Art. 933 c.c. – Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
