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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 221 L. Fall. – Fallimento con procedimento sommario
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 220 L. Fall. – Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito→Art. 222 L. Fall. – Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice→Art. 219 L. Fall. – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante→Art. 223 L. Fall. – Fatti di bancarotta fraudolenta→Art. 218 L. Fall. – Ricorso abusivo al credito→Art. 224 L. Fall. – Fatti di bancarotta semplice→Art. 217 bis L. Fall. – Esenzioni dai reati di bancarotta→Art. 217 L. Fall. – Bancarotta semplice
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.