Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 163 TUEL – Articolo 163

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222. 145

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 .

5. 5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 .

7. Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

In sintesi

  • Se il bilancio non è approvato entro il 31 dicembre, la gestione si svolge in esercizio provvisorio.
  • L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con norma di principio.
  • La gestione è limitata a un dodicesimo mensile degli stanziamenti dell'anno precedente.
  • Sono ammessi solo pagamenti tassativamente individuati dalla norma.
  • Costituisce regime eccezionale, da contenere nei tempi minimi necessari.
Indice dei contenuti

L'articolo 163 disciplina l'esercizio provvisorio, regime contabile eccezionale che si attiva quando il bilancio di previsione non è stato approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Si tratta di una disciplina cogente, finalizzata a garantire la continuità minima della gestione evitando al contempo che l'ente operi in assenza di un quadro autorizzatorio.

I presupposti dell'esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio opera quando il bilancio non è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il regime si attiva automaticamente, nei limiti consentiti dalla legge dello Stato che lo autorizza, fino al momento dell'approvazione del bilancio definitivo. La sua natura eccezionale impone che la gestione provvisoria sia contenuta nei tempi minimi necessari, in piena sinergia con il principio di programmazione di cui all'articolo 151 e con il buon andamento ex articolo 97 della Costituzione.

Il limite del dodicesimo mensile

Durante l'esercizio provvisorio, la gestione finanziaria si svolge nei limiti previsti dalla legge: di norma, per ciascun intervento di spesa, possono essere effettuati impegni e pagamenti mensili in misura non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti definitivi dell'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate. Il limite del dodicesimo è il presidio operativo che evita la dissipazione delle risorse durante una fase di provvisorietà autorizzatoria.

Le tipologie di pagamento ammesse

Sono comunque ammesse alcune categorie di pagamento, anche al di fuori del limite del dodicesimo: pagamenti relativi a stipendi, mutui, contratti già perfezionati, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, spese tassativamente regolate dalla legge. La tassatività dell'elenco è essenziale per evitare prassi elusive del regime di provvisorietà, in linea generale.

La gestione provvisoria oltre il termine

Se il bilancio non è approvato entro determinati termini, la gestione passa dall'esercizio provvisorio alla gestione provvisoria, regime ancora più stringente. La gestione provvisoria limita ulteriormente l'attività dell'ente alle sole spese obbligatorie e indilazionabili, escludendo qualsiasi spesa discrezionale. Il passaggio da un regime all'altro segnala una crisi della governance finanziaria che richiede tempestivo intervento.

I rischi della prolungata provvisorietà

L'esercizio provvisorio prolungato compromette la capacità programmatoria dell'ente, paralizza l'attuazione di nuovi programmi, può generare contenzioso con fornitori e creditori. Per questo la norma sollecita una rapida approvazione del bilancio definitivo. Le pronunce della Corte dei conti, in linea generale, censurano i comportamenti che protraggono ingiustificatamente la provvisorietà; le linee guida ANCI e Funzione Pubblica offrono indicazioni operative per una rapida uscita dal regime eccezionale.

Casi pratici

Caso 1: gestione regolata in esercizio provvisorio

Il Comune Tau-due, in attesa dell'approvazione del bilancio, opera in esercizio provvisorio. Tizio, responsabile finanziario, monitora rigorosamente i limiti del dodicesimo per ciascun intervento, garantendo i pagamenti di stipendi e contratti in essere e bloccando le spese discrezionali. La sinergia con il segretario è essenziale per evitare violazioni.

Caso 2: uscita tempestiva

Nel Comune Ypsilon-due, Caia, presidente del consiglio, accelera i lavori commissionali per consentire l'approvazione del bilancio entro fine febbraio. L'uscita rapida dall'esercizio provvisorio consente di riprendere la piena operatività e attuare i programmi previsti dal DUP.

Domande frequenti

Quando opera l'esercizio provvisorio?

L'esercizio provvisorio opera quando il bilancio di previsione non è approvato dal consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nei limiti consentiti dalla legge dello Stato che lo autorizza.

Quali sono i limiti di spesa durante l'esercizio provvisorio?

La gestione è limitata, per ciascun intervento, a impegni e pagamenti mensili non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti definitivi dell'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate, salvo le tipologie di spesa tassativamente individuate dalla norma.

Cosa accade se non si esce dall'esercizio provvisorio?

Se il bilancio non è approvato entro ulteriori termini, si passa dalla gestione in esercizio provvisorio alla gestione provvisoria, regime ancora più stringente che limita l'attività alle sole spese obbligatorie e indilazionabili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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