Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato per i creditori

Effetti del concordato per i creditori

In sintesi

  • L'art. 184 L. Fall. disciplina gli effetti del concordato preventivo omologato verso i creditori.
  • Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, anche se non aderenti.
  • Esdebitazione automatica del debitore per la parte falcidiata, salvo il caso di revoca o annullamento.
  • I creditori conservano le azioni verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
  • Sostituito dall'art. 117 CCII che ne riprende l'impianto.
  • Continua ad applicarsi ai concordati pendenti al 15 luglio 2022.
Indice dei contenuti

L'art. 184 della Legge Fallimentare regola gli effetti del concordato preventivo omologato nei confronti dei creditori anteriori alla procedura. È la norma che produce l'effetto più rilevante del concordato: l'obbligatorietà del piano omologato per tutti i creditori, anche quelli dissenzienti o non votanti, e la conseguente esdebitazione del debitore per la parte falcidiata.

Obbligatorietà verso tutti i creditori anteriori

Il comma 1 stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura. Si applica il principio maggioritario: la volonta' della maggioranza esprime, attraverso il voto in adunanza e l'omologazione del tribunale, una regola di gruppo che vincola anche i creditori dissenzienti, secondo il principio della par condicio creditorum.

Esdebitazione del debitore

Per effetto dell'omologazione, il debitore è liberato dalla parte di debito eccedente la percentuale concordataria. Si tratta di un'esdebitazione di natura sostanziale, che opera ex lege e non richiede pronuncia separata. L'effetto è subordinato all'esecuzione integrale del concordato: in caso di risoluzione (art. 186 L. Fall.), i creditori riacquistano i diritti originari per la parte falcidiata.

Limiti dell'effetto esdebitativo

Il comma 2 (precisato dalla giurisprudenza) limita l'esdebitazione al debitore: i coobbligati solidali, i fideiussori, gli obbligati in via di regresso restano obbligati per l'intero verso i creditori. È una regola di favore per il ceto creditorio (consente di rivalersi sui garanti) ma può essere derogata da specifica clausola del piano accettata dalle parti.

Creditori privilegiati non pagati integralmente

Quando il piano prevede la falcidia di creditori privilegiati (art. 160, comma 2, L. Fall.), questi sono vincolati al pagamento concordatario solo se hanno votato favorevolmente o se la falcidia è contenuta nei limiti del valore di mercato del bene oggetto del privilegio (attestato dal professionista). Per i privilegiati dissenzienti il piano deve assicurare almeno la soddisfazione realizzabile in alternativa liquidatoria.

Crediti tributari e contributivi

Il trattamento dei crediti fiscali e contributivi è regolato dall'art. 182-ter L. Fall. (transazione fiscale). Il D.L. 125/2020 ha introdotto il cram-down fiscale: il tribunale può omologare il concordato anche senza l'adesione dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. Disciplina poi rafforzata dagli artt. 63 e 88 CCII.

Sostituzione con l'art. 117 CCII

Il CCII ha trasferito la disciplina degli effetti del concordato nell'art. 117 CCII, che riprende l'impianto dell'art. 184 L. Fall. con alcune precisazioni: maggiore tutela dei creditori dissenzienti delle minoranze nelle classi; rafforzamento del controllo di convenienza in sede di omologazione (art. 112 CCII); raccordo con la transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII).

Disciplina transitoria

I concordati preventivi omologati prima del 15 luglio 2022 e quelli in corso di esecuzione restano disciplinati dall'art. 184 L. Fall. (art. 390 CCII). L'esdebitazione già acquisita non è revocata; la disciplina dei coobbligati e dei fideiussori per le obbligazioni anteriori continua a operare secondo la legge previgente. I creditori non esecutati possono agire verso il debitore anche dopo l'omologazione se la procedura viene poi risolta o annullata.

Profili pratici

Per il commercialista che assiste il debitore o un creditore in concordato, l'art. 184 è cardine per: (i) calcolare l'effettivo onere finanziario del piano (tenendo conto della liberazione del debitore per la parte falcidiata); (ii) valutare le azioni esperibili verso garanti e coobbligati; (iii) gestire correttamente le scritture contabili post-omologazione (cancellazione passivita' falcidiata, sopravvenienze attive da concordato, profili IRES ex art. 88, comma 4-ter, TUIR).

Massime giurisprudenziali

Cass. civ. sez. I, 12 marzo 2018 n. 5689

L'omologazione del concordato preventivo produce esdebitazione del debitore per la parte falcidiata, ma non libera i coobbligati solidali e i fideiussori, che restano obbligati per l'intero credito originario.

Fonte ufficiale

Cass. SU 23 gennaio 2013 n. 1521

Il vincolo del concordato omologato si estende a tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, indipendentemente dal voto espresso, in attuazione del principio maggioritario e della par condicio creditorum.

Fonte ufficiale

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 23 luglio 2018

Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti per effetto del concordato preventivo omologato non concorrono a formare il reddito d'impresa ex art. 88, comma 4-ter, TUIR.

Casi pratici

Caso 1: Tizio creditore chirografario vincolato dal concordato

Tizio vanta un credito chirografario di 80.000 euro verso la Alfa S.r.l. maturato sei mesi prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese. Il concordato viene omologato con previsione di pagamento al 30%. Ai sensi dell'art. 184 L. Fall., Tizio e' obbligatoriamente vincolato dal piano omologato: dovra' accettare il pagamento del 30% (24.000 euro) a saldo e stralcio, perdendo il diritto di pretendere il residuo dalla societa' debitrice, anche se non ha votato o ha votato contro la proposta.

Caso 2: Caio diritti conservati verso il fideiussore

Caio e' creditore della Beta S.p.A. per 150.000 euro, garantiti da fideiussione personale di Sempronio, amministratore della societa'. Beta accede al concordato preventivo omologato con pagamento al 20% dei chirografari. Caio incassa 30.000 euro dalla procedura concordataria, ma in forza dell'art. 184, comma 1, secondo periodo, L. Fall. conserva impregiudicati i diritti verso il fideiussore Sempronio per l'intero residuo di 120.000 euro. L'effetto esdebitatorio del concordato opera solo verso il debitore principale.

Caso 3: Sempronio credito sorto dopo la pubblicazione non soggetto

Sempronio fornisce merci alla Gamma S.r.l. per 25.000 euro un mese dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese. La fornitura e' autorizzata dal tribunale come atto di ordinaria amministrazione funzionale alla continuita' aziendale. Il concordato viene successivamente omologato al 25%. Sempronio non rientra tra i creditori anteriori vincolati dall'art. 184 L. Fall.: il suo credito, sorto dopo la pubblicazione, e' prededucibile e dovra' essere soddisfatto integralmente al 100%.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 184 L. Fall. cristallizza due principi cardine del concordato preventivo: l'efficacia obbligatoria erga omnes verso tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda (chirografari e privilegiati degradati), indipendentemente dal voto espresso, e la conservazione integrale dei diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso. La data discriminante e' la pubblicazione nel Registro Imprese, non l'apertura della procedura. La norma e' confluita nell'art. 117 CCII (D.Lgs. 14/2019) con identica architettura.

Domande frequenti

Il concordato omologato vincola tutti i creditori?

Si', tutti i creditori anteriori al decreto di apertura sono vincolati al piano omologato, anche se hanno votato contro o non hanno votato (art. 184, comma 1, L. Fall.).

Il debitore è liberato dai debiti falcidiati?

Si', l'omologazione produce esdebitazione automatica per la parte falcidiata. L'effetto è subordinato all'esecuzione integrale del concordato: in caso di risoluzione, i creditori riacquistano i diritti originari.

I fideiussori sono liberati?

No, coobbligati solidali, fideiussori e obbligati in via di regresso restano obbligati per l'intero verso i creditori. La regola è di favore per il ceto creditorio.

L'art. 184 L. Fall. si applica ancora?

Si', ai concordati omologati o pendenti prima del 15 luglio 2022. Per i nuovi concordati si applica l'art. 117 CCII, di contenuto sostanzialmente analogo.

Cosa cambia con il cram-down fiscale?

Il D.L. 125/2020 ha introdotto la possibilita' di omologare il concordato anche senza l'adesione di Agenzia Entrate o enti previdenziali, se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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