Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 655 Codice Civile: Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    Articolo 655 Codice Civile: Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    Art. 655 c.c. Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    In vigore

    Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

  • Articolo 656 Codice Civile: Legato di cosa del legatario

    Articolo 656 Codice Civile: Legato di cosa del legatario

    Art. 656 c.c. Legato di cosa del legatario

    In vigore

    Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione. Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

  • Articolo 657 Codice Civile: Legato di cosa acquistata dal legatario

    Articolo 657 Codice Civile: Legato di cosa acquistata dal legatario

    Art. 657 c.c. – Legato di cosa acquistata dal legatario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell’art. 686.

    Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art. 651.

  • Art. 658 c.c.: Legato di credito o di liberazione da debito

    Art. 658 c.c.: Legato di credito o di liberazione da debito

    Art. 658 c.c. – Legato di credito o di liberazione da debito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

    L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

  • Articolo 659 Codice Civile: Legato a favore del creditore

    Articolo 659 Codice Civile: Legato a favore del creditore

    Art. 659 c.c. – Legato a favore del creditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

  • Articolo 660 Codice Civile: Legato di alimenti

    Articolo 660 Codice Civile: Legato di alimenti

    Art. 660 c.c. – Legato di alimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

  • Articolo 662 Codice Civile: Onere della prestazione del legato

    Articolo 662 Codice Civile: Onere della prestazione del legato

    Art. 662 c.c. – Onere della prestazione del legato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

    Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

  • Articolo 663 Codice Civile: Legato imposto a un solo erede

    Articolo 663 Codice Civile: Legato imposto a un solo erede

    Art. 663 c.c. Legato imposto a un solo erede

    In vigore

    Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo. Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

  • Articolo 664 Codice Civile: Adempimento del legato di genere

    Articolo 664 Codice Civile: Adempimento del legato di genere

    Art. 664 c.c. Adempimento del legato di genere

    In vigore

    Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore. Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore. Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’articolo 631.

  • Articolo 665 Codice Civile: Scelta nel legato alternativo

    Articolo 665 Codice Civile: Scelta nel legato alternativo

    Art. 665 c.c. – Scelta nel legato alternativo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.

  • Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Art. 651 c.c. – Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    II legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

    Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

  • Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata

    Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata

    Art. 653 c.c. – Legato di cosa genericamente determinata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.