Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 742 Codice Civile: Spese non soggette a collazione

    Articolo 742 Codice Civile: Spese non soggette a collazione

    Art. 742 c.c. – Spese non soggette a collazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

    Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

    Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770.

  • Art. 743 Codice Civile: Società contratta con l’erede

    Art. 743 Codice Civile: Società contratta con l’erede

    Art. 743 c.c. – Società contratta con l’erede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

  • Articolo 744 Codice Civile: Perimento della cosa donata

    Articolo 744 Codice Civile: Perimento della cosa donata

    Art. 744 c.c. – Perimento della cosa donata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

  • Articolo 745 Codice Civile: Frutti e interessi

    Articolo 745 Codice Civile: Frutti e interessi

    Art. 745 c.c. – Frutti e interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

  • Art. 746 Codice Civile: Collazione d’immobili

    Art. 746 Codice Civile: Collazione d’immobili

    Art. 746 c.c. – Collazione d’immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

    Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.

  • Articolo 727 Codice Civile: Norme per la formazione delle porzioni

    Articolo 727 Codice Civile: Norme per la formazione delle porzioni

    Art. 727 c.c. – Norme per la formazione delle porzioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota.

    Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un’importanza storica, scientifica o artistica.

  • Articolo 728 Codice Civile: Conguagli in danaro

    Articolo 728 Codice Civile: Conguagli in danaro

    Art. 728 c.c. – Conguagli in danaro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

  • Articolo 729 Codice Civile: Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    Articolo 729 Codice Civile: Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    Art. 729 c.c. – Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.

    Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.

  • Articolo 730 Codice Civile: Deferimento delle operazioni a un notaio

    Articolo 730 Codice Civile: Deferimento delle operazioni a un notaio

    Art. 730 c.c. – Deferimento delle operazioni a un notaio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal trbunale del luogo dell’aperta successione.112a Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

  • Articolo 731 Codice Civile: Suddivisione tra stirpi

    Articolo 731 Codice Civile: Suddivisione tra stirpi

    Art. 731 c.c. – Suddivisioni tra stirpi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

  • Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione

    Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione

    Art. 732 c.c. – Diritto di prelazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.

    Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

    Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

  • Articolo 733 Codice Civile: Norme date dal testatore per la divisione

    Articolo 733 Codice Civile: Norme date dal testatore per la divisione

    Art. 733 c.c. Norme date dal testatore per la divisione

    In vigore

    Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.