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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ufficio comunica al richiedente i rilievi che ostano alla concessione o registrazione
  • Il richiedente ha termine per replicare, integrare o modificare la domanda
  • I rilievi possono riguardare la regolarità formale, i requisiti sostanziali o la classificazione
  • La mancata risposta nei termini comporta l'archiviazione o il rigetto

Testo dell'articoloVigente

Art. 173 CPI — Rilievi

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo

165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all’articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l’istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata: a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell’ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti; b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell’articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore; c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l’istanza è respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l’Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l’accertamento di cui all’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 , invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni … , fissando all’uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l’osservanza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s’intende ritirata nelle ipotesi previste dall’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione , nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande sono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l’estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l’Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell’Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti .

Commento

L'articolo definisce la procedura dei rilievi, vero motore del contraddittorio fra ufficio e richiedente durante l'esame della domanda. Si tratta di uno strumento essenziale che consente di superare ostacoli formali e sostanziali senza ricorrere a strumenti più drastici come il rifiuto immediato.

Comunicazione dei rilievi

Quando l'ufficio individua un ostacolo alla concessione o registrazione, comunica al richiedente un rilievo motivato, indicando le ragioni che impediscono l'accoglimento integrale della domanda. La comunicazione deve essere chiara e dettagliata, perché costituisce il fondamento del successivo contraddittorio. La motivazione consente al richiedente di comprendere esattamente quale problema risolvere.

Termine per la risposta

Il richiedente dispone di un termine, normalmente di sessanta giorni, per replicare, integrare la documentazione o modificare la domanda nei limiti consentiti. Il termine può essere prorogato a richiesta motivata. Tipicamente l'ufficio concede la proroga in presenza di esigenze tecniche o probatorie giustificate, mentre la respinge in caso di richieste meramente dilatorie.

Contenuto della replica

La replica può consistere in argomentazioni giuridiche, integrazione di documenti mancanti, modifica della classificazione, restrizione delle rivendicazioni o, per i marchi, riformulazione dell'elenco dei prodotti e servizi. Per i brevetti, la replica può accompagnarsi a modifiche delle rivendicazioni nei limiti della divulgazione originaria. L'ufficio valuta poi se il rilievo è superato.

Esiti del contraddittorio

All'esito del contraddittorio l'ufficio può ritenere superato il rilievo e proseguire l'esame, oppure confermare gli ostacoli e procedere al rifiuto. È possibile, in alcuni casi, una seconda interlocuzione, soprattutto quando emergano nuovi profili o quando il richiedente abbia presentato modifiche rilevanti. La logica è collaborativa: il rifiuto interviene solo dopo un effettivo confronto.

Mancata risposta

La mancata risposta nei termini comporta, di regola, l'archiviazione della domanda o il rigetto, a seconda del tipo di rilievo. Il provvedimento è impugnabile davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM. In linea generale, una risposta tempestiva e ben articolata è la migliore strategia per evitare il rifiuto e ottenere la concessione del titolo.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per rispondere a un rilievo?

Il termine ordinario è di norma di sessanta giorni dalla notifica del rilievo, prorogabile su richiesta motivata. È fondamentale rispettare il termine per non perdere la domanda.

Posso modificare la domanda in sede di replica al rilievo?

Sì, nei limiti consentiti. È possibile integrare documentazione, modificare la classificazione, restringere le rivendicazioni o riformulare l'elenco di prodotti e servizi.

Cosa accade se l'ufficio conferma il rilievo dopo la mia replica?

L'ufficio può procedere al rifiuto della domanda. Il provvedimento è impugnabile davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM nei termini previsti dalla legge.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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