- Disciplina campo di applicazione — emissioni in atmosfera nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente
- Si fonda sul regime autorizzatorio degli stabilimenti (art. 269)
- Impone il rispetto dei valori limite di emissione e delle BAT
- Attua le direttive UE 2010/75 (IED) e 2008/50 (qualità dell'aria)
- Affida i controlli ad ARPA sotto coordinamento regionale
Testo dell'articoloVigente
Art. 267 Cod. Amb. — campo di applicazione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell’autorizzazione di cui all’articolo 208 o nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali. di qualità dell’aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l’applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento, nonché nei casi previsti dall’articolo 214, comma
8. 3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall’autorizzazione integrata ambientale.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 267 D.Lgs. 209/2005 — Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
- Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell'azione
- Articolo 267 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 267 c.p.c.: Costituzione del terzo interveniente
- Art. 267 c.p.p.: Presupposti e forme del provvedimento
- Articolo 267 Codice Penale: Disfattismo economico
Commento
La Parte Quinta del Codice dell'Ambiente regola le emissioni in atmosfera degli stabilimenti, con un'architettura fondata sull'autorizzazione preventiva, sul rispetto di valori limite di emissione e sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. La norma in esame contribuisce a definire il perimetro applicativo della disciplina, in attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.
Inquadramento sistematico
La disposizione relativa a campo di applicazione — emissioni in atmosfera si colloca nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente, dedicata alle emissioni in atmosfera. ambito oggettivo della Parte Quinta: stabilimenti, attività e combustibili. Il sistema è strutturato attorno al regime autorizzatorio (art. 269) e a un articolato apparato di valori limite di emissione (VLE) contenuti negli allegati tecnici, periodicamente aggiornati per adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle conclusioni di settore adottate in sede UE.
Coordinamento con AIA e AUA
Per gli stabilimenti soggetti ad AIA (art. 29-ter), l'autorizzazione integrata ambientale ricomprende anche il titolo per le emissioni. Per gli stabilimenti minori, la disciplina opera attraverso l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex d.P.R. 59/2013 ovvero, per le attività in deroga dell'art. 272, attraverso autorizzazioni generali o comunicazioni semplificate. Il principio è quello dell'integrazione delle valutazioni ambientali per evitare duplicazioni procedimentali.
Migliori tecniche disponibili e VLE
I valori limite di emissione, fissati negli allegati alla Parte Quinta, non costituiscono un parametro statico: la norma impone all'autorità competente di prescrivere le condizioni necessarie a garantire l'utilizzo delle BAT, in coerenza con l'art. 269, comma 4. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità tecnica all'autorità regionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica irragionevolezza.
Controlli e sanzioni
I controlli sulle emissioni sono affidati ad ARPA, sotto il coordinamento della Regione, secondo piani periodici e con campionamenti programmati o non programmati. Il sistema sanzionatorio dell'art. 279 è graduato: dalle contravvenzioni per esercizio di stabilimenti senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, agli illeciti amministrativi per violazioni di obblighi formali. La Cassazione ha chiarito che il superamento dei VLE costituisce, in linea generale, illecito istantaneo, salvo che la condotta si protragga nel tempo configurando una pluralità di violazioni.
Connessioni con qualità dell'aria e tutela della salute
La disciplina delle emissioni si interseca con il d.lgs. 155/2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Quando i piani regionali di tutela dell'aria rilevano superamenti dei valori obiettivo, l'autorità competente può imporre prescrizioni più stringenti agli stabilimenti, anche in modifica dei titoli abilitativi esistenti. La tutela della salute pubblica costituisce, in ultima istanza, il referente teleologico dell'intero impianto normativo.
Domande frequenti
Quale autorizzazione serve per le emissioni disciplinate dall'articolo 267?
Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, il titolo è ricompreso nell'autorizzazione integrata. Per quelli minori, opera l'AUA (d.P.R. 59/2013) o, nei casi dell'art. 272, l'autorizzazione generale o la comunicazione. Il regime è graduato in funzione delle emissioni e della tipologia di attività.
Come si concilia la disciplina con le migliori tecniche disponibili?
L'autorità competente è tenuta a fissare prescrizioni coerenti con le BAT, in attuazione della direttiva 2010/75/UE. I valori limite di emissione costituiscono il punto di equilibrio tra sostenibilità tecnico-economica e tutela della salute e dell'ambiente.
Quali sanzioni si applicano in caso di superamento dei VLE?
Le sanzioni sono previste dall'art. 279. La giurisprudenza ha chiarito che, in linea generale, il superamento dei VLE costituisce illecito istantaneo, fermo restando che condotte protratte possono dar luogo a pluralità di violazioni. Le contravvenzioni possono essere oggetto della procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis ss.
Vedi anche