- Disciplina autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione per gli operatori dei rifiuti
- Autorizzazione unica ex art. 208, AIA o iscrizione all'Albo
- Si svolge tipicamente in conferenza di servizi
- Comporta requisiti soggettivi e oggettivi rigorosi
- Coordina con il regime sanzionatorio amministrativo e penale
Testo dell'articoloVigente
Art. 211 Cod. Amb. — autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. I termini di cui all’articolo 208 sono ridotti alla metà per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione che la rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo 208, comma 16 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 211 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
- Articolo 211 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 211 C.d.S.: Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino
- Articolo 211 Codice di Procedura Civile: Tutela dei diritti del terzo
- Articolo 211 Codice di Procedura Penale: Presupposti del confronto
In sintesi
La gestione professionale dei rifiuti richiede un titolo abilitativo: autorizzazione unica ex art. 208 per i nuovi impianti, iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per trasportatori e intermediari, AIA ove ricorrano le soglie dell'Allegato VIII alla Parte Seconda. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo regime autorizzatorio, di primaria importanza per la tracciabilità della filiera.
Regime autorizzatorio per gli impianti di gestione
La norma in tema di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione disciplina il titolo abilitativo richiesto per l'esercizio professionale di attività nella gestione dei rifiuti. regime autorizzatorio specifico per gli impianti di ricerca e sperimentazione nella gestione dei rifiuti. L'autorizzazione unica ex art. 208 è il modello base per i nuovi impianti di smaltimento e recupero, con istruttoria in conferenza di servizi e durata decennale. Per gli impianti rientranti nell'Allegato VIII alla Parte Seconda (impianti ad elevato impatto), si applica invece l'AIA, ai sensi del coordinamento previsto dall'art. 213.
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
L'Albo nazionale gestori ambientali, istituito presso il MASE e articolato in sezioni regionali, è il registro pubblico delle imprese abilitate a esercitare attività di trasporto dei rifiuti, intermediazione e commercio senza detenzione, bonifica dei siti, bonifica di beni contenenti amianto. L'iscrizione è obbligatoria, presuppone requisiti soggettivi e oggettivi (onorabilità, capacità finanziaria, dotazioni tecniche) e ha durata quinquennale. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha sindacato i provvedimenti di diniego o sospensione sotto il profilo della motivazione e della proporzionalità rispetto alle violazioni contestate.
Procedimento di autorizzazione unica e conferenza di servizi
Il procedimento di autorizzazione unica si svolge in conferenza di servizi indetta dall'autorità competente (Regione o Provincia), con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate (urbanistica, paesaggio, salute, sicurezza, lavoro). Il termine ordinario di conclusione è di centocinquanta giorni, prorogabile in presenza di integrazioni documentali. Il provvedimento finale sostituisce a ogni effetto i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta delle singole amministrazioni. In caso di dissenso, la deliberazione finale può essere rimessa al livello superiore di governo, secondo il modello della conferenza decisoria.
Rinnovo agevolato e certificazione ambientale
Per le imprese in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001 il codice prevede un regime di rinnovo semplificato (art. 209), con riduzione di adempimenti e oneri istruttori. La ratio è riconoscere e premiare le imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale strutturati e sottoposti a verifica esterna. La certificazione, tuttavia, non esime dal rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e non costituisce di per sé garanzia di legittimità delle modalità gestionali concretamente adottate.
Controlli, sanzioni e raccordo con la disciplina penale
L'esercizio in assenza di autorizzazione, la violazione delle prescrizioni, la mancata iscrizione all'Albo costituiscono illeciti sanzionati in via amministrativa o penale (artt. 256-256-bis del codice). I controlli sono affidati ad ARPA, Carabinieri Tutela Ambiente, Guardia di Finanza, polizia provinciale. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale. La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), che si affiancano alle contravvenzioni di settore. La gestione di rifiuti pericolosi senza titolo, o in violazione di prescrizioni, può integrare condotte penalmente rilevanti, anche con responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.
Domande frequenti
Qual è il rapporto tra autorizzazione unica ex art. 208 e AIA?
L'AIA si applica agli impianti rientranti nell'Allegato VIII alla Parte Seconda; per gli altri impianti di smaltimento e recupero si applica l'autorizzazione unica ex art. 208. L'art. 213 disciplina il raccordo tra i due regimi, evitando duplicazioni.
Qual è la durata dell'autorizzazione unica?
Tipicamente dieci anni, rinnovabile su istanza del gestore con verifica dei requisiti. Per le imprese in possesso di certificazione EMAS o ISO 14001 si applica il regime di rinnovo semplificato ex art. 209, con riduzione di oneri istruttori.
Chi può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali?
Le imprese in possesso di requisiti soggettivi (onorabilità, idoneità tecnica) e oggettivi (dotazioni, capacità finanziaria). L'iscrizione abilita a trasporto, intermediazione, bonifiche e ha durata quinquennale. I requisiti sono periodicamente verificati con possibile sospensione o cancellazione.