- Tratta disposizioni finali nella disciplina sanzionatoria della Parte Quarta
- Distingue tra illecito amministrativo, contravvenzionale e delitto
- Si coordina con i delitti ambientali del codice penale (artt. 452-bis ss.)
- Rileva ai fini della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001
- Prevede strumenti di estinzione e prescrizioni d'ufficio (l. 68/2015)
Testo dell'articoloVigente
Art. 266 Cod. Amb. — disposizioni finali
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all’ articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
3. Le spese per l’indennità e per il trattamento economico del personale di cui all’ articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , restano a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .
5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2 , e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonché le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo
2004. 7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
Stesso numero, altri codici
- Art. 266 D.Lgs. 209/2005 — Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
- Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto
- Articolo 266 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 266 Codice di Procedura Civile: Revisione del conto approvato
- Articolo 266 Codice di Procedura Penale: Limiti di ammissibilità
- Art. 266 c.p.: Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Commento
La risposta sanzionatoria della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente è stratificata: alcune condotte costituiscono illecito amministrativo, altre configurano contravvenzioni o delitti veri e propri. La disposizione in esame si inserisce in questo sistema graduato e va coordinata con le fattispecie del codice penale in materia di delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) introdotte dalla l. 68/2015.
Struttura della fattispecie
La disposizione sulle disposizioni finali presenta una struttura tipica dell'illecito ambientale: condotta materiale, soggetto attivo, oggetto materiale (rifiuto) ed elemento soggettivo. applicazione transitoria, sport e protezione civile, rifiuti agricoli. La natura giuridica dell'illecito — amministrativa, contravvenzionale o delittuosa — determina conseguenze rilevanti sul regime probatorio, sulla prescrizione, sull'applicabilità dell'oblazione e sull'eventuale coinvolgimento del giudice penale o di quello amministrativo nelle successive fasi di controllo.
Elemento soggettivo e oblazione
In linea generale, per le contravvenzioni ambientali l'elemento soggettivo è alternativamente il dolo o la colpa, salvo che la norma richieda specificamente il dolo. La parte VI-bis del codice, introdotta dalla l. 68/2015, ha disciplinato la procedura di estinzione delle contravvenzioni mediante prescrizioni dell'organo di vigilanza (artt. 318-bis ss.), istituto che la Cassazione ha valorizzato come strumento deflattivo e di ripristino.
Rapporti con i delitti contro l'ambiente
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) e il delitto di traffico organizzato di rifiuti (oggi art. 452-quaterdecies c.p., già art. 260 d.lgs. 152/2006). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente costituiscono oggi la base contravvenzionale del sistema, mentre i delitti del codice penale intervengono per le condotte di maggiore offensività.
Responsabilità degli enti
Molti reati ambientali, inclusi quelli della parte rifiuti, sono presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 (art. 25-undecies). L'ente che svolge attività di gestione rifiuti deve quindi adottare modelli organizzativi adeguati che includano procedure di tracciabilità, controllo dei trasportatori e gestione documentale (registri e formulari).
Profili processuali e giurisdizione
La giurisdizione, per le contravvenzioni e i delitti, è quella penale ordinaria; per gli illeciti amministrativi, il giudice ordinario competente è il giudice di pace o il tribunale, secondo i casi. La Cassazione ha più volte affermato il principio della specialità tra illecito amministrativo e penale, dando rilievo all'oggetto giuridico tutelato e all'elemento materiale della condotta. Il sequestro preventivo, ex artt. 321 c.p.p., è strumento frequente nei procedimenti per reati ambientali, anche su aree e impianti. Va inoltre considerato il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nel contenzioso che coinvolge il MASE o altre amministrazioni statali, in particolare per i Siti di Interesse Nazionale e per le azioni di danno ambientale ex Parte Sesta del codice.
Domande frequenti
Che natura giuridica ha l'illecito previsto dall'articolo 266?
Dipende dalla fattispecie concreta: il Codice dell'Ambiente alterna illeciti amministrativi, contravvenzioni e — per il rinvio al codice penale — delitti veri e propri. La natura giuridica determina conseguenze su prescrizione, oblazione, competenza e responsabilità degli enti.
Quale rapporto sussiste con i delitti contro l'ambiente del codice penale?
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente operano come base contravvenzionale del sistema, mentre il codice penale interviene per le condotte di maggiore gravità.
L'illecito può comportare la responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001?
Sì. I principali reati ambientali sono presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001. Le società che operano nel settore devono adottare modelli organizzativi adeguati con procedure specifiche di prevenzione del rischio ambientale.
Vedi anche