Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 168 L. Fall. – Effetti della presentazione del ricorso

Effetti della presentazione del ricorso

In sintesi

  • L'art. 168 L. Fall. disciplina gli effetti protettivi della presentazione del ricorso di concordato preventivo.
  • Blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali dalla data del deposito.
  • Inopponibilita' delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori.
  • Sospensione della prescrizione e impedimento alla decadenza.
  • Sostituito dall'art. 54 CCII (misure protettive) e art. 96 CCII (effetti).
  • Continua ad applicarsi ai concordati pendenti al 15 luglio 2022.
Indice dei contenuti

L'art. 168 della Legge Fallimentare disciplina gli effetti protettivi che si producono in capo all'imprenditore dal momento del deposito del ricorso di concordato preventivo. È una delle norme più rilevanti del sistema concordatario, in quanto consente al debitore di gestire la crisi senza la pressione delle azioni esecutive individuali dei singoli creditori.

Blocco delle azioni esecutive e cautelari

Il comma 1 dispone che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il divieto opera ex lege, senza necessità di provvedimento giurisdizionale specifico.

Ambito oggettivo

Sono bloccate: le esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi; i sequestri conservativi; il fermo amministrativo. Non rientrano nel divieto: le procedure di accertamento (giudizi di cognizione), le azioni revocatorie ordinarie del singolo creditore (eccezionali), le esecuzioni già assistite da privilegio speciale (con limiti). La giurisprudenza ha esteso il blocco anche alla riscossione esattoriale (Cass. SU 8504/2015).

Ipoteche giudiziali (comma 3)

Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla data della pubblicazione del ricorso sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori. La norma evita che, all'avvicinarsi del concordato, alcuni creditori si acquisiscano una causa di prelazione a danno della massa.

Sospensione della prescrizione e decadenze

Il comma 2 sospende il decorso della prescrizione e impedisce le decadenze nei confronti dei creditori a partire dalla pubblicazione del ricorso. Si tratta di una tutela bilanciata: a fronte del blocco delle azioni esecutive, il creditore non perde il suo diritto sostanziale per inerzia.

Rapporto con la domanda con riserva

Gli effetti protettivi si producono anche in caso di domanda con riserva ex art. 161, comma 6 L. Fall.: ciò rende il concordato in bianco uno strumento d'urgenza per fermare azioni esecutive imminenti. La giurisprudenza ha precisato che gli effetti operano dalla pubblicazione e non dal deposito, e ha escluso effetti retroattivi rispetto agli atti esecutivi già compiuti.

Sostituzione con artt. 54 e 96 CCII

Il CCII ha riorganizzato la disciplina degli effetti protettivi distinguendo tra: art. 54 CCII (misure protettive e cautelari richieste con la domanda), che attribuisce al tribunale un controllo più incisivo sulle misure di blocco; art. 96 CCII (effetti del deposito della domanda di concordato preventivo), che riprende l'impianto dell'art. 168 L. Fall. con alcune differenze (es. necessità di conferma giudiziale delle misure protettive entro 30 giorni, art. 55 CCII).

Composizione negoziata e misure protettive

Il CCII ha esteso il sistema delle misure protettive anche alla composizione negoziata della crisi (art. 18 CCII): l'imprenditore può richiedere al tribunale, già in fase pre-procedurale, l'applicazione di misure di blocco delle azioni esecutive, sotto il controllo dell'esperto. È uno strumento più flessibile dell'art. 168 L. Fall., ma con presidi più rigorosi.

Disciplina transitoria

L'art. 168 L. Fall. continua ad applicarsi ai concordati preventivi pendenti al 15 luglio 2022 (art. 390 CCII). Gli effetti protettivi già prodotti restano efficaci secondo la disciplina previgente; eventuali misure cautelari richieste in pendenza di procedura seguono gli artt. 161 e 168 L. Fall.

Profili pratici

La tempestiva pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese è fondamentale per la decorrenza degli effetti protettivi. Il debitore deve curare anche la comunicazione individuale ai creditori principali (pur non costituendo presupposto di efficacia del blocco). I creditori sono tutelati attraverso la sospensione della prescrizione e l'inopponibilita' delle ipoteche giudiziali tardive; possono partecipare al voto sulla proposta e contestare l'omologazione.

Massime giurisprudenziali

Cass. SU 14 aprile 2015 n. 8504

Il blocco delle azioni esecutive ex art. 168 L. Fall. si estende anche alle procedure esattoriali per crediti tributari, garantendo la par condicio dei creditori anteriori.

Fonte ufficiale

Cass. civ. sez. I, 24 gennaio 2018 n. 1788

L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori al deposito del ricorso opera ex lege e può essere fatta valere dal commissario giudiziale o da qualsiasi creditore interessato.

Fonte ufficiale

Pronunce della Corte Costituzionale

Casi pratici

Caso 1: Tizio imprenditore deposita ricorso concordato preventivo

Tizio, imprenditore in crisi, deposita ricorso di concordato preventivo il 10 marzo. Una banca creditrice, il 15 marzo, notifica precetto e avvia pignoramento immobiliare. Tizio eccepisce l'art. 168 L. Fall.: dal deposito del ricorso scatta lo stop automatico alle azioni esecutive sui beni del debitore. Il giudice dell'esecuzione dichiara improcedibile il pignoramento, tutelando la massa attiva e l'efficacia del futuro piano concordatario.

Caso 2: Caio creditore tenta sequestro conservativo dopo ricorso

Caio, fornitore di una S.r.l. ammessa al concordato preventivo con ricorso depositato il 2 aprile, ottiene il 20 aprile decreto di sequestro conservativo sui macchinari della debitrice per un credito anteriore di 80.000 euro. La debitrice solleva l'art. 168 L. Fall.: il divieto copre anche le azioni cautelari per titolo o causa anteriore al ricorso. Il tribunale revoca il sequestro, perché la misura cautelare e' preclusa fino all'omologa definitiva.

Caso 3: Sempronio creditore posteriore agisce esecutivamente

Sempronio fornisce merce alla societa' concordataria dopo il deposito del ricorso, maturando un credito di 25.000 euro per forniture successive non pagate. Avvia pignoramento presso terzi. La debitrice eccepisce l'art. 168 L. Fall., ma il giudice rigetta: lo stop tutela solo i creditori per titolo o causa anteriore al ricorso. I crediti prededucibili sorti in corso di procedura restano azionabili, salvo il regime di prededuzione.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 168 L. Fall. (oggi confluito nell'art. 54 CCII) realizzava un automatic stay funzionale a cristallizzare la massa passiva e proteggere il piano da iniziative individuali disgreganti. Il perimetro era duplice: oggettivo (azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore) e soggettivo (creditori per titolo o causa anteriore al ricorso). Restavano fuori i crediti prededucibili post-ricorso e le azioni di mero accertamento. La tutela operava ex lege dal deposito fino all'omologa definitiva.

Domande frequenti

Cosa succede ai creditori dopo il deposito del concordato?

Non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Il blocco opera dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese fino all'omologazione.

Sono inefficaci le ipoteche giudiziali tardive?

Si', le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori (art. 168, comma 3, L. Fall.).

L'art. 168 vale anche per il concordato in bianco?

Si'. Gli effetti protettivi si producono anche con la domanda con riserva ex art. 161, comma 6, L. Fall., facendone uno strumento d'urgenza contro azioni esecutive imminenti.

Si applica ancora oggi?

Si', alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022. Per le nuove procedure si applicano gli artt. 54 e 96 CCII, che hanno reso più incisivo il controllo giudiziale sulle misure protettive.

La prescrizione si sospende?

Si'. La prescrizione è sospesa e le decadenze sono impedite dalla pubblicazione del ricorso fino all'omologazione, a tutela del diritto sostanziale dei creditori bloccati.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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