Art. 819 c.c. – Diritti dei terzi sulle pertinenze
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi.
Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

Spiegazione
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ha su di essa un diritto reale.
Come funziona e quando si applica
La pertinenza conserva la sua individualità ma segue il regime della cosa principale: gli atti e i rapporti che riguardano la cosa principale comprendono anche le pertinenze, salvo che sia diversamente disposto (art. 818).
Esempio pratico
Il box o la cantina destinati durevolmente all’appartamento ne sono pertinenze: vendendo l’appartamento, salvo patto contrario, si trasferiscono con esso.
Domande frequenti
Cosa sono le pertinenze?
Cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra (es. box, cantina, arredo fisso): di regola seguono la cosa principale negli atti, salvo diversa volontà.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.