Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato per i creditori
Effetti del concordato per i creditori
Vedi anche
→L. fall. art. 182-bis - Articolo 182 Bis Legge Fallimentare→L. fall. art. 186 - Articolo 186 Legge Fallimentare→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 183 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 185 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 decies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 novies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 octies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 septies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 182 sexies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 184 della Legge Fallimentare regola gli effetti del concordato preventivo omologato nei confronti dei creditori anteriori alla procedura. È la norma che produce l'effetto più rilevante del concordato: l'obbligatorietà del piano omologato per tutti i creditori, anche quelli dissenzienti o non votanti, e la conseguente esdebitazione del debitore per la parte falcidiata.
Obbligatorietà verso tutti i creditori anteriori
Il comma 1 stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura. Si applica il principio maggioritario: la volonta' della maggioranza esprime, attraverso il voto in adunanza e l'omologazione del tribunale, una regola di gruppo che vincola anche i creditori dissenzienti, secondo il principio della par condicio creditorum.
Esdebitazione del debitore
Per effetto dell'omologazione, il debitore è liberato dalla parte di debito eccedente la percentuale concordataria. Si tratta di un'esdebitazione di natura sostanziale, che opera ex lege e non richiede pronuncia separata. L'effetto è subordinato all'esecuzione integrale del concordato: in caso di risoluzione (art. 186 L. Fall.), i creditori riacquistano i diritti originari per la parte falcidiata.
Limiti dell'effetto esdebitativo
Il comma 2 (precisato dalla giurisprudenza) limita l'esdebitazione al debitore: i coobbligati solidali, i fideiussori, gli obbligati in via di regresso restano obbligati per l'intero verso i creditori. È una regola di favore per il ceto creditorio (consente di rivalersi sui garanti) ma può essere derogata da specifica clausola del piano accettata dalle parti.
Creditori privilegiati non pagati integralmente
Quando il piano prevede la falcidia di creditori privilegiati (art. 160, comma 2, L. Fall.), questi sono vincolati al pagamento concordatario solo se hanno votato favorevolmente o se la falcidia è contenuta nei limiti del valore di mercato del bene oggetto del privilegio (attestato dal professionista). Per i privilegiati dissenzienti il piano deve assicurare almeno la soddisfazione realizzabile in alternativa liquidatoria.
Crediti tributari e contributivi
Il trattamento dei crediti fiscali e contributivi è regolato dall'art. 182-ter L. Fall. (transazione fiscale). Il D.L. 125/2020 ha introdotto il cram-down fiscale: il tribunale può omologare il concordato anche senza l'adesione dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. Disciplina poi rafforzata dagli artt. 63 e 88 CCII.
Sostituzione con l'art. 117 CCII
Il CCII ha trasferito la disciplina degli effetti del concordato nell'art. 117 CCII, che riprende l'impianto dell'art. 184 L. Fall. con alcune precisazioni: maggiore tutela dei creditori dissenzienti delle minoranze nelle classi; rafforzamento del controllo di convenienza in sede di omologazione (art. 112 CCII); raccordo con la transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII).
Disciplina transitoria
I concordati preventivi omologati prima del 15 luglio 2022 e quelli in corso di esecuzione restano disciplinati dall'art. 184 L. Fall. (art. 390 CCII). L'esdebitazione già acquisita non è revocata; la disciplina dei coobbligati e dei fideiussori per le obbligazioni anteriori continua a operare secondo la legge previgente. I creditori non esecutati possono agire verso il debitore anche dopo l'omologazione se la procedura viene poi risolta o annullata.
Profili pratici
Per il commercialista che assiste il debitore o un creditore in concordato, l'art. 184 è cardine per: (i) calcolare l'effettivo onere finanziario del piano (tenendo conto della liberazione del debitore per la parte falcidiata); (ii) valutare le azioni esperibili verso garanti e coobbligati; (iii) gestire correttamente le scritture contabili post-omologazione (cancellazione passivita' falcidiata, sopravvenienze attive da concordato, profili IRES ex art. 88, comma 4-ter, TUIR).
Massime giurisprudenziali
Cass. civ. sez. I, 12 marzo 2018 n. 5689
Fonte ufficiale
Cass. SU 23 gennaio 2013 n. 1521
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. /
Prassi e linee guida
Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 23 luglio 2018
Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti per effetto del concordato preventivo omologato non concorrono a formare il reddito d'impresa ex art. 88, comma 4-ter, TUIR.
Casi pratici
Caso 1: Tizio creditore chirografario vincolato dal concordato
Tizio vanta un credito chirografario di 80.000 euro verso la Alfa S.r.l. maturato sei mesi prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese. Il concordato viene omologato con previsione di pagamento al 30%. Ai sensi dell'art. 184 L. Fall., Tizio e' obbligatoriamente vincolato dal piano omologato: dovra' accettare il pagamento del 30% (24.000 euro) a saldo e stralcio, perdendo il diritto di pretendere il residuo dalla societa' debitrice, anche se non ha votato o ha votato contro la proposta.
Caso 2: Caio diritti conservati verso il fideiussore
Caio e' creditore della Beta S.p.A. per 150.000 euro, garantiti da fideiussione personale di Sempronio, amministratore della societa'. Beta accede al concordato preventivo omologato con pagamento al 20% dei chirografari. Caio incassa 30.000 euro dalla procedura concordataria, ma in forza dell'art. 184, comma 1, secondo periodo, L. Fall. conserva impregiudicati i diritti verso il fideiussore Sempronio per l'intero residuo di 120.000 euro. L'effetto esdebitatorio del concordato opera solo verso il debitore principale.
Caso 3: Sempronio credito sorto dopo la pubblicazione non soggetto
Sempronio fornisce merci alla Gamma S.r.l. per 25.000 euro un mese dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese. La fornitura e' autorizzata dal tribunale come atto di ordinaria amministrazione funzionale alla continuita' aziendale. Il concordato viene successivamente omologato al 25%. Sempronio non rientra tra i creditori anteriori vincolati dall'art. 184 L. Fall.: il suo credito, sorto dopo la pubblicazione, e' prededucibile e dovra' essere soddisfatto integralmente al 100%.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 184 L. Fall. cristallizza due principi cardine del concordato preventivo: l'efficacia obbligatoria erga omnes verso tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda (chirografari e privilegiati degradati), indipendentemente dal voto espresso, e la conservazione integrale dei diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso. La data discriminante e' la pubblicazione nel Registro Imprese, non l'apertura della procedura. La norma e' confluita nell'art. 117 CCII (D.Lgs. 14/2019) con identica architettura.
Domande frequenti
Il concordato omologato vincola tutti i creditori?
Si', tutti i creditori anteriori al decreto di apertura sono vincolati al piano omologato, anche se hanno votato contro o non hanno votato (art. 184, comma 1, L. Fall.).
Il debitore è liberato dai debiti falcidiati?
Si', l'omologazione produce esdebitazione automatica per la parte falcidiata. L'effetto è subordinato all'esecuzione integrale del concordato: in caso di risoluzione, i creditori riacquistano i diritti originari.
I fideiussori sono liberati?
No, coobbligati solidali, fideiussori e obbligati in via di regresso restano obbligati per l'intero verso i creditori. La regola è di favore per il ceto creditorio.
L'art. 184 L. Fall. si applica ancora?
Si', ai concordati omologati o pendenti prima del 15 luglio 2022. Per i nuovi concordati si applica l'art. 117 CCII, di contenuto sostanzialmente analogo.
Cosa cambia con il cram-down fiscale?
Il D.L. 125/2020 ha introdotto la possibilita' di omologare il concordato anche senza l'adesione di Agenzia Entrate o enti previdenziali, se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria.