Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 974 Codice Civile: Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    Art. 974 Codice Civile: Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    Art. 974 c.c. Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    In vigore

    I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire. I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

  • Articolo 975 Codice Civile: Miglioramenti e addizioni

    Articolo 975 Codice Civile: Miglioramenti e addizioni

    Art. 975 c.c. Miglioramenti e addizioni

    In vigore

    Quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna. Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all’enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito. Per le addizioni fatte dall’enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

  • Art. 976 Codice Civile: Locazioni concluse dall’enfiteuta

    Art. 976 Codice Civile: Locazioni concluse dall’enfiteuta

    Art. 976 c.c. – Locazioni concluse dall’enfiteuta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’art. 999.

  • Art. 977 c.c.: Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    Art. 977 c.c.: Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    Art. 977 c.c. – Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

  • Art. 959 Codice Civile: Diritti dell’enfiteuta

    Art. 959 Codice Civile: Diritti dell’enfiteuta

    Art. 959 c.c. – Diritti dell’enfiteuta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.

    Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni.

  • Art. 960 Codice Civile: Obblighi dell’enfiteuta

    Art. 960 Codice Civile: Obblighi dell’enfiteuta

    Art. 960 c.c. – Obblighi dell’enfiteuta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.

    L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.

  • Art. 965 Codice Civile: Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

    Art. 965 Codice Civile: Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

    Art. 965 c.c. Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

    In vigore

    L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà. Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente. Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l’acquirente.

  • Art. 967 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

    Art. 967 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

    Art. 967 c.c. – Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

    Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente.

    In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione.

  • Articolo 968 Codice Civile: Subenfiteusi

    Articolo 968 Codice Civile: Subenfiteusi

    Art. 968 c.c. Subenfiteusi

    In vigore

    La subenfiteusi non è ammessa.

  • Articolo 955 Codice Civile: Costruzioni al disotto del suolo

    Articolo 955 Codice Civile: Costruzioni al disotto del suolo

    Art. 955 c.c. – Costruzioni al disotto del suolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

  • Art. 956 c.c.: Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Art. 956 c.c.: Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Art. 956 c.c. – Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.

  • Articolo 957 Codice Civile: Disposizioni inderogabili

    Articolo 957 Codice Civile: Disposizioni inderogabili

    Art. 957 c.c. – Disposizioni inderogabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

    Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

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