- Le concessioni per depositi e stabilimenti situati nelle zone portuali della navigazione interna o collegati alle vie navigabili sono rilasciate dall'amministrazione della navigazione interna secondo le norme dell'art. 58.
- L'impianto e l'esercizio di tali strutture sono soggetti alle disposizioni di polizia dell'autorità preposta alla navigazione interna.
- Per i depositi di sostanze infiammabili o esplosive si aggiungono le speciali normative di settore, oltre alle disposizioni dei commi precedenti.
- L'impianto di depositi di sostanze pericolose richiede altresì l'autorizzazione ministeriale del ministro per le comunicazioni.
- La norma introduce un regime di controllo rafforzato per gli impianti a rischio, sovrapponendo le regole demaniali a quelle speciali di sicurezza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 Codice della Navigazione — Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna. L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relative, oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni.
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Commento
Finalità e ambito di applicazione
L'articolo 59 del Codice della navigazione disciplina l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti nelle zone portuali della navigazione interna e nelle aree ad esse collegate. La norma risponde a un'esigenza di regolazione particolarmente avvertita nei contesti portuali fluviali e lacuali, dove la coesistenza di attività commerciali, industriali e di navigazione richiede un sistema di controlli coordinati che garantisca sia la sicurezza delle operazioni sia l'ordine funzionale del porto.
L'ambito soggettivo e oggettivo del primo comma
Il primo comma individua come destinatari della disciplina i titolari di depositi e stabilimenti situati «anche soltanto in parte» entro i confini delle zone portuali ovvero «collegati alle vie navigabili» di cui all'articolo 56. La formulazione è volutamente ampia: la parziale ricadenza nella zona portuale o il mero collegamento funzionale con le vie navigabili è sufficiente ad attivare il regime concessorio dell'art. 59. Questa ampiezza è giustificata dalla finalità di garantire che qualsiasi impianto che possa interferire con la navigazione interna o con l'ordine portuale sia assoggettato al regime autorizzatorio dell'amministrazione competente. Le concessioni per tali impianti sono rilasciate «con le norme di cui all'articolo precedente», ossia dell'art. 58, che a sua volta rinvia agli artt. 36-49 per le concessioni demaniali marittime.
Le disposizioni di polizia del secondo comma
Il secondo comma assoggetta l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna. Si tratta di un richiamo alle norme regolamentari e amministrative che disciplinano la sicurezza e l'ordine nelle zone portuali della navigazione interna: orari di accesso, modalità di carico e scarico, requisiti tecnici degli impianti, obblighi di segnalazione. L'assoggettamento alle disposizioni di polizia è continuo e non si esaurisce con il rilascio della concessione: il titolare dell'impianto rimane soggetto alla vigilanza dell'autorità per tutta la durata dell'attività.
Il regime rafforzato per sostanze infiammabili ed esplosive
Il terzo e quarto comma introducono un regime di controllo più stringente per i depositi di sostanze infiammabili o esplosive. Tali impianti sono soggetti, oltre alle disposizioni dei primi due commi, alle «speciali disposizioni ad essi relative»: si tratta delle normative di settore sulla sicurezza dei depositi di idrocarburi, esplosivi, gas infiammabili e materiali analoghi. Il cumulo delle discipline — demaniale-portuale e speciale di sicurezza — riflette la particolare pericolosità di questi impianti e la necessità di un controllo plurimo. Il quarto comma aggiunge un ulteriore requisito: per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o depositi di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni, con un intervento ministeriale diretto che va al di là della normale gestione demaniale affidata all'autorità compartimentale.
Profili pratici
Chi intende impiantare un deposito di carburanti, un cantiere navale, un impianto di stoccaggio o qualsiasi altra struttura nella zona portuale della navigazione interna deve affrontare un procedimento autorizzatorio articolato: concessione demaniale ex artt. 58 e 36-49, rispetto delle disposizioni di polizia dell'autorità preposta alla navigazione interna, e — per le sostanze pericolose — autorizzazione ministeriale e rispetto della normativa speciale di sicurezza. È consigliabile mappare preliminarmente tutti i titoli richiesti per evitare l'avvio di attività abusive che potrebbero comportare l'applicazione dell'art. 54 (rimessione in pristino) e le relative sanzioni.
Casi pratici
Caso 1: Tizio richiede la concessione per un deposito merci nel porto fluviale
Tizio vuole aprire un deposito merci all'interno della zona portuale fluviale per stoccare materiali edili destinati al trasporto via fiume. Ai sensi dell'art. 59 primo comma, richiede all'amministrazione della navigazione interna la concessione demaniale secondo le norme degli artt. 58 e 36-49, e una volta ottenutala avvia l'attività nel rispetto delle disposizioni di polizia portuale vigenti.
Caso 2: Caio intende installare un deposito carburanti nel porto lacuale
Caio gestisce un'impresa di distribuzione carburanti e vuole installare un serbatoio per il rifornimento delle imbarcazioni in un porto lacuale. Poiché si tratta di sostanza infiammabile, Caio deve rispettare non solo le norme demaniali e di polizia dei commi 1 e 2 dell'art. 59, ma anche la normativa speciale sui depositi di idrocarburi e ottenere l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni ai sensi del quarto comma.
Caso 3: Sempronio apre uno stabilimento parzialmente esterno alla zona portuale ma collegato al canale navigabile
Sempronio realizza un impianto di lavorazione del legname il cui perimetro cade per il novanta per cento fuori dalla zona portuale, ma che è direttamente collegato al canale navigabile tramite una banchina di scarico. L'art. 59 primo comma si applica poiché lo stabilimento è 'collegato alle vie navigabili': Sempronio è tenuto a richiedere la concessione e a rispettare le disposizioni di polizia dell'autorità della navigazione interna, anche per la parte dell'impianto esterna alla zona portuale stricto sensu.
Domande frequenti
Chi rilascia le concessioni per depositi e stabilimenti nei porti fluviali e lacuali?
L'amministrazione della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 59 primo comma, applicando le norme degli articoli 58 e 36-49 del Codice della navigazione.
Un deposito situato parzialmente fuori dalla zona portuale è soggetto all'art. 59?
Sì, se ricade anche solo in parte nella zona portuale oppure è collegato alle vie navigabili di cui all'articolo 56. La norma ha un ambito applicativo volutamente ampio per garantire il controllo su tutti gli impianti che possono interferire con la navigazione interna.
Cosa si aggiunge per i depositi di sostanze infiammabili o esplosive?
Oltre alle norme dei commi 1 e 2 dell'art. 59, si applicano le speciali normative di sicurezza di settore e occorre ottenere l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni, prevista dal quarto comma dell'art. 59.
Quali sono le 'disposizioni di polizia' richiamate dall'articolo 59 secondo comma?
Sono le norme regolamentari e i provvedimenti amministrativi che disciplinano sicurezza, accesso e funzionamento degli impianti nelle zone portuali della navigazione interna, emanate dall'autorità preposta all'esercizio della navigazione.
Se non si ottiene la concessione ex art. 59, si rischia l'ordine di demolizione?
Sì. L'esercizio senza titolo costituisce una violazione che l'autorità può sanzionare applicando l'art. 54 (richiamato dall'art. 57), con ingiunzione di rimessione in pristino ed esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato in caso di inadempienza.
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