Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 219 Cod. Amb. – criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. L’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali: a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero; d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati. d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell’allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate.

2. Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

3. L’attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all’articolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l’accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all’articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell’articolo 225, comma

6. e) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilità dell’utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l’impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE . 3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell’ articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE .

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell’Unione europea, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, i produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare … la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione . 5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma

5. 5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.

5-bis. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.

In sintesi

  • Disciplina criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio nella filiera imballaggi
  • Attua la direttiva 94/62/CE come modif. dir. 2018/852/UE
  • Opera attraverso il sistema CONAI e consorzi di filiera
  • Si fonda su EPR e contributo ambientale (CAC)
  • Coordina con dir. 2015/720/UE (borse) e Reg. 2019/904 (SUP)
Indice dei contenuti

La disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attua la direttiva 94/62/CE come modificata dalle direttive 2018/852/UE e 2015/720/UE, ed è fondata sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali e degli obiettivi quantitativi pluriennali. Il sistema CONAI e i consorzi di filiera (CO.RE.VE., COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, RILEGNO, CIAL) costituiscono l'architettura operativa. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.

Quadro europeo della disciplina degli imballaggi

La norma in tema di criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio attua nel diritto interno la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2018/852/UE del pacchetto economia circolare e dalla direttiva 2015/720/UE sulle borse di plastica. principi guida: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero, responsabilità condivisa, principio 'chi inquina paga'. La disciplina si articola sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali, degli obiettivi quantitativi pluriennali e dell'armonizzazione delle definizioni e dei requisiti essenziali.

Definizioni e tipologie di imballaggio

La disciplina distingue tre categorie funzionali: imballaggio primario (unità di vendita destinata al consumatore finale), secondario (raggruppamento di unità di vendita), terziario (per la movimentazione e il trasporto). La distinzione rileva ai fini degli obblighi di etichettatura, dei requisiti tecnici e dei circuiti di raccolta. Il regolamento UE 2025/40 (PPWR), una volta pienamente operativo, sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno.

Sistema CONAI e consorzi di filiera

L'architettura operativa italiana ruota attorno al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori di imballaggi versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia di materiale, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità del sistema consortile, riconoscendone la natura di strumento per l'adempimento dell'EPR e la coerenza con il diritto europeo della concorrenza. Sono ammessi sistemi alternativi autonomi, soggetti ad autorizzazione e a vigilanza.

Obiettivi di riciclaggio e calcolo armonizzato UE

La disciplina fissa obiettivi quantitativi pluriennali di recupero e riciclaggio per materiale, secondo la metodologia armonizzata europea introdotta dalla direttiva 2018/852/UE: il calcolo si fonda sul rifiuto effettivamente riciclato (non sul raccolto), con esclusione delle perdite di processo e dei materiali non conformi. Tale metodologia, più stringente della precedente, ha comportato una rivalutazione delle performance nazionali. Gli obiettivi sono progressivamente innalzati nel tempo: ad esempio, per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030.

Riutilizzo, plastica e politica ambientale

Il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi è strumento per ridurre il volume complessivo di rifiuti, applicabile in particolare a settori come la ristorazione e la distribuzione di bevande. Le borse di plastica sono oggetto di disciplina specifica (direttiva 2015/720/UE) volta a ridurre il consumo, con divieti per le borse leggere monouso non compostabili e con obblighi di comunicazione annuale dei dati. Il regolamento UE 2019/904 sulla plastica monouso (SUP) ha ulteriormente esteso il divieto e gli obblighi di etichettatura per gli articoli monouso in plastica. L'attuazione e il monitoraggio sono coordinati dal MASE con il supporto tecnico di ISPRA e con la vigilanza della Commissione UE.

Casi pratici

Caso 1: Tizio produttore versa il contributo CONAI

Tizio S.p.A., produttore di alimenti confezionati, immette sul mercato imballaggi primari in plastica e carta. Versa il contributo ambientale CONAI commisurato alle tipologie di materiale, secondo le aliquote pubblicate dai consorzi di filiera. Il contributo finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio. La corretta dichiarazione e versamento sono essenziali per evitare contestazioni e sanzioni nell'ambito del sistema EPR.

Caso 2: Caio distributore introduce un sistema di riutilizzo

Caio, gestore di una catena di ristorazione, introduce un sistema di riutilizzo di specifici contenitori per bevande, in attuazione delle previsioni del codice e del regolamento UE 2025/40 (PPWR). Il sistema prevede deposito cauzionale, raccolta e riutilizzo dei contenitori, con riduzione del volume complessivo di rifiuti. La promozione del riutilizzo è strumento ritenuto coerente con la gerarchia europea e con i principi dell'economia circolare.

Domande frequenti

Come opera il sistema CONAI nel quadro dell'articolo 219?

CONAI coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Quali obiettivi di riciclaggio sono fissati per gli imballaggi?

Obiettivi quantitativi pluriennali per materiale, calcolati secondo metodologia armonizzata UE (dir. 2018/852/UE) sul rifiuto effettivamente riciclato. Per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030, con progressivo innalzamento del livello di ambizione.

Come si raccordano la disciplina italiana e il regolamento UE 2025/40 (PPWR)?

Il PPWR sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno UE, incidendo su design, contenuto di riciclato, riutilizzo, restrizioni d'uso. L'attuazione nazionale comporterà adeguamenti della disciplina interna.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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