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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 168 L. Fall. – Effetti della presentazione del ricorso
Effetti della presentazione del ricorso
Vedi anche
→L. fall. art. 161 - Articolo 161 Legge Fallimentare→L. fall. art. 182-bis - Articolo 182 Bis Legge Fallimentare→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 167 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 169 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 169 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 166 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 170 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 165 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 171 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 168 della Legge Fallimentare disciplina gli effetti protettivi che si producono in capo all'imprenditore dal momento del deposito del ricorso di concordato preventivo. È una delle norme più rilevanti del sistema concordatario, in quanto consente al debitore di gestire la crisi senza la pressione delle azioni esecutive individuali dei singoli creditori.
Blocco delle azioni esecutive e cautelari
Il comma 1 dispone che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il divieto opera ex lege, senza necessità di provvedimento giurisdizionale specifico.
Ambito oggettivo
Sono bloccate: le esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi; i sequestri conservativi; il fermo amministrativo. Non rientrano nel divieto: le procedure di accertamento (giudizi di cognizione), le azioni revocatorie ordinarie del singolo creditore (eccezionali), le esecuzioni già assistite da privilegio speciale (con limiti). La giurisprudenza ha esteso il blocco anche alla riscossione esattoriale (Cass. SU 8504/2015).
Ipoteche giudiziali (comma 3)
Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla data della pubblicazione del ricorso sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori. La norma evita che, all'avvicinarsi del concordato, alcuni creditori si acquisiscano una causa di prelazione a danno della massa.
Sospensione della prescrizione e decadenze
Il comma 2 sospende il decorso della prescrizione e impedisce le decadenze nei confronti dei creditori a partire dalla pubblicazione del ricorso. Si tratta di una tutela bilanciata: a fronte del blocco delle azioni esecutive, il creditore non perde il suo diritto sostanziale per inerzia.
Rapporto con la domanda con riserva
Gli effetti protettivi si producono anche in caso di domanda con riserva ex art. 161, comma 6 L. Fall.: ciò rende il concordato in bianco uno strumento d'urgenza per fermare azioni esecutive imminenti. La giurisprudenza ha precisato che gli effetti operano dalla pubblicazione e non dal deposito, e ha escluso effetti retroattivi rispetto agli atti esecutivi già compiuti.
Sostituzione con artt. 54 e 96 CCII
Il CCII ha riorganizzato la disciplina degli effetti protettivi distinguendo tra: art. 54 CCII (misure protettive e cautelari richieste con la domanda), che attribuisce al tribunale un controllo più incisivo sulle misure di blocco; art. 96 CCII (effetti del deposito della domanda di concordato preventivo), che riprende l'impianto dell'art. 168 L. Fall. con alcune differenze (es. necessità di conferma giudiziale delle misure protettive entro 30 giorni, art. 55 CCII).
Composizione negoziata e misure protettive
Il CCII ha esteso il sistema delle misure protettive anche alla composizione negoziata della crisi (art. 18 CCII): l'imprenditore può richiedere al tribunale, già in fase pre-procedurale, l'applicazione di misure di blocco delle azioni esecutive, sotto il controllo dell'esperto. È uno strumento più flessibile dell'art. 168 L. Fall., ma con presidi più rigorosi.
Disciplina transitoria
L'art. 168 L. Fall. continua ad applicarsi ai concordati preventivi pendenti al 15 luglio 2022 (art. 390 CCII). Gli effetti protettivi già prodotti restano efficaci secondo la disciplina previgente; eventuali misure cautelari richieste in pendenza di procedura seguono gli artt. 161 e 168 L. Fall.
Profili pratici
La tempestiva pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese è fondamentale per la decorrenza degli effetti protettivi. Il debitore deve curare anche la comunicazione individuale ai creditori principali (pur non costituendo presupposto di efficacia del blocco). I creditori sono tutelati attraverso la sospensione della prescrizione e l'inopponibilita' delle ipoteche giudiziali tardive; possono partecipare al voto sulla proposta e contestare l'omologazione.
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. /
Domande frequenti
Cosa succede ai creditori dopo il deposito del concordato?
Non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Il blocco opera dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese fino all'omologazione.
Sono inefficaci le ipoteche giudiziali tardive?
Si', le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori (art. 168, comma 3, L. Fall.).
L'art. 168 vale anche per il concordato in bianco?
Si'. Gli effetti protettivi si producono anche con la domanda con riserva ex art. 161, comma 6, L. Fall., facendone uno strumento d'urgenza contro azioni esecutive imminenti.
Si applica ancora oggi?
Si', alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022. Per le nuove procedure si applicano gli artt. 54 e 96 CCII, che hanno reso più incisivo il controllo giudiziale sulle misure protettive.
La prescrizione si sospende?
Si'. La prescrizione è sospesa e le decadenze sono impedite dalla pubblicazione del ricorso fino all'omologazione, a tutela del diritto sostanziale dei creditori bloccati.