Autore: Andrea Marton

  • Art. 224 TUEL – Articolo 224

    Art. 224 TUEL – Articolo 224

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente.

    1-bis. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

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  • Art. 88 ter D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)

    Art. 88 Ter D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto

  • Art. 264 Codice Civile: Impugnazione da parte del figlio minore

    Art. 264 Codice Civile: Impugnazione da parte del figlio minore

    Art. 264 c.c. – Impugnazione da parte del figlio minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

  • Art. 72 L. 689/1981 – Ipotesi di responsabilità penale e revoca

    Art. 72 L. 689/1981 – Ipotesi di responsabilità penale e revoca

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale . Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale . Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 . La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità. La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso ((dopo l'applicazione ovvero)) durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo

    58. La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

  • Art. 177 CPI – Legittimazione all’opposizione

    Art. 177 CPI – Legittimazione all’opposizione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Sono legittimati all’opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8; d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , o della legge 12 dicembre 2016, n. 238 , il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell’opposizione.

  • Art. 181 CPI – Estinzione della procedura di opposizione

    Art. 181 CPI – Estinzione della procedura di opposizione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l’opposizione è ritirata o rigettata; a-ter) la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l’opposizione è cancellata; b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1; c) l’opposizione è ritirata; d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo

    177. e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione; e-ter) è venuto meno l’interesse ad agire.

  • Art. 102 L. 689/1981 – Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento

    Art. 102 L. 689/1981 – Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all' articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell' articolo 135 del codice penale . In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda. Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell' articolo 133-ter del codice penale , la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell' articolo 133-ter del codice penale . ((53))

  • Art. 255 ter Cod. Amb. – (Abbandono di rifiuti pericolosi)

    Art. 255 Ter Cod. Amb. – (Abbandono di rifiuti pericolosi)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

    3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

  • Art. 217 TUEL – Articolo 217

    Art. 217 TUEL – Articolo 217

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

  • Art. 184 decies CPI – (Ricorso)

    Art. 184 Decies CPI – (Ricorso)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’istanza, è comunicato alle parti.

    2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 135

  • Art. 56 Codice della Navigazione – Competenza dell’amministrazione della navigazione interna

    Art. 56 Codice della Navigazione – Competenza dell’amministrazione della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti. I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l'interno.

  • Art. 114 L. 689/1981 – Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 114 L. 689/1981 – Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo ((a euro 20)) o nel massimo ((a euro 50)) sono elevate, rispettivamente, ((a euro 20)) e ((a euro 50)) . Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)