Autore: Andrea Marton

  • Art. 139 CPI – Effetti della trascrizione

    Art. 139 CPI – Effetti della trascrizione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finchè non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

    2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

    3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finchè dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

    4. I testamenti e gli atti che provano l’avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

    5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

  • Art. 237 viciessemel Cod. Amb. – (Spese)

    Art. 237 Viciessemel Cod. Amb. – (Spese)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nonché quelle relative all’espletamento dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell’autorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del presente decreto, con disposizioni regionali.

    2. Fatto salvo il comma 1, le attività e le misure previste rientrano nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

    3. Dall’attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Art. 206 quater Cod. Amb. – (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)

    Art. 206 Quater Cod. Amb. – (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all’articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l’acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

    2. Per l’acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l’incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall’allegato L-bis alla presente parte.

    3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi in misura almeno pari alle percentuali indicate dall’allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

    4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell’Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 .

  • Art. 222 Cod. Amb. – raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione

    Art. 222 Cod. Amb. – raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell’allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare: a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l’accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di parità tra loro; b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del presente decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell’ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.

    2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Governo d’ambito territoriale ottimale , ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).

    3. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all’allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l’effettivo riciclo, nonché l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi resi.

    4. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) , tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi di responsabilità estesa del produttore .

    5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all’articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell’Unione europea.

    5-bis. Nel caso in cui il Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all’articolo 220, può attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d’urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all’interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l’organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall’articolo 220, è riconosciuto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilità e capacità, a cui è affidata la raccolta differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d’urgenza, fino all’espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione, è riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori, oggetto dell’azione sostitutiva.

    5-ter. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l’utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

    5-quater. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all’articolo 224, comma 3, lettera g).

  • Art. 71 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

    Art. 71 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1 . Alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 53 è sostituito dal seguente: «Art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi). – Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo

    56-quater. Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell’indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell’articolo 459 del codice di procedura penale . Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’ articolo 81 del codice penale .» b) l’articolo 55 è sostituito dal seguente: «Art. 55 (Semilibertà sostitutiva). – La semilibertà sostitutiva comporta l’obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti. I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell’articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , in quanto compatibili. Nei casi di cui all’articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all’ufficio di esecuzione penale esterna. Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all’esterno. L’ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell’assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall’ articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’ articolo 101, commi 1 , 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l’ articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .»; c) l’articolo 56 è sostituito dal seguente: «Art. 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva). – La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice. Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l’ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l’inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale . Si applica, in quanto compatibile, l’ articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l’ articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .»; d) dopo l’articolo 56, sono inseriti i seguenti: «Art. 56-bis (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo). – Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l’ articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Art. 56-ter (Prescrizioni comuni). – La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni: 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 3) l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente; 5) l’obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell’articolo

    64. Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l’ articolo 282-ter del codice di procedura penale , in quanto compatibile. Art. 56-quater (Pena pecuniaria sostitutiva). – Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’ articolo 133-ter del codice penale .»; e) l’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Art. 57 (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio). – La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo

    56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.»; f) l’articolo 58 è sostituito dal seguente: «Art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive). – Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’ articolo 133 del codice penale , se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’ articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’ articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall’ articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .»; g) l’articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva). – La pena detentiva non può essere sostituita: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata; b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l’ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell’imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; d) nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’ articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale . Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.»; h) l’articolo 61 è sostituito dal seguente: «Art. 61 (Condanna a pena sostitutiva). – Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l’ammontare della pena sostitutiva.»; i) dopo l’articolo 61 è inserito il seguente: «Art. 61-bis (Esclusione della sospensione condizionale della pena). – Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale , relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.»; l) l’articolo 62 è sostituito dal seguente: «Art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive). – Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell’ articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena. L’ordinanza è immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente. L’ordinanza è trasmessa anche all’ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell’istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato. Appena ricevuta l’ordinanza prevista al secondo comma, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio”, limitatamente alla durata della pena. Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Cessata l’esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell’istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà.»; m) l’articolo 63 è sostituito dal seguente: «Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo). – La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all’articolo

    70. Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità. Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale. Al termine del lavoro di pubblica utilità, l’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall’articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all’articolo 56-bis, quinto comma.»; n) l’articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64 (Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive). – Le prescrizioni imposte con l’ordinanza prevista dall’articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell’ articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale . Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell’ articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale . I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all’ufficio di esecuzione penale esterna, all’organo di polizia o al direttore dell’istituto competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all’articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.»; o) all’articolo 65: 1) al primo comma, le parole: «la semidetenzione o la libertà controllata o» sono sostituite dalle seguenti: «le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero»; la parola: «verifica» è sostituita dalle seguenti: «, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l’ufficio di esecuzione penale esterna verificano» e la parola: «tiene» è sostituita dalla seguente: «tengono»; 2) al secondo comma, le parole: «custoditi l’estratto della» sono sostituite dalle seguenti: «custodite la» e dopo la parola «condanna» il segno di interpunzione «,» è sostituito dalle seguenti parole: «che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero» e dopo le parole: «modalità di esecuzione» sono inserite le seguenti: «della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva»; nel secondo periodo, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalla seguente: «semilibertà» e le parole: «29 aprile 1976, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2000, n. 230»; 3) nel terzo comma, le parole: «o della sezione ivi indicata» sono soppresse; 4) nella rubrica, le parole: «imposte con la sentenza di condanna» sono soppresse; p) l’articolo 66 è sostituito dal seguente: «Art. 66 (Revoca per inosservanza delle prescrizioni). – Salvo quanto previsto dall’articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell’istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista dall’articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell’ articolo 666 del codice di procedura penale . Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.»; q) l’articolo 67 è sostituito dal seguente: «Art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione). – Salvo quanto previsto dall’ articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975 , non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell’avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell’articolo 66 o del quarto comma dell’articolo 72.»; r) l’articolo 68 è sostituito dal seguente: «Art. 68 (Sospensione dell’esecuzione delle pene sostitutive). – L’esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l’esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. L’ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell’imputato detenuto o internato non sospende l’esecuzione di pene detentive o l’esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare. Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell’istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l’organo di polizia della data in cui riprenderà l’esecuzione della pena sostitutiva. La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.»; s) l’articolo 69 è sostituito dal seguente: «Art. 69 (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive). – Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all’anno. Si applica il terzo comma dell’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 . Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell’articolo 56, primo comma, è applicabile l’articolo 66, primo comma. Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all’attività dei soggetti di cui all’articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all’anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l’articolo 66 secondo comma. Per il rinvio dell’esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l’ articolo 684 del codice di procedura penale . Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l’esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare. Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all’ articolo 666 del codice di procedura penale , dispone il rinvio dell’esecuzione della pena. Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell’esecuzione.»; t) l’articolo 70 è sostituito dal seguente: «Art. 70 (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti). – Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale . Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all’articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità. Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro. Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell’ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità. Per l’esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l’ articolo 663 del codice di procedura penale . È tuttavia fatta salva, limitatamente all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.»; u) l’articolo 71 è sostituito dal seguente: «Art. 71 (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento). – Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell’ articolo 660 del codice di procedura penale . Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l’articolo

    58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua. Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.»; v) l’articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Ipotesi di responsabilità penale e revoca). – Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall’istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell’articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell’articolo 385 del codice penale . Si applica la disposizione del quarto comma dell’articolo 385 del codice penale . Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell’ articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 . La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità. La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l’esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo

    58. La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.»; z) l’articolo 75 è sostituito dal seguente: «Art. 75 (Disposizioni relative ai minorenni). – Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 .»; aa) dopo l’articolo 75 è inserito il seguente: «Art. 75-bis (Disposizioni relative ai reati militari). – Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.»; bb) l’articolo 76 è sostituito dal seguente: «Art. 76 (Norme applicabili). – Alle pene sostitutive previste dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis , 51-bis , 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 .»; cc) alla rubrica del Capo III, le parole: «Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi» sono sostituite dalle seguenti: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»; dd) l’articolo 102 è sostituito dal seguente: «Art. 102 (Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento). – Il mancato pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell’ articolo 135 del codice penale . In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell’ammenda. Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato può sempre far cessare l’esecuzione della semilibertà pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale .»; ee) l’articolo 103 è sostituito dal seguente: «Art. 103 (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato). – Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell’ articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l’ammenda. Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale , la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato può in ogni caso far cessare l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’ articolo 133-ter del codice penale .»; ff) dopo l’articolo 103 sono inseriti i seguenti: «Art. 103-bis (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione). – Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354 , non si applicano al condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo. Art. 103-ter (Disposizioni applicabili). – Alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene da conversione della multa e dell’ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo III della presente legge e le ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive. Art. 103-quater (Disposizioni relative ai minorenni). – La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva. La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l’ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l’ammenda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonché l’articolo

    103-ter. Si applica altresì, in quanto compatibile, l’ articolo 660 del codice di procedura penale . Non si applica l’articolo 103-bis e il minore, nel corso dell’esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 .»; gg) l’articolo 107 è sostituito dal seguente: «Art. 107 (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda). – Per l’esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e

    69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’ articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale .»; hh) l’articolo 108 è sostituito dal seguente: «Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). – La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave. Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’ articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale . Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell’articolo

    66. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 72.»; Note all’art. 71: – Si riporta il testo dell’articolo 65 e la rubrica del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificati dal presente decreto: “Art. 65 (Controllo sull’adempimento delle prescrizioni). – L’ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero, in mancanza di questo, il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente , e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l’ufficio di esecuzione penale esterna verificano periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tengono un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo. Nel fascicolo individuale sono custodite la sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva, copia della corrispondenza con l’autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all’esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semilibertà le norme di cui all’ articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Il controllo sull’osservanza dell’obbligo prescritto dal primo comma dell’articolo 55 viene effettuato dal direttore dell’istituto.” “Capo III – Pene sostitutive delle pene detentive brevi”.

  • Art. 97 L. 689/1981 – Casi di esclusione della perseguibilità a querela

    Art. 97 L. 689/1981 – Casi di esclusione della perseguibilità a querela

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 639 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

    639-bis. – (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). – Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".

  • Art. 77 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383

    Art. 77 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1 . Alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, all’articolo 3 , dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .». Note all’art. 77: – Si riporta il testo dell’ articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), come modificato dal presente decreto: “Art. 3 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo). – Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari. Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell’ articolo 32-quinquies del codice penale . Non si applica l’ articolo 131-bis del codice penale .”.

  • Art. 211 Cod. Amb. – autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione

    Art. 211 Cod. Amb. – autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I termini di cui all’articolo 208 sono ridotti alla metà per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

    2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

    3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

    4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

    5. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione che la rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo 208, comma 16 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

  • Art. 184 ter CPI – (Legittimazione all’istanza di decadenza o nullità)

    Art. 184 Ter CPI – (Legittimazione all’istanza di decadenza o nullità)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Sono legittimati a presentare un’istanza di decadenza o di nullità: a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell’articolo 184-bis, qualunque interessato; b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 184-bis, il titolare di un marchio d’impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un’indicazione geografica protetta; c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 184-bis, il titolare di marchio d’impresa interessato

  • Art. 144 bis CPI – (Sequestro conservativo)

    Art. 144 Bis CPI – (Sequestro conservativo)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’ articolo 671 del codice di procedura civile , il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni.

  • Art. 237 terdecies Cod. Amb. – Scarico di acque reflue

    Art. 237 Terdecies Cod. Amb. – Scarico di acque reflue

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento è limitata per quanto possibile e comunque disciplinato dall’autorizzazione di cui all’articolo

    237-sexies. 2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente ai sensi del Titolo III-bis.

    3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve essere accompagnata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantità di acqua da prelevare nell’anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall’indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma

    3. 4. L’autorizzazione di cui all’articolo 237-sexies, con riferimento allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, stabilisce: a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al punto D dell’Allegato I al presente Titolo; b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata; c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonché la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione; d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell’articolo 76 e successivi; e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l’ambiente.

    5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti all’Allegato 1, paragrafo D. È vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.

    6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dell’Allegato V alla Parte Terza, a piè di impianto di trattamento.

    7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate: a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell’immissione nell’impianto di trattamento collettivo delle acque reflue; b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell’immissione nell’impianto di trattamento collettivo delle acque reflue; c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.

    8. Al fine di verificare l’osservanza dei valori limite di emissione stabiliti all’Allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell’impianto di incenerimento o coincenerimento.

    9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall’impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di coincenerimento dei rifiuti.

    10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.

    11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente decreto legislativo.

    12. Devono essere adottate le misure necessarie volte all’eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l’acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.

    13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui alla tabella dell’Allegato 1, lettera D, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall’impianto di trattamento.

    14. Il sito dell’impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l’immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

    15. È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell’impianto di coincenerimento o per l’acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

  • Art. 150 CPI – Trasmissione della domanda di brevetto europeo

    Art. 150 CPI – Trasmissione della domanda di brevetto europeo

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

    2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell’articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

    3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l’Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall’istante.