In sintesi
- Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni sulle concessioni del demanio marittimo di cui agli articoli 36-49 e 53, ma solo per le concessioni attinenti al servizio della navigazione.
- Per le concessioni e l'utilizzazione da parte di altre amministrazioni statali per fini non attinenti alla navigazione, è richiesto il consenso preventivo dell'amministrazione della navigazione interna.
- Il sistema tutela la priorità funzionale della navigazione interna sull'uso delle zone portuali, subordinando a un consenso qualificato ogni utilizzo incompatibile con il servizio.
- Il rinvio agli articoli 36-49 garantisce che le concessioni nei porti fluviali e lacuali seguano le stesse garanzie procedurali previste per le concessioni marittime.
- L'articolo 53 — richiamato limitatamente — garantisce la pubblicità anche delle concessioni attinenti al servizio della navigazione interna.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 Codice della Navigazione — Concessioni
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione. Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.
Stesso numero, altri codici
- Art. 58 D.Lgs. 504/1995 — Poteri e controlli
- Articolo 58 L. 184/1983: Modifica dell'intitolazione del titolo VIII del codice civile
- Art. 58 Reg. (UE) 2024/1689 — Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 58 Cod. Amb. — competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Art. 58 D.Lgs. 159/2011 — Domanda del creditore
- Art. 58 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura e finalità della norma
L'articolo 58 del Codice della navigazione disciplina il regime delle concessioni nelle zone portuali della navigazione interna, completando il quadro delineato dagli articoli 56 e 57. Se l'art. 56 definisce la competenza amministrativa e l'art. 57 fissa le norme applicabili al regime demaniale di base, l'art. 58 si concentra sullo strumento concessorio, che costituisce il principale veicolo di utilizzo delle zone portuali da parte dei privati. La norma adotta la medesima tecnica del rinvio, estendendo la disciplina delle concessioni marittime (artt. 36-49) alle zone portuali interne, ma con un importante limite: il rinvio opera solo per le concessioni «attinenti al servizio della navigazione».
Il rinvio agli articoli 36-49 e 53
Gli articoli 36-49 del Codice disciplinano in modo organico le concessioni di beni del demanio marittimo: prevedono le modalità di presentazione della domanda, i criteri di priorità tra i richiedenti, la fissazione del canone, la durata, i diritti e gli obblighi del concessionario, le cause di decadenza e revoca. Il richiamo a queste disposizioni significa che le concessioni nei porti fluviali e lacuali seguono le stesse regole procedurali, offrendo ai concessionari le medesime garanzie giuridiche previste in ambito marittimo. L'articolo 53 — richiamato «limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione» — estende anche ai porti interni l'obbligo di tenuta del registro dei diritti gravanti sul demanio, assicurando così la pubblicità delle concessioni e la loro opponibilità ai terzi.
Il limite del 'servizio della navigazione'
Il rinvio agli artt. 36-49 e 53 opera solamente per le concessioni «attinenti al servizio della navigazione». Questa limitazione è di significativa importanza pratica: esclude dall'applicazione automatica della disciplina delle concessioni marittime tutte le utilizzazioni delle zone portuali che non siano direttamente connesse al servizio di navigazione interna. Si pensi ad esempio a un'amministrazione statale che voglia utilizzare una parte della banchina portuale per finalità diverse dalla navigazione (depositi materiali, uffici, infrastrutture non connesse al trasporto idroviario): per queste ipotesi il rinvio non opera in via automatica.
Il consenso dell'amministrazione della navigazione interna per usi non navigatori
Il secondo periodo dell'art. 58 prevede che le concessioni e le utilizzazioni delle zone portuali da parte di altre amministrazioni statali per fini non attinenti al servizio della navigazione richiedano il consenso preventivo dell'amministrazione della navigazione interna. Il consenso non è una mera formalità: la sua funzione è garantire che la vocazione navigatoria della zona portuale non venga pregiudicata da usi incompatibili, anche quando questi provengano da soggetti pubblici. L'utilizzo del termine «consenso» anziché «autorizzazione» suggerisce una relazione tra pari livelli dell'amministrazione statale, piuttosto che un rapporto di tipo gerarchico.
Profili pratici e coordinamento istituzionale
Il meccanismo del consenso preventivo assume rilievo pratico nelle situazioni in cui diverse amministrazioni centrali abbiano interesse a utilizzare le strutture portuali fluviali o lacuali. In tali circostanze, l'amministrazione della navigazione interna funge da «guardiana» della destinazione funzionale delle zone portuali, potendo negare il consenso quando ritenga che l'uso proposto sia incompatibile con le esigenze del servizio di navigazione. Sul piano operativo, chi intende richiedere l'utilizzo di beni nelle zone portuali interne deve preliminarmente verificare se l'uso progettato rientri nel servizio di navigazione (applicazione automatica degli artt. 36-49) oppure no (necessità del consenso ex art. 58 secondo periodo).
Casi pratici
Caso 1: Tizio richiede una concessione per un pontile di ormeggio nel porto fluviale
Tizio, armatore di imbarcazioni da lavoro fluviale, chiede all'amministrazione della navigazione interna una concessione per l'utilizzo di un pontile di ormeggio nel porto fluviale rientrante nella zona portuale ex art. 56. Poiché la concessione riguarda direttamente il servizio della navigazione, si applicano gli articoli 36-49 del Codice richiamati dall'art. 58, e la domanda viene istruita e decisa secondo le stesse regole procedurali previste per le concessioni demaniali marittime.
Caso 2: Caio, ministero dell'Economia, vuole utilizzare un magazzino portuale per deposito di materiali
Caio è funzionario del Ministero dell'Economia e chiede di utilizzare un magazzino situato nella zona portuale fluviale per il deposito di attrezzature non connesse alla navigazione. Poiché il fine non è attinente al servizio della navigazione, l'utilizzo non rientra nel rinvio automatico agli artt. 36-49, ma richiede il consenso preventivo dell'amministrazione della navigazione interna ai sensi del secondo periodo dell'art. 58; l'amministrazione lo concede a condizione che l'uso non interferisca con le operazioni portuali.
Caso 3: Sempronio rileva una concessione portuale lacuale e verifica la pubblicità nel registro
Sempronio intende rilevare da un altro operatore una concessione portuale lacuale per la gestione di un pontile turistico. Prima di procedere, verifica nel registro di cui all'art. 53 — applicabile anche alle zone portuali interne grazie al rinvio dell'art. 58 — che la concessione sia regolarmente iscritta e priva di annotazioni pregiudizievoli; accertata la regolarità, avvia la procedura di trasferimento della concessione secondo le norme degli artt. 36-49.
Domande frequenti
Le concessioni nei porti fluviali seguono le stesse regole delle concessioni marittime?
Sì, ma solo per le concessioni attinenti al servizio della navigazione. In tal caso si applicano gli articoli 36-49 e 53 del Codice della navigazione, gli stessi che regolano le concessioni del demanio marittimo.
Cosa succede se un'amministrazione statale vuole usare un porto fluviale per fini non navigatori?
Deve ottenere il consenso preventivo dell'amministrazione della navigazione interna. La funzione del consenso è proteggere la destinazione navigatoria della zona portuale da usi incompatibili, anche quando il richiedente sia un'altra amministrazione dello Stato.
Il registro delle concessioni si applica anche ai porti fluviali e lacuali?
Sì. L'articolo 58 richiama l'articolo 53 (registro dei diritti gravanti sul demanio), limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione, garantendo così la pubblicità dichiarativa anche nei porti della navigazione interna.
Chi rilascia le concessioni nelle zone portuali della navigazione interna?
L'amministrazione della navigazione interna, in base all'articolo 56. L'articolo 58 specifica che per tali concessioni si applicano le norme procedurali degli artt. 36-49 del Codice della navigazione.
Come si distinguono le concessioni 'attinenti al servizio della navigazione' da quelle non attinenti?
Le concessioni attinenti al servizio della navigazione riguardano l'ormeggio, il trasporto, le operazioni portuali e in genere tutte le attività direttamente connesse alla navigazione fluviale o lacuale. Gli usi diversi — depositi generali, uffici non nautici, ecc. — non rientrano in questa categoria.