Testo dell'articoloVigente
Art. 248 Cod. Amb. – controlli
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all’articolo 242, comma 7 .
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.
2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell’articolo
242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l’obiettivo di verificare l’evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina della bonifica dei siti contaminati nel Codice dell'Ambiente ruota attorno a un sistema di obblighi puntuali a carico del responsabile della contaminazione, con un meccanismo di intervento sostitutivo dell'amministrazione e una garanzia reale sul fondo. La norma in esame si colloca all'interno della Parte Quarta, Titolo V, e va letta in coordinamento con i principi unionali di prevenzione e di 'chi inquina paga' (art. 191 TFUE).
Architettura del procedimento
La norma sul tema delle controlli sulla bonifica si inserisce nella sequenza procedimentale tipica della Parte Quarta, Titolo V. Tipicamente il sistema prevede una fase di prevenzione immediata, una fase di caratterizzazione del sito, l'analisi di rischio sito-specifica e, ove necessario, l'approvazione di un progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza. verifica da parte dell'Arpa/Provincia sull'esecuzione e sui risultati. Ogni fase ha un proprio termine procedimentale e un proprio atto conclusivo, con la conferenza di servizi quale strumento ordinario di coordinamento tra Regione, Provincia, Comune e Arpa.
Soggetti obbligati e principio 'chi inquina paga'
L'obbligo grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione, individuato anche storicamente. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio per cui il proprietario non responsabile non è automaticamente obbligato alla bonifica, ferma restando la garanzia reale che grava sul fondo ai sensi dell'art. 253. La norma recepisce così il principio eurounitario di cui all'art. 191 TFUE, valorizzato anche dalla Corte di giustizia in più pronunce in materia di rifiuti e siti contaminati.
Coordinamento con la responsabilità civile
Il regime amministrativo di bonifica convive con la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. e con la tutela del vicino ex art. 844 c.c. per immissioni che superino la normale tollerabilità. La Cassazione, in sezione civile, ha ribadito a più riprese la non sovrapponibilità delle due tutele: il privato danneggiato può agire in giudizio per il risarcimento anche quando il procedimento amministrativo sia in corso o si sia concluso con esito positivo.
Profili procedimentali pratici
Sul piano operativo, gli operatori devono prestare attenzione ai termini di comunicazione iniziale, al contenuto della documentazione tecnica e alle interlocuzioni con Arpa per il campionamento. L'Avvocatura dello Stato, nei contenziosi su SIN, ha più volte rappresentato la necessità di una rigorosa tracciabilità delle attività svolte. La giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado sia del Consiglio di Stato, ha chiarito che l'inosservanza dei termini non determina automaticamente la decadenza dal procedimento, ma può incidere sulla valutazione di diligenza dell'operatore.
Connessioni con altre discipline
La disposizione va letta unitamente alle norme su AIA (Titolo III-bis Parte Seconda), VIA, gestione rifiuti (artt. 177 ss.) e, ove pertinente, con la disciplina del danno ambientale (Parte Sesta). Il MASE è competente per i siti di interesse nazionale, mentre per gli altri siti la competenza è regionale. In caso di sequestro penale ex art. 247, i rapporti con l'autorità giudiziaria seguono regole peculiari di coordinamento.
Casi pratici
Caso 1: Tizio scopre una contaminazione storica nel suolo della propria azienda
Tizio, titolare di una piccola impresa metalmeccanica, durante uno scavo per un ampliamento rileva un'anomalia del suolo. Pur non essendo il responsabile storico dell'inquinamento (l'azienda era stata acquistata da terzi), comunica tempestivamente all'autorità competente ed esegue le misure di prevenzione. Si attiva quindi la procedura ex art. 245: Tizio mantiene la facoltà di intervento volontario senza che ne discenda automaticamente l'obbligo di bonifica, ferma la garanzia reale sul fondo. La pronta comunicazione gli consente di evitare contestazioni per inosservanza degli obblighi di pronto intervento.
Caso 2: Caio si oppone all'ordinanza provinciale di bonifica
Caio, individuato come responsabile della contaminazione di un'area industriale, riceve un'ordinanza provinciale che gli impone l'attivazione delle procedure di bonifica. Ritenendo carenti gli elementi probatori del proprio coinvolgimento, propone ricorso al TAR. In sede giudiziale, la verifica del nesso causale tra l'attività svolta e la contaminazione assume rilievo centrale. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, richiede un quadro istruttorio rigoroso per l'imputazione, in coerenza con il principio costituzionale di proporzionalità.
Domande frequenti
Chi è il soggetto obbligato a procedere alla bonifica ai sensi dell'articolo 248?
L'obbligo grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione. Il proprietario non responsabile non è automaticamente tenuto alla bonifica, ferma restando la garanzia reale ex art. 253. In caso di inerzia del responsabile o di sua mancata identificazione, l'amministrazione può intervenire in via sostitutiva ex art. 250.
Qual è il rapporto con la responsabilità civile per il danno al privato?
Il procedimento amministrativo di bonifica non esclude la tutela risarcitoria del privato danneggiato. Quest'ultimo può agire ai sensi degli artt. 2043 e 844 c.c. per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche quando la bonifica sia in corso o sia stata già completata.
Cosa succede se il sito viene sottoposto a sequestro penale?
L'art. 247 disciplina i rapporti con l'autorità giudiziaria: gli interventi di bonifica restano possibili previa autorizzazione del giudice procedente, con modalità che salvaguardino le esigenze del procedimento penale. Le competenze amministrative non sono assorbite da quelle penali.