Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 933 c.c.: Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeron

    Art. 933 c.c.: Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeron

    Art. 933 c.c. – Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

    Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

  • Articolo 934 Codice Civile: Opere fatte sopra o sotto il suolo

    Articolo 934 Codice Civile: Opere fatte sopra o sotto il suolo

    Art. 934 c.c. – Opere fatte sopra o sotto il suolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

  • Art. 935 c.c.: Opere fatte dal proprietario del suolo con materi

    Art. 935 c.c.: Opere fatte dal proprietario del suolo con materi

    Art. 935 c.c. – Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.

    In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

  • Art. 936 c.c.: Opere fatte da un terzo con materiali propri

    Art. 936 c.c.: Opere fatte da un terzo con materiali propri

    Art. 936 c.c. Opere fatte da un terzo con materiali propri

    In vigore

    Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

  • Articolo 919 Codice Civile: Scioglimento del consorzio

    Articolo 919 Codice Civile: Scioglimento del consorzio

    Art. 919 c.c. – Scioglimento del consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.

  • Articolo 920 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 920 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 920 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.

  • Articolo 921 Codice Civile: Consorzi coattivi

    Articolo 921 Codice Civile: Consorzi coattivi

    Art. 921 c.c. – Consorzi coattivi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso indicato dall’art. 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

    Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

    Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.

  • Articolo 922 Codice Civile: Modi di acquisto

    Articolo 922 Codice Civile: Modi di acquisto

    Art. 922 c.c. – Modi di acquisto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 923 Codice Civile: Cose suscettibili di occupazione

    Articolo 923 Codice Civile: Cose suscettibili di occupazione

    Art. 923 c.c. – Cose suscettibili di occupazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.

    Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

  • Articolo 924 Codice Civile: Sciami di api

    Articolo 924 Codice Civile: Sciami di api

    Art. 924 c.c. – Sciami di api

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

  • Articolo 925 Codice Civile: Animali mansuefatti

    Articolo 925 Codice Civile: Animali mansuefatti

    Art. 925 c.c. – Animali mansuefatti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.

    Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

  • Articolo 926 Codice Civile: Migrazione di colombi, conigli e pesci

    Articolo 926 Codice Civile: Migrazione di colombi, conigli e pesci

    Art. 926 c.c. – Migrazione di colombi, conigli e pesci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

    La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

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