- Il fondo di riserva fronteggia esigenze straordinarie o insufficienze di stanziamenti di spese obbligatorie.
- È utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare al consiglio.
- L'ammontare è determinato in misura percentuale degli stanziamenti.
- Garantisce flessibilità gestionale entro i limiti autorizzatori.
- I prelievi sono di competenza esclusiva della giunta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 166 TUEL — Articolo 166
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.
Commento
L'articolo 166 disciplina il fondo di riserva, strumento di flessibilità gestionale che consente all'ente di fronteggiare esigenze impreviste o sopravvenute insufficienze di stanziamento. Si tratta di una valvola di sfogo che concilia il principio autorizzatorio del bilancio con la necessità di gestire eventi non programmabili ex ante.
La ratio del fondo
Il fondo di riserva risponde a una necessità strutturale: per quanto la programmazione sia accurata, durante l'esercizio possono emergere esigenze impreviste o errori di previsione. Il fondo consente di intervenire tempestivamente senza dover ricorrere a variazioni di bilancio del consiglio, garantendo continuità operativa, in piena sinergia con i principi del buon andamento e della Legge 241/1990 sulla speditezza dell'azione amministrativa.
Le finalità di utilizzo
Il fondo è utilizzato per fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio o per insufficienze di stanziamenti di spese obbligatorie. L'utilizzo è quindi circoscritto: non costituisce risorsa libera per nuove iniziative ma strumento di chiusura di gap finanziari su spese non comprimibili. La definizione delle finalità è essenziale per evitare usi distorti del fondo.
La competenza della giunta
I prelievi dal fondo di riserva sono di competenza esclusiva dell'organo esecutivo, da deliberare con delibera comunicata all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità. La competenza giuntale riflette il principio di tempestività gestionale: la giunta può intervenire rapidamente, salvo il successivo controllo del consiglio. La comunicazione consiliare è strumento di trasparenza che consente all'organo di indirizzo di monitorare l'utilizzo del fondo.
L'ammontare del fondo
L'ammontare del fondo è determinato in misura percentuale degli stanziamenti, secondo le previsioni della normativa vigente. La quantificazione deve essere prudente: un fondo troppo modesto non consente di affrontare le esigenze impreviste; un fondo eccessivo sottrae risorse alle scelte allocative tipiche del bilancio. In linea generale, l'esperienza degli esercizi precedenti orienta la corretta dimensione del fondo.
Il monitoraggio dell'utilizzo
L'utilizzo del fondo è oggetto di monitoraggio sia da parte degli organi politici sia da parte dell'organo di revisione, in coerenza con il sistema dei controlli interni. Le pronunce della Corte dei conti, in linea generale, evidenziano la necessità di un utilizzo rigoroso del fondo, in particolare per la riconducibilità delle spese alle finalità autorizzate. Le linee guida ANCI offrono modelli operativi e indicazioni applicative utili.
Domande frequenti
A cosa serve il fondo di riserva?
Il fondo di riserva serve a fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio o insufficienze di stanziamenti di spese obbligatorie, consentendo flessibilità gestionale entro i limiti autorizzatori complessivi del bilancio.
Chi delibera sull'utilizzo del fondo?
I prelievi dal fondo sono di competenza esclusiva dell'organo esecutivo (giunta), che vi provvede con delibera da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.
Come è determinato l'ammontare del fondo?
L'ammontare è determinato in misura percentuale degli stanziamenti secondo le previsioni della normativa vigente, con dimensionamento prudente che tenga conto dell'esperienza degli esercizi precedenti.
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