile che ha cagionato l'urto: è sufficiente che il mezzo responsabile si trovi, anche temporaneamente, in un porto o aeroporto italiano al momento della proposizione della domanda. Il secondo criterio vale per le operazioni di soccorso: la giurisdizione italiana sussiste se nel territorio si trova la nave o l'aeromobile che è stato assistito o salvato. Il terzo criterio, di carattere più fattuale, fa riferimento alla presenza nel Regno delle persone salvate o delle cose salvate o ricuperate. Quest'ultimo elemento è particolarmente versatile: le cose recuperate, ad esempio, potrebbero transitare in un porto italiano prima di raggiungere la destinazione finale, e in quel momento il ricorrente può utilmente adire il giudice italiano.
Rapporto con i fori ordinari del c.p.c.
L'art. 14 esordisce con la formula «Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile»: ciò significa che i fori speciali della navigazione si aggiungono ai fori ordinari (domicilio/residenza del convenuto, luogo di esecuzione dell'obbligazione, forum rei gestae, ecc.) senza escluderli. Il ricorrente ha dunque una scelta ampliata: può optare per il foro ordinario del convenuto o per uno dei fori speciali marittimi, scegliendo il più conveniente in relazione alla localizzazione effettiva dei beni o delle persone coinvolte. Nel diritto processuale civile italiano post-riforma (L. 218/1995), la giurisdizione internazionale è disciplinata anche dagli artt. 3 e ss. della stessa legge, che per la materia contrattuale ed extracontrattuale richiamano a loro volta i criteri della Convenzione di Lugano. L'art. 14 cod. nav. opera però come lex specialis e mantiene autonomia applicativa rispetto a tali disposizioni generali.
Profili pratici: la presenza temporanea dei mezzi in porto
Uno dei punti più delicati riguarda la nozione di «trovarsi nel Regno». La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che sia sufficiente una presenza anche temporanea della nave o delle cose in un porto italiano al momento dell'instaurazione del giudizio. Non è richiesta la residenza o la stabile localizzazione in Italia. Questo ha implicazioni pratiche rilevanti: il creditore della nave responsabile di un urto può sequestrare conservativamente la nave nel porto dove fa scalo e, contestualmente, radicare davanti al giudice dello stesso porto la cognizione del merito. La combinazione tra sequestro conservativo e foro speciale dell'art. 14 è uno strumento potente nelle controversie marittime internazionali.
Coordinamento con il diritto internazionale convenzionale
In materia di urto tra navi, la Convenzione di Bruxelles del 1952 sull'arresto conservativo di navi (ratificata dall'Italia con L. 707/1961) stabilisce anch'essa criteri di giurisdizione fondati sull'arresto della nave: il giudice del luogo di arresto è competente per il merito, salvo accordo delle parti. Ove la Convenzione sia applicabile (parti di diversa nazionalità, entrambe Stati contraenti), essa prevale sull'art. 14 cod. nav. per il profilo del foro. Analogamente, il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) disciplina la giurisdizione civile tra soggetti domiciliati in Stati UE, con criteri propri che possono rendere irrilevante il foro speciale italiano dell'art. 14 nei rapporti intra-europei. In ogni caso, l'art. 14 mantiene piena efficacia nei confronti di soggetti domiciliati in Paesi terzi non coperti da convenzioni internazionali.
Casi pratici
Caso 1: Nave straniera responsabile di un urto approda a Genova
La nave di Caio, battente bandiera liberiana, ha causato un urto in alto mare danneggiando l'imbarcazione di Tizio. Quando la nave di Caio approda al porto di Genova, Tizio ottiene il sequestro conservativo e presenta domanda davanti al Tribunale di Genova: la presenza della nave in Italia fonda la giurisdizione ex art. 14 cod. nav.
Caso 2: Persone salvate sbarcate a Palermo
Sempronio è tra i naufraghi salvati da una nave maltese in Mediterraneo e sbarcati a Palermo. Essendo le persone salvate presenti in Italia, i familiari di un disperso possono proporre davanti al giudice italiano le domande risarcitorie nei confronti dell'armatore della nave che non ha prestato soccorso in tempo.
Caso 3: Merce ricuperata scaricata nel porto di Napoli
La nave di Tizio ricupera in alto mare un carico galleggiante appartenente a Caio e lo scarica a Napoli prima di proseguire il viaggio. Caio, volendo far valere il proprio diritto al compenso, propone domanda davanti al Tribunale di Napoli: le cose ricuperate si trovano nel territorio italiano, e ciò è sufficiente a fondare la giurisdizione ai sensi dell'art. 14.
Domande frequenti
Quando il giudice italiano è competente per un urto avvenuto in alto mare?
Quando nel territorio italiano si trovano la nave o l'aeromobile responsabile, oppure il mezzo assistito o salvato, o ancora le persone o cose salvate o ricuperate, secondo l'art. 14 cod. nav.
I fori speciali dell'art. 14 sostituiscono o affiancano quelli ordinari del c.p.c.?
Li affiancano: l'art. 14 aggiunge ulteriori criteri di collegamento rispetto ai fori ordinari dell'art. 4 c.p.c., ampliando le possibilità di adire il giudice italiano.
La nave deve risiedere stabilmente in Italia per fondare la giurisdizione?
No: è sufficiente che la nave si trovi nel territorio italiano anche temporaneamente, ad esempio in sosta in un porto italiano al momento della proposizione della domanda.
L'art. 14 si applica anche alle controversie tra imprese di Paesi UE?
Nei rapporti intra-europei può prevalere il Reg. UE 1215/2012 (Bruxelles I bis); l'art. 14 mantiene piena efficacia nei confronti di soggetti di Paesi terzi non coperti da convenzioni internazionali.
È possibile sequestrare la nave in porto e poi agire nel merito davanti allo stesso giudice?
Sì: la combinazione tra sequestro conservativo della nave in porto italiano e foro speciale dell'art. 14 è uno strumento tipico delle controversie marittime internazionali.
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