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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione per gli operatori dei rifiuti
  • Autorizzazione unica ex art. 208, AIA o iscrizione all'Albo
  • Si svolge tipicamente in conferenza di servizi
  • Comporta requisiti soggettivi e oggettivi rigorosi
  • Coordina con il regime sanzionatorio amministrativo e penale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 211 Cod. Amb. — autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. I termini di cui all’articolo 208 sono ridotti alla metà per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

5. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione che la rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo 208, comma 16 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

In sintesi

  • Disciplina autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione per gli operatori dei rifiuti
  • Autorizzazione unica ex art. 208, AIA o iscrizione all'Albo
  • Si svolge tipicamente in conferenza di servizi
  • Comporta requisiti soggettivi e oggettivi rigorosi
  • Coordina con il regime sanzionatorio amministrativo e penale

La gestione professionale dei rifiuti richiede un titolo abilitativo: autorizzazione unica ex art. 208 per i nuovi impianti, iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per trasportatori e intermediari, AIA ove ricorrano le soglie dell'Allegato VIII alla Parte Seconda. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo regime autorizzatorio, di primaria importanza per la tracciabilità della filiera.

Regime autorizzatorio per gli impianti di gestione

La norma in tema di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione disciplina il titolo abilitativo richiesto per l'esercizio professionale di attività nella gestione dei rifiuti. regime autorizzatorio specifico per gli impianti di ricerca e sperimentazione nella gestione dei rifiuti. L'autorizzazione unica ex art. 208 è il modello base per i nuovi impianti di smaltimento e recupero, con istruttoria in conferenza di servizi e durata decennale. Per gli impianti rientranti nell'Allegato VIII alla Parte Seconda (impianti ad elevato impatto), si applica invece l'AIA, ai sensi del coordinamento previsto dall'art. 213.

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

L'Albo nazionale gestori ambientali, istituito presso il MASE e articolato in sezioni regionali, è il registro pubblico delle imprese abilitate a esercitare attività di trasporto dei rifiuti, intermediazione e commercio senza detenzione, bonifica dei siti, bonifica di beni contenenti amianto. L'iscrizione è obbligatoria, presuppone requisiti soggettivi e oggettivi (onorabilità, capacità finanziaria, dotazioni tecniche) e ha durata quinquennale. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha sindacato i provvedimenti di diniego o sospensione sotto il profilo della motivazione e della proporzionalità rispetto alle violazioni contestate.

Procedimento di autorizzazione unica e conferenza di servizi

Il procedimento di autorizzazione unica si svolge in conferenza di servizi indetta dall'autorità competente (Regione o Provincia), con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate (urbanistica, paesaggio, salute, sicurezza, lavoro). Il termine ordinario di conclusione è di centocinquanta giorni, prorogabile in presenza di integrazioni documentali. Il provvedimento finale sostituisce a ogni effetto i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta delle singole amministrazioni. In caso di dissenso, la deliberazione finale può essere rimessa al livello superiore di governo, secondo il modello della conferenza decisoria.

Rinnovo agevolato e certificazione ambientale

Per le imprese in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001 il codice prevede un regime di rinnovo semplificato (art. 209), con riduzione di adempimenti e oneri istruttori. La ratio è riconoscere e premiare le imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale strutturati e sottoposti a verifica esterna. La certificazione, tuttavia, non esime dal rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e non costituisce di per sé garanzia di legittimità delle modalità gestionali concretamente adottate.

Controlli, sanzioni e raccordo con la disciplina penale

L'esercizio in assenza di autorizzazione, la violazione delle prescrizioni, la mancata iscrizione all'Albo costituiscono illeciti sanzionati in via amministrativa o penale (artt. 256-256-bis del codice). I controlli sono affidati ad ARPA, Carabinieri Tutela Ambiente, Guardia di Finanza, polizia provinciale. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale. La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), che si affiancano alle contravvenzioni di settore. La gestione di rifiuti pericolosi senza titolo, o in violazione di prescrizioni, può integrare condotte penalmente rilevanti, anche con responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.

Domande frequenti

Qual è il rapporto tra autorizzazione unica ex art. 208 e AIA?

L'AIA si applica agli impianti rientranti nell'Allegato VIII alla Parte Seconda; per gli altri impianti di smaltimento e recupero si applica l'autorizzazione unica ex art. 208. L'art. 213 disciplina il raccordo tra i due regimi, evitando duplicazioni.

Qual è la durata dell'autorizzazione unica?

Tipicamente dieci anni, rinnovabile su istanza del gestore con verifica dei requisiti. Per le imprese in possesso di certificazione EMAS o ISO 14001 si applica il regime di rinnovo semplificato ex art. 209, con riduzione di oneri istruttori.

Chi può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali?

Le imprese in possesso di requisiti soggettivi (onorabilità, idoneità tecnica) e oggettivi (dotazioni, capacità finanziaria). L'iscrizione abilita a trasporto, intermediazione, bonifiche e ha durata quinquennale. I requisiti sono periodicamente verificati con possibile sospensione o cancellazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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