Testo dell'articoloVigente
Art. 157 TUEL – Articolo 157
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 83
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l’adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.
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1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5 , 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive integrazioni.
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1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l’articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l’articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 157 inserisce gli enti locali nel più ampio sistema di consolidamento dei conti pubblici nazionali, in attuazione dei principi costituzionali e dei vincoli europei in materia di finanza pubblica.
Il consolidamento come obiettivo di sistema
Il consolidamento dei conti pubblici risponde all'esigenza di costruire una rappresentazione unitaria della finanza pubblica nazionale, comprensiva di Stato, Regioni, enti locali, enti previdenziali, enti del SSN. Si tratta di un esercizio essenziale per il rispetto dei parametri europei e per la lettura complessiva dei flussi finanziari pubblici, in piena sinergia con i principi di coordinamento di cui all'articolo 117 della Costituzione.
Il rinvio alla L. 196/2009 e alla contabilità armonizzata
La norma rinvia alle disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) e al D.Lgs. 118/2011 sulla contabilità armonizzata. È in questi due testi che si rinvengono le regole tecniche per la costruzione del consolidato: classificazione dei flussi, criteri di rilevazione, modalità di trasmissione. Gli enti locali sono tenuti al rispetto puntuale di tali regole, in linea generale.
La BDAP come infrastruttura del consolidamento
La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), gestita dal Ministero dell'economia, è l'infrastruttura tecnologica del consolidamento. Gli enti trasmettono periodicamente i propri dati di bilancio, sia di previsione sia di rendiconto, secondo schemi standardizzati. La qualità e tempestività delle trasmissioni è essenziale; le omissioni e i ritardi, in linea generale, comportano conseguenze anche di natura sanzionatoria.
La sorveglianza europea
Il consolidamento ha riflessi diretti sulla sorveglianza europea sulla finanza pubblica italiana. I dati consolidati alimentano le notifiche EDP, i programmi di stabilità, i confronti con la Commissione e con Eurostat. La solidità del consolidamento si traduce in credibilità del Paese a livello internazionale, con effetti positivi anche sui costi di rifinanziamento del debito pubblico.
Il raccordo con i controlli interni
La corretta trasmissione dei dati al sistema di consolidamento presuppone una contabilità interna rigorosa, in piena sinergia con il sistema dei controlli interni. Il responsabile finanziario assume in questa prospettiva un ruolo essenziale: la veridicità delle scritture ex articolo 153 si traduce nella qualità dei dati trasmessi al sistema nazionale. Indicazioni operative emergono in linea generale da circolari MEF, da pronunce della Corte dei conti, dalle linee guida ANCI e dall'Osservatorio sulla finanza locale.
Casi pratici
Caso 1: trasmissione tempestiva alla BDAP
Il Comune Iota-due, dopo l'approvazione del rendiconto, trasmette tempestivamente i dati alla BDAP. Tizio, responsabile finanziario, garantisce la coerenza delle informazioni con la contabilità armonizzata, evitando segnalazioni di criticità da parte del sistema.
Caso 2: anomalia segnalata e correzione
Nel Comune Kappa-due, la BDAP segnala un'incoerenza tra dati di previsione e di rendiconto. Caia, dirigente dell'area finanziaria, individua l'errore di codifica e provvede alla correzione, garantendo l'attendibilità dei dati trasmessi al sistema di consolidamento.
Domande frequenti
Cosa significa consolidamento dei conti pubblici per gli enti locali?
Significa che i dati di bilancio degli enti locali confluiscono in una rappresentazione unitaria della finanza pubblica nazionale, essenziale per il rispetto dei parametri europei e per la lettura complessiva dei flussi finanziari del Paese.
Quali sono le principali norme di riferimento?
Il riferimento è la legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) e il D.Lgs. 118/2011 sulla contabilità armonizzata, oltre alle disposizioni tecniche emanate dal Ministero dell'economia.
Come avviene la trasmissione dei dati?
La trasmissione avviene tramite la BDAP, infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell'economia, attraverso la quale gli enti trasmettono periodicamente i propri dati di bilancio secondo schemi standardizzati.