Art. 742 c.c. – Spese non soggette a collazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770.
