Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 704 Codice Civile: Rappresentanza processuale

    Articolo 704 Codice Civile: Rappresentanza processuale

    Art. 704 c.c. – Rappresentanza processuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio.

  • Articolo 705 Codice Civile: Apposizione di sigilli e inventario

    Articolo 705 Codice Civile: Apposizione di sigilli e inventario

    Art. 705 c.c. – Apposizione di sigilli e inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

    Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

    Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati .

  • Art. 706 Codice Civile: Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

    Art. 706 Codice Civile: Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

    Art. 706 c.c. – Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.

    Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

  • Art. 707 Codice Civile: Consegna dei beni all’erede

    Art. 707 Codice Civile: Consegna dei beni all’erede

    Art. 707 c.c. Consegna dei beni all’erede

    In vigore

    L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

  • Articolo 708 Codice Civile: Disaccordo tra più esecutori testamentari

    Articolo 708 Codice Civile: Disaccordo tra più esecutori testamentari

    Art. 708 c.c. – Disaccordo tra più esecutori testamentari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

  • Art. 689 c.c.: Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

    Art. 689 c.c.: Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

    Art. 689 c.c. Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

    In vigore

    Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più. La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

  • Articolo 690 Codice Civile: Obblighi dei sostituiti

    Articolo 690 Codice Civile: Obblighi dei sostituiti

    Art. 690 c.c. – Obblighi dei sostituiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

  • Articolo 691 Codice Civile: Sostituzione ordinaria nei legati

    Articolo 691 Codice Civile: Sostituzione ordinaria nei legati

    Art. 691 c.c. – Sostituzione ordinaria nei legati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.

  • Articolo 692 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria

    Articolo 692 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria

    Art. 692 c.c. Sostituzione fedecommissaria

    In vigore

    Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto. La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

  • Art. 693 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’istituito

    Art. 693 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’istituito

    Art. 693 c.c. – Diritti e obblighi dell’istituito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

    All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 .

  • Articolo 694 Codice Civile: Alienazione dei beni

    Articolo 694 Codice Civile: Alienazione dei beni

    Art. 694 c.c. – Alienazione dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d’ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

  • Art. 695 Codice Civile: Diritti dei creditori personali dell’istituito

    Art. 695 Codice Civile: Diritti dei creditori personali dell’istituito

    Art. 695 c.c. – Diritti dei creditori personali dell’istituito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

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