Autore: Andrea Marton

  • Art. 172 CPI – Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

    Art. 172 CPI – Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

    2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

    3. Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta.

    4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all’articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

    5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L’ente o l’organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d’esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L’Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

    6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

  • Art. 251 Cod. Amb. – censimento ed anagrafe dei siti da bonificare

    Art. 251 Cod. Amb. – censimento ed anagrafe dei siti da bonificare

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( ISPRA ), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere: a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell’articolo

    242. 2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all’Ufficio tecnico erariale competente.

    3. Per garantire l’efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( ISPRA ) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell’anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA).

  • Art. 22 Codice della Navigazione – Ispettorati compartimentali

    Art. 22 Codice della Navigazione – Ispettorati compartimentali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno è diviso in zone. A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

  • Art. 146 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 146 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 146 L. Fall. – Amministratori, direttori generali,

    Amministratori, direttori generali,

  • Art. 184 novies CPI – (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità)

    Art. 184 Novies CPI – (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullità entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione .

  • Art. 237 undevicies Cod. Amb. – (Incidenti o inconvenienti)

    Art. 237 Undevicies Cod. Amb. – (Incidenti o inconvenienti)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all’articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore: a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti; b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

    2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

  • Art. 146 CPI – Interventi contro la pirateria

    Art. 146 CPI – Interventi contro la pirateria

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

    2. Fatta salva la repressione dei reati e l’applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell’autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d’ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

    3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all’articolo 120, nel cui territorio è compiuto l’atto di pirateria, su richiesta dell’amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

    4. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  • Art. 237 decies Cod. Amb. – (Coincenerimento di olii usati)

    Art. 237 Decies Cod. Amb. – (Coincenerimento di olii usati)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. È vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell’autorizzazione concessa dall’autorità competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.

    2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 1, è autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) gli oli usati come definiti all’articolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti: 1) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 , e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm; 2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell’Allegato D alla Parte Quarta, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall’articolo 177, comma 4; 3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo; b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell’impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.

  • Art. 237 quinquies Cod. Amb. – (Domanda di autorizzazione)

    Art. 237 Quinquies Cod. Amb. – (Domanda di autorizzazione)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La realizzazione e l’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni: a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 13, si applica l’articolo 208; b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda.

    2. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni: a) l’impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire; b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia; c) i residui sono ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno; d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato nel rispetto della Parte IV; e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell’Allegato 1, lettera C, e dell’Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.

    3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilità complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .

  • Art. 237 bis Cod. Amb. – (Finalità e oggetto)

    Art. 237 Bis Cod. Amb. – (Finalità e oggetto)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell’aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.

  • Art. 202 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 202 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 202 L. Fall. – Accertamento giudiziario dello stato

    Accertamento giudiziario dello stato

  • Art. 219 TUEL – Articolo 219

    Art. 219 TUEL – Articolo 219

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.