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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le funzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal Corpo delle capitanerie di porto.
  • In via eccezionale, nei porti e approdi di minore importanza, tali funzioni possono essere affidate a persone estranee al Corpo.
  • L'affidamento a personale esterno è subordinato al riconoscimento dell'opportunità da parte dell'amministrazione centrale.
  • La norma definisce la regola generale (personale del Corpo) e l'eccezione (personale esterno in sedi minori), garantendo flessibilità organizzativa.
  • Il Corpo delle capitanerie di porto è oggi Guardia costiera, con competenze allargate alla sicurezza ambientale marittima.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 Codice della Navigazione — Personale dell’amministrazione marittima

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.

Commento

La regola generale: il Corpo delle capitanerie di porto

L'articolo 18 del Codice della navigazione stabilisce che le funzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo spettano, in via ordinaria, al Corpo delle capitanerie di porto. Si tratta di un corpo militare dello Stato — inquadrato storicamente nell'ambito della Marina Militare e poi autonomizzato — che costituisce il braccio operativo e tecnico dell'amministrazione marittima periferica. La disposizione va letta in combinazione con l'art. 17: se quest'ultimo definisce la ripartizione delle competenze tra i vari uffici, l'art. 18 identifica il personale abilitato a esercitarle. Il principio è chiaro: la cura degli interessi pubblici connessi alla navigazione — sicurezza delle navi, controllo degli equipaggi, immatricolazione, polizia marittima — richiede personale specializzato, formato secondo standard tecnici e giuridici elevati.

Il Corpo delle capitanerie di porto oggi: la Guardia costiera

Nel sistema vigente, il Corpo delle capitanerie di porto si identifica con la Guardia costiera, configurazione istituzionale consolidata dalla L. 979/1982 (difesa del mare) e definitivamente assestata dal D.Lgs. 177/2016 sul riordino delle funzioni di polizia. Il personale si articola in ufficiali, sottufficiali e graduati, con un percorso formativo che comprende l'Accademia Navale di Livorno per gli ufficiali. Le funzioni si sono ampliate rispetto al 1942 comprendendo oggi la sicurezza della navigazione, la vigilanza ambientale sulle acque marine, il soccorso in mare (SAR), il contrasto all'inquinamento marino (L. 979/1982), il controllo della pesca e la repressione delle violazioni alle norme marittime. L'art. 18 costituisce ancora la base testuale dell'attribuzione di tali funzioni al Corpo.

L'eccezione: affidamento a personale esterno in sedi minori

Il secondo periodo dell'art. 18 introduce una deroga significativa: nei porti e approdi di minore importanza, l'amministrazione può affidare le funzioni a persone estranee al Corpo «ove se ne riconosca l'opportunità». Questo meccanismo ha radici storiche: in molti approdi minori — porti pescerecci, scali insulari, approdi stagionali — la permanente presenza di personale del Corpo non era ed è economicamente sostenibile. Il legislatore del 1942 ha optato per una soluzione flessibile, consentendo la nomina di agenti locali (in passato spesso denominati «agenti marittimi» o «delegati di spiaggia») cui venivano affidate le funzioni di base: ricezione delle denunce di sinistro, registrazione delle partenze e degli arrivi, controllo elementare dei documenti di bordo. Nel sistema attuale questo ruolo è ricoperto in parte dagli uffici delle delegazioni di spiaggia (previsti dall'art. 16) e in parte da personale non appartenente al Corpo delle capitanerie, in base a provvedimenti ministeriali di delega.

Presupposti e limiti dell'affidamento esterno

L'affidamento a personale esterno non è automatico né libero: richiede il riconoscimento ministeriale dell'«opportunità», nozione elastica che nella prassi si è tradotta in una valutazione comparativa tra il costo della presenza stabile del Corpo e il volume del traffico e delle esigenze di controllo nello scalo in questione. Il personale esterno può esercitare solo le funzioni specificamente delegate, senza poter sostituire il Corpo per le funzioni di polizia marittima che richiedono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (riservata ai membri del Corpo delle capitanerie). Si tratta, in sostanza, di una delega funzionale parziale e controllata, che non altera la struttura gerarchica disegnata dagli artt. 16 e 17 cod. nav.

Profili di coordinamento con la disciplina del lavoro pubblico

L'art. 18, nel consentire l'affidamento a «persone estranee» al Corpo, ha trovato applicazione anche attraverso convenzioni con enti locali (Comuni costieri) o con soggetti privati in base a rapporti di incarico pubblico. Il quadro si è complicato dopo la riforma del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) e le norme sull'esternalizzazione dei servizi pubblici: l'affidamento di funzioni pubbliche di polizia marittima a soggetti privati incontra oggi limiti costituzionali (art. 97 Cost.) e ordinamentali che restringono il perimetro di operatività dell'eccezione prevista dall'art. 18, confinandola alle sole funzioni di carattere meramente amministrativo e ricettivo.

Casi pratici

Caso 1: Controllo documentale a bordo di una nave da carico

La nave di Tizio approda al porto di Civitavecchia per un controllo di sicurezza. Gli ufficiali della capitaneria di porto — personale del Corpo delle capitanerie ai sensi dell'art. 18 cod. nav. — salgono a bordo per verificare i documenti di bordo, i certificati di sicurezza e le condizioni dell'equipaggio, esercitando le funzioni amministrative e di polizia marittima proprie del Corpo.

Caso 2: Delega a personale esterno in un porto peschereccio minore

In un piccolo porto peschereccio sardo privo di sede stabile della capitaneria, il ministero riconosce l'opportunità di affidare le funzioni amministrative di base (ricezione denunce, registrazione partenze/rientri) a Caio, un funzionario comunale appositamente incaricato. Caio esercita queste funzioni nei limiti della delega, senza poteri di polizia marittima riservati al Corpo.

Caso 3: Intervento della Guardia costiera per un incidente ambientale

La nave di Sempronio scarica in mare sostanze oleose in violazione della L. 979/1982. La pattuglia della Guardia costiera — personale del Corpo delle capitanerie, erede istituzionale del sistema dell'art. 18 — interviene, redige il verbale di accertamento e trasmette gli atti alla procura, esercitando le funzioni di polizia ambientale marittima che le leggi speciali hanno attribuito al Corpo.

Domande frequenti

Chi esercita le funzioni amministrative marittime in base all'art. 18 cod. nav.?

In via ordinaria, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; in via eccezionale, nei porti minori, possono essere delegate persone estranee al Corpo, ove l'amministrazione ne riconosca l'opportunità.

Il personale esterno delegato può esercitare i poteri di polizia marittima?

No: i poteri di polizia giudiziaria e marittima sono riservati al personale del Corpo delle capitanerie; il personale esterno può svolgere solo le funzioni amministrative di base espressamente delegate.

Il Corpo delle capitanerie di porto è lo stesso della Guardia costiera?

Sì: la Guardia costiera è la denominazione operativa del Corpo delle capitanerie di porto, consolidata dalla L. 979/1982 e dal D.Lgs. 177/2016, che ne ha definitivamente assestato le funzioni.

In quali sedi l'art. 18 consente la delega a personale esterno?

Nei porti e approdi di minore importanza, privi di sede stabile del Corpo, previa valutazione ministeriale dell'opportunità in base al volume del traffico e alle esigenze di controllo.

Le funzioni maritime possono essere affidate a privati?

Solo in senso limitato: dopo la riforma del pubblico impiego, l'affidamento a soggetti privati è confinato alle sole funzioni meramente amministrative e ricettive, escludendo quelle di polizia marittima.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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