Autore: Andrea Marton

  • Art. 256 Cod. Amb. – attività di gestione di rifiuti non autorizzata

    Art. 256 Cod. Amb. – attività di gestione di rifiuti non autorizzata

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni .

    1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

    1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi . Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

    1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147 .

    3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

    3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

    3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

    4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b) .

    5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

    6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

    7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

    8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all’articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

    9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

  • Art. 188 TUEL – Articolo 188

    Art. 188 TUEL – Articolo 188

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato … all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all’ art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , contestualmente, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

    1-bis. L’eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell’art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell’esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell’approvazione del rendiconto e dell’accertamento dell’importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, si provvede all’adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

    1-ter. A seguito dell’eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell’ambito delle attività previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell’approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall’art. 163, comma 3.

    1-quater. Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

  • Art. 59 D.Lgs. 42/2004 – Denuncia di trasferimento

    Art. 59 D.Lgs. 42/2004 – Denuncia di trasferimento

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o , limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

    2. 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall' articolo 623 del codice civile , salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile .

    3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

    4. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

    5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

  • Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva

    Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva

    Art. 247 c.c. – Legittimazione passiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

    Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

    Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

    Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice .

  • Art. 262 Cod. Amb. – competenza e giurisdizione

    Art. 262 Cod. Amb. – competenza e giurisdizione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

    2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall’ articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . 53

    3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.

  • Art. 79 Codice della Navigazione – Pesca nei porti

    Art. 79 Codice della Navigazione – Pesca nei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.

  • Art. 259 ter Cod. Amb. – (Delitti colposi in materia di rifiuti)

    Art. 259 Ter Cod. Amb. – (Delitti colposi in materia di rifiuti)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

  • Art. 273 bis Cod. Amb. – Medi impianti di combustione

    Art. 273 Bis Cod. Amb. – Medi impianti di combustione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all’autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o

    214. 2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all’articolo 272, comma

    3-bis. 3. L’istruttoria autorizzativa prevista all’articolo 271, comma 5, e all’articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.

    4. Per i medi impianti di combustione ubicati in installazioni di cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative e dei piani regionali previsti all’articolo 271, commi 3 e 4, sono presi in esame nell’istruttoria dell’autorizzazione integrata ambientale ai fini previsti all’articolo 29-sexies, comma

    4-ter. 5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e

    4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma

    1. 6. Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista all’articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma

    5. L’adeguamento, anche su richiesta dell’autorità competente, può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all’autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma

    5. Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l’autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma.

    7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate: a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all’articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti; b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017; c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5; d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma

    5. 8. Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all’articolo

    270. Tale unità si qualifica come grande impianto di combustione nei casi previsti all’articolo 273, comma

    9. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di più medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o più punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione è soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all’impianto più recente.

    9. L’adeguamento alle disposizioni del comma 8, in caso di medi impianti di combustione esistenti, è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall’autorizzazione, nel rispetto delle date previste dal comma

    5. 10. Non costituiscono medi impianti di combustione: a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali; b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore; e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; h) reattori utilizzati nell’industria chimica; i) batterie di forni per il coke; l) cowpers degli altiforni; m) impianti di cremazione; n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno; p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali; q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta ; q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.

    10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall’articolo 272, comma

    1-bis.

    11. È tenuto, presso ciascuna autorità competente, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis , alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti. È assicurato l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .

    12. I dati previsti al comma 11 sono inseriti nel registro documentale: a) al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione nuovi; b) al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017; c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6, ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d); d) al perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272, comma 3-bis; e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche non sostanziali di cui all’articolo 269, comma 8, relative a medi impianti di combustione, fatte salve le eventuali integrazioni del registro ove l’autorità competente aggiorni l’autorizzazione dopo il termine; f) all’atto dell’iscrizione dei medi impianti termici civili di cui all’ articolo 284, commi 2-bis e 2-ter , nel relativo registro autorizzativo.

    13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 o della domanda di autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non sostanziali relative a medi impianti di combustione, l’autorità competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente.

    14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti all’allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio

    2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma

    1. 15. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma

    5. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell’autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente. Il numero massimo di ore operative può essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessità di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito dell’interruzione di tale alimentazione.

    16. L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti all’allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell’autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall’anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³.

    17. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50% della produzione di calore utile dell’impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale percentuale di fornitura. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell’autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell’impianto destinata a tale fornitura nell’anno precedente. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati e, per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un valore limite non superiore a 1.100 mg/Nm³.

    18. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione degli ossidi di azoto previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti costituiti da motori a gas o turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se tali impianti sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino alla data prevista di adeguamento, il rispetto dei valori limite precedentemente autorizzati.

    19. In caso di impossibilità di rispettare i pertinenti valori limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo all’allegato I alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a causa di un’interruzione nella fornitura di combustibili a basso tenore di zolfo, dovuta ad una situazione di grave penuria, l’autorità competente può disporre una deroga, non superiore a sei mesi, all’applicazione di tali valori limite. L’autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre

    2017. 20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di un’improvvisa interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l’autorità competente può disporre una deroga, non superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe, all’applicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti dall’allegato I alla Parte Quinta. L’autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017 .

    21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono comunicate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro un mese dalla concessione. L’autorità competente, se diversa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica al Ministero tali deroghe entro cinque giorni dalla concessione.».

    22. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 fissa al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27, della direttiva 2009/72/CE . L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati.

  • Art. 206 CPI – Obbligo del segreto professionale

    Art. 206 CPI – Obbligo del segreto professionale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’ articolo 200 del codice di procedura penale . Nota all’art. 206: – Il testo dell’ art. 200 del codice di procedura penale è il seguente: «Art. 200 (Segreto professionale). –

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio Ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitana; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».

  • Art. 236 Cod. Amb. – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati

    Art. 236 Cod. Amb. – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all’assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , . I consorzio adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all’articolo

    237. 2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 . Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all’uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzio di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinchè tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell’obbligo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all’articolo 189, comma

    3. 4. Ai consorzio partecipano in forma Paritetica tutte le imprese che: a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

    5. Le quote di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell’ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.

    6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 .

    7. I consorzio determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell’anno al netto dei ricavi per l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell’olio lubrificante che sarà messo a consumo nell’anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all’atto del pagamento dell’imposta di consumo.

    8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma

    9. 9. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall’approvazione dello statuto del consorzio.

    10. Il consorzio di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive una relazione tecnica sull’attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solare precedente.

    11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzio e le relative modalità di nomina.

    12. I consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della raccolta; b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate; c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa; d) selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento; e) cedere gli oli usati raccolti: 1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base; 2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento; 3) in difetto dei requisiti per l’avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente; f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi; g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell’ambiente da ogni inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo; h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , affinchè tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa; i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l’avvio alla rigenerazione; l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo; l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall’avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all’impresa stessa; l-quater) assicurare l’avvio alla combustione dell’olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell’olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell’olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.

    13. I consorzio possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L’attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei consorzio stessi.

    14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzio di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4

    15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai consorzio di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L’obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

    16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzio di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.

  • Art. 37 Codice della Navigazione – Concorso di più domande di concessione

    Art. 37 Codice della Navigazione – Concorso di più domande di concessione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico- ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25 . Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

  • Art. 69 D.Lgs. 42/2004 – Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

    Art. 69 D.Lgs. 42/2004 – Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

    2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

    3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.

    4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

    5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 .