Autore: Andrea Marton

  • Art. 225 TUEL – Articolo 225

    Art. 225 TUEL – Articolo 225

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti: a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224; c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni … di cassa previste dalla legge. 83

    2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

  • Art. 212 TUEL – Articolo 212

    Art. 212 TUEL – Articolo 212

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I soggetti di cui all’articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

  • Art. 226 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 226 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 226 L. Fall. – Denuncia di crediti inesistenti

    Denuncia di crediti inesistenti

  • Art. 87 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

    Art. 87 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 , e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto.

    2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

    3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

    4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1 , 462 , comma 1 , 582 , comma 1 , 585 , comma 4, del codice di procedura penale , nonché le disposizioni di cui l’articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .

    5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l’elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell’articolo 153-bis del codice di procedura penale , come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

    6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 … . Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero. In tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato .

    6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’ articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale , dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’ articolo 410 del codice di procedura penale , della denuncia di cui all’ articolo 333 del codice di procedura penale , della querela di cui all’ articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’ articolo 107 del codice di procedura penale , negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 . Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

    6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma

    6-bis. 6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

    6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge

    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d’intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

  • Art. 185 bis CPI – (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale)

    Art. 185 Bis CPI – (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. È istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo

    11-ter. 2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio

  • Art. 234 TUEL – Articolo 234

    Art. 234 TUEL – Articolo 234

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

    2. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

    3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

    3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione

    4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.

  • Art. 202 TUEL – Articolo 202

    Art. 202 TUEL – Articolo 202

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

    2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

  • Art. 230 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 230 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 230 L. Fall. – Omessa consegna o deposito di cose del

    Omessa consegna o deposito di cose del

  • Art. 163 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 163 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 163 Bis L. Fall. – Offerte concorrenti

    Offerte concorrenti

  • Art. 245 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 245 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 245 L. Fall. – Deposito delle somme riscosse

    Deposito delle somme riscosse

  • Art. 49 Codice della Navigazione – Devoluzione delle opere non amovibili

    Art. 49 Codice della Navigazione – Devoluzione delle opere non amovibili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, te stano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.

  • Art. 256 bis Cod. Amb. – (Combustione illecita di rifiuti)

    Art. 256 Bis Cod. Amb. – (Combustione illecita di rifiuti)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

    2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 .

    3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

    3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

    4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 .

    5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

    6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.