Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 Codice della Navigazione – Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

In sintesi

  • Lex banderae per l'avaria comune: la contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave, senza possibilità di deroga convenzionale.
  • Istituto di solidarietà nautica: l'avaria comune impone a tutti gli interessati al carico e alla nave di contribuire proporzionalmente al sacrificio volontario fatto per salvare l'impresa comune dal pericolo.
  • Regole di York-Anversa: nella prassi internazionale la disciplina delle avarie comuni è quasi universalmente retta dalle Regole di York-Anversa (ultima versione 2016), che i contratti di trasporto richiamano per clausola contrattuale.
  • Procedura complessa: la liquidazione dell'avaria comune è affidata a un dispacheur, figura professionale specializzata che ripartisce le perdite e i contributi tra tutti gli interessati.
  • Inderogabilità: a differenza dell'art. 10 (contratti di utilizzazione), l'art. 11 non prevede la possibilità di derogare alla lex banderae: la contribuzione segue sempre la legge della nave.
Indice dei contenuti

Definizione e ratio dell'avaria comune

L'avaria comune (general average) è uno degli istituti più antichi del diritto marittimo, con radici nella Lex Rhodia de iactu del diritto romano. Essa consiste nel sacrificio volontario e ragionevole di beni o nell'assunzione di spese straordinarie effettuati dal comandante per salvare la nave e il carico da un pericolo comune durante la navigazione. Il principio fondamentale - codificato nell'art. 469 del Codice della navigazione italiano - è che la perdita derivante da tale sacrificio non deve gravare esclusivamente sul proprietario del bene sacrificato, ma deve essere ripartita proporzionalmente tra tutti i soggetti che hanno beneficiato del salvataggio: armatore (per la nave), noleggiatore (per il nolo), caricatori e destinatari delle merci (per il carico). L'articolo 11, collocato nella parte generale del codice (artt. 1-19), stabilisce la norma di conflitto: la legge regolatrice di questa contribuzione è la legge nazionale della nave.

La norma di conflitto: inderogabilità e ratio

L'art. 11, a differenza dell'art. 10 (contratti di utilizzazione, derogabili per autonomia privata), non prevede la possibilità di deroga convenzionale. La contribuzione alle avarie comuni è regolata imperativamente dalla lex banderae. La ragione è di ordine sistematico e pratico: l'avaria comune non nasce da un contratto tra le parti, ma da un evento straordinario in navigazione che coinvolge tutti gli interessati al carico, molti dei quali non hanno concluso un contratto direttamente con l'armatore. Sarebbe impossibile far dipendere la disciplina della contribuzione dalla scelta di legge di singoli contratti di trasporto che potrebbero essere soggetti a leggi diverse. La lex banderae offre un criterio unitario e prevedibile, indipendente dalla pluralità di rapporti contrattuali che intercorrono tra armatore, noleggiatori, caricatori e assicuratori del carico.

La disciplina sostanziale dell'avaria comune in diritto italiano

Il codice della navigazione disciplina l'avaria comune negli artt. 469-484. L'atto di avaria comune deve essere volontario (non un caso fortuito), ragionevole (proporzionato al pericolo) e finalizzato a salvare la comune impresa dal rischio comune. Gli esempi tipici di atti di avaria comune sono: il getto di parte del carico in mare per alleggerire la nave in tempesta, il taglio dell'albero maestro per evitare il naufragio, la deviazione verso un porto di rifugio con conseguenti spese di ormeggio e riparazione, i danni causati dall'estinzione di un incendio a bordo. La contribuzione di ciascun interessato è calcolata in proporzione al valore del bene salvato (nave, nolo, carico) al termine del viaggio. Il procedimento di liquidazione è complesso e viene affidato a un dispacheur, professionista specializzato che raccoglie le dichiarazioni degli interessati, valuta i beni e le perdite, e redige il dispaccio, un documento contabile che indica i contributi dovuti da ciascuno.

Le Regole di York-Anversa e la prassi internazionale

Nella prassi internazionale, la disciplina dell'avaria comune è quasi universalmente regolata dalle Regole di York-Anversa, elaborate nel corso di conferenze internazionali e periodicamente aggiornate (versioni del 1890, 1924, 1950, 1974, 1994, 2004, 2016). Le Regole di York-Anversa non sono un trattato internazionale vincolante ma un insieme di norme contrattuali standard che vengono incorporate nei contratti di trasporto (charter party e polizze di carico) attraverso la clausola «General Average to be adjusted according to York-Antwerp Rules». Le regole del 2016 sono le più recenti e aggiornate; rispetto alle versioni precedenti hanno modificato significativamente la disciplina delle spese di porto di rifugio e le regole sulla detenzione della nave. In presenza di tale clausola contrattuale, la contribuzione è regolata dalle Regole di York-Anversa piuttosto che dalla legge della nave: si tratta tecnicamente di un'incorporazione per riferimento di norme contrattuali, ammessa dall'ordinamento italiano come espressione dell'autonomia contrattuale nell'ambito dei contratti di trasporto.

Coordinamento con l'assicurazione marittima

L'avaria comune ha stretti legami con l'assicurazione marittima. Il proprietario del carico coperto da polizza di assicurazione marittima può rivalersi sull'assicuratore per la quota di contribuzione alle avarie comuni di sua competenza: l'assicurazione copre i rischi di mare, inclusi i sacrifici di avaria comune. L'assicuratore del carico è tenuto a pagare la contribuzione dovuta dal proprio assicurato, salvo che il danno originario sia riconducibile a un vizio proprio della merce o a negligenza del caricatore (che escluda la copertura). L'armatore, per ottenere la consegna del carico salvato, può richiedere al destinatario la sottoscrizione di un average bond (promessa di pagare la propria quota di contribuzione una volta liquidato il dispaccio) o la prestazione di una garanzia bancaria.

Casi pratici

Caso 1: Getto di carico in tempesta

Durante una tempesta in Mediterraneo, il comandante Tizio ordina il getto in mare di venti container di acciaio per ridurre il peso della nave e salvare il restante carico e l'equipaggio. L'armatore attiva la procedura di avaria comune: in assenza di clausola York-Anversa nel charter party, l'art. 11 del Codice della navigazione stabilisce che la contribuzione è regolata dalla legge italiana (legge della bandiera della nave), applicando gli artt. 469 e ss. del codice.

Caso 2: Porto di rifugio e spese di avaria comune

Una nave italiana subisce un'avaria al motore in Atlantico: il comandante Caio decide di deviare verso Lisbona per riparazioni. Le spese di ormeggio, riparazione e ripartenza sono inserite nella liquidazione di avaria comune dal dispacheur. Sempronio, destinatario di merci a bordo, contesta la sua quota di contribuzione; il giudice italiano applica la legge italiana ex art. 11 (lex banderae) per verificare se la deviazione e le spese soddisfino i requisiti dell'atto di avaria comune.

Caso 3: Avaria comune con clausola York-Anversa 2016

Il charter party tra l'armatore Tizio e il noleggiatore Caio richiama le Regole di York-Anversa 2016. A seguito di un incendio a bordo in Canale di Suez, vengono causati danni nell'estinguere il fuoco. La contribuzione è liquidata secondo le Regole di York-Anversa 2016, scelte contrattualmente, e non secondo la legge italiana: il richiamo contrattuale prevale sulla regola di default dell'art. 11, in quanto l'ordinamento italiano ammette l'incorporazione per riferimento di tali regole nei contratti di trasporto.

Domande frequenti

Cos'è l'avaria comune e quando si applica?

E' il sacrificio volontario di beni o l'assunzione di spese straordinarie effettuate dal comandante per salvare nave e carico da un pericolo comune. Si applica quando l'atto è volontario, ragionevole e necessario per preservare l'impresa comune dal rischio condiviso.

Chi paga l'avaria comune?

Tutti gli interessati al carico e alla nave contribuiscono in proporzione al valore del bene salvato: armatore (per la nave e il nolo), caricatori e destinatari (per il carico). La ripartizione è calcolata dal dispacheur nel dispaccio di avaria comune.

Cosa sono le Regole di York-Anversa?

Sono norme contrattuali standard elaborate in sede internazionale (ultima versione 2016) che le parti dei contratti di trasporto incorporano per regolare l'avaria comune. Se richiamate contrattualmente prevalgono sulla legge della bandiera come disciplina di default dell'art. 11.

L'assicurazione marittima copre l'avaria comune?

Si. L'assicuratore del carico è generalmente tenuto a pagare la quota di contribuzione alle avarie comuni dovuta dall'assicurato, salvo esclusioni di polizza per vizio proprio della merce o negligenza del caricatore.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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