Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 819 Codice Civile: Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Articolo 819 Codice Civile: Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Art. 819 c.c. – Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi.

    Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

  • Articolo 820 Codice Civile: Frutti naturali e frutti civili

    Articolo 820 Codice Civile: Frutti naturali e frutti civili

    Art. 820 c.c. – Frutti naturali e frutti civili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

    Finchè non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

    Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

  • Articolo 821 Codice Civile: Acquisto dei frutti

    Articolo 821 Codice Civile: Acquisto dei frutti

    Art. 821 c.c. – Acquisto dei frutti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

    Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

    I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

  • Articolo 822 Codice Civile: Demanio pubblico

    Articolo 822 Codice Civile: Demanio pubblico

    Art. 822 c.c. Demanio pubblico

    In vigore

    Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia , le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

  • Articolo 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico

    Articolo 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico

    Art. 823 c.c. Condizione giuridica del demanio pubblico

    In vigore

    I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

  • Art. 824 c.c.: Beni delle province e dei comuni soggetti al regi

    Art. 824 c.c.: Beni delle province e dei comuni soggetti al regi

    Art. 824 c.c. – Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

    Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

  • Articolo 816 Codice Civile: Universalità di mobili

    Articolo 816 Codice Civile: Universalità di mobili

    Art. 816 c.c. – Universalità di mobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

    Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

  • Art. 817 Codice Civile: Pertinenze

    Art. 817 Codice Civile: Pertinenze

    Art. 817 c.c. – Pertinenze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

    La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

    Spiegazione

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ha su di essa un diritto reale.

    Come funziona e quando si applica

    La pertinenza conserva la sua individualità ma segue il regime della cosa principale: gli atti e i rapporti che riguardano la cosa principale comprendono anche le pertinenze, salvo che sia diversamente disposto (art. 818).

    Esempio pratico

    Il box o la cantina destinati durevolmente all’appartamento ne sono pertinenze: vendendo l’appartamento, salvo patto contrario, si trasferiscono con esso.

    Domande frequenti

    Cosa sono le pertinenze?

    Cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra (es. box, cantina, arredo fisso): di regola seguono la cosa principale negli atti, salvo diversa volontà.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 810 Codice Civile: Nozione

    Art. 810 Codice Civile: Nozione

    Art. 810 c.c. Nozione

    In vigore

    Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. SEZIONE I – Dei beni nell'ordine corporativo

  • Articolo 812 Codice Civile: Distinzione dei beni

    Articolo 812 Codice Civile: Distinzione dei beni

    Art. 812 c.c. Distinzione dei beni

    In vigore

    Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

  • Articolo 813 Codice Civile: Distinzione dei diritti

    Articolo 813 Codice Civile: Distinzione dei diritti

    Art. 813 c.c. – Distinzione dei diritti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

  • Art. 814 Codice Civile: Energie

    Art. 814 Codice Civile: Energie

    Art. 814 c.c. – Energie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.