Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 978 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 978 Codice Civile: Costituzione

    Art. 978 c.c. – Costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo.

    Può anche acquistarsi per usucapione.

  • Art. 979 Codice Civile: Durata

    Art. 979 Codice Civile: Durata

    Art. 979 c.c. – Durata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.

    L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.

  • Commi 856-859 LB 2026: scuole enti non commerciali, poste e acci

    Commi 856-859 LB 2026: scuole enti non commerciali, poste e acci

    Commi 856-859 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Tutti i commi sono in vigore dal 01/01/2026. Il comma 856 ha natura di norma di interpretazione autentica e dispiega effetti retroattivi sui rapporti pendenti, fatto salvo il divieto di rimborso delle somme già versate. Il comma 857 (riforma servizio postale universale, modifica al D.Lgs. 261/1999) entra in vigore il 1° gennaio 2026 con efficacia operativa al 1° maggio 2026 per la nuova classificazione della posta prioritaria e per l’affidamento decennale a Poste Italiane fino al 31/12/2036. Il comma 858 incide sull’art. 1, c. 279, L. 190/2014 dalla stessa data. Il comma 859 riallinea le accise sulla birra (modifica all’art. 1, c. 986, L. 234/2021) con effetto dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    856. L’ articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , si interpreta, per gli effetti di cui all’ articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito nonché dal Ministero dell’università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

    857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “punti di accesso”: ubicazioni fisiche comprendenti, tra l’altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»; 2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse; b) all’articolo 3: 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall’ambito del servizio universale ed è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 6»; 2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell’efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali»; 3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall’autorità di regolamentazione»; c) l’articolo 3, comma 12, lettera b), l’articolo 7, comma 3-quinquies, e l’articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale; d) all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 6, comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 10 del presente decreto» sono soppresse; e) all’articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l’erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»; f) all’articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all’articolo 12, comma 4, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»; g) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23. – (Norme transitorie) – 1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un’analisi effettuata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l’affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell’articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell’affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all’ articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell’affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».

    858. Il primo periodo del comma 279 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , è soppresso. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell’ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea.

    859. Al comma 986 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».

  • Comma 737 LB 2026: finanziamento CONI, Sport e salute, NADO Italia

    Comma 737 LB 2026: finanziamento CONI, Sport e salute, NADO Italia

    Comma 737 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. I criteri operativi di riparto interno alla quota Sport e salute Spa verso federazioni, discipline associate, enti di promozione e altri soggetti sono determinati con atti deliberativi di Sport e salute Spa in accordo con CONI, secondo procedure consolidate. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    737. Il comma 630-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è sostituito dai seguenti: «630-bis. Per l’anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell’Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell’IVA, dell’IRAP e dell’IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. 630-ter. A decorrere dall’anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della società Sport e salute Spa e della NADO Italia è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell’IRES, dell’IVA, dell’IRAP e dell’IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa».

  • Art. 1163 Codice della Navigazione – Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

    Art. 1163 Codice della Navigazione – Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493. ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 10, comma 2, lettera a che "nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"." – (con l'art. 10, comma 2, lettera b che "nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"." ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 10/12/2005, n. 287), ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: "nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'articolo 59" sono soppresse."

  • Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti

    Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti

    Comma 725 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 (efficacia operativa dal 15/06/2026)

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    725. All’ articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito».

  • Art. 117 T.U. Stupefacenti – Accreditamento istituzionale

    Art. 117 T.U. Stupefacenti – Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    2. L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Torna al sommario

  • Comma 361 LB26: prestazioni aggiuntive medici SSN con imposta

    Comma 361 LB26: prestazioni aggiuntive medici SSN con imposta

    Comma 361 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    361. Per le finalità di cui all’ articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l’anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell’allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 , in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA

    Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA

    Comma 237 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Per l’anno 2026, sui compensi per trattamento economico accessorio (comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa) erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, si applica un’imposta sostitutiva del 15% entro il limite di 800 euro, riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Esclusi Forze di polizia e Forze armate che fruiscono di altra agevolazione ex art. 45 c. 2 D.Lgs. 95/2017; per il personale SSN il beneficio si aggiunge alle misure ex art. 7 c. 2 D.L. 73/2024 e art. 1 c. 354 L. 207/2024.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    237. Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’ articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’ articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

  • Denuncia al tribunale per gravi irregolarità: esempi pratici

    Denuncia al tribunale per gravi irregolarità: esempi pratici

    In sintesi

    • L’art. 2409 consente di denunciare al tribunale gravi irregolarità degli amministratori.
    • Serve un fondato sospetto di irregolarità che possono arrecare danno alla società.
    • Legittimati: soci col 10% del capitale (5% nelle società aperte).
    • Il tribunale può disporre l’ispezione e adottare provvedimenti.
    • Nei casi gravi: revoca degli amministratori e amministratore giudiziario.

    Cosa dice l’art. 2409, comma 1 c.c.

    «Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.»

    I presupposti della denuncia

    Requisito Contenuto
    Fondato sospetto Elementi concreti, non meri timori
    Gravi irregolarità Violazione dei doveri gestori degli amministratori
    Potenzialità del danno Le irregolarità possono arrecare danno alla società o a controllate
    Legittimazione Soci col 10% (5% nelle società aperte)

    Non occorre che il danno si sia già verificato: basta che le irregolarità possano arrecarlo. Il ricorso va notificato anche alla società.

    I provvedimenti del tribunale

    Ricevuta la denuncia, il tribunale può disporre l’ispezione dell’amministrazione a spese dei soci richiedenti. Se le irregolarità sono accertate e gravi, può adottare i provvedimenti cautelari e correttivi opportuni, fino alla revoca degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci) e alla nomina di un amministratore giudiziario con poteri e durata determinati. È uno strumento di reazione alle scorrettezze gestorie senza dover attendere il danno.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Operazioni in conflitto d’interessi

    Scenario. Gli amministratori compiono operazioni a vantaggio proprio.

    Inquadramento. Possono integrare gravi irregolarità potenzialmente dannose: i soci col 10% possono ricorrere ex art. 2409.

    Cosa raccogliere

    • documenti delle operazioni;
    • elementi del conflitto;
    • quota di capitale dei ricorrenti;
    • prova del fondato sospetto.

    Caso 2 – Bilanci opachi e gestione non trasparente

    Scenario. Mancano informazioni e controlli interni.

    Inquadramento. Indizi di gravi irregolarità: la denuncia può portare all’ispezione e ai provvedimenti del tribunale.

    Cosa valutare

    • carenze informative;
    • relazioni dell’organo di controllo;
    • potenziale danno;
    • misure richieste.

    Caso 3 – Inerzia che aggrava la situazione

    Scenario. Gli amministratori non intervengono su criticità note.

    Inquadramento. L’inerzia gestoria, se grave e dannosa, rientra nell’ambito dell’art. 2409: il tribunale può sostituire la gestione con un amministratore giudiziario.

    Cosa documentare

    • criticità segnalate e ignorate;
    • cronologia dei fatti;
    • danno potenziale;
    • urgenza dei provvedimenti.

    Spunti pratici

    • Servono fatti concreti: il sospetto deve essere fondato, non generico.
    • Verifica la quota: 10% (5% nelle società aperte) per la legittimazione.
    • Punta sulla potenzialità del danno: non serve che si sia già verificato.
    • Coinvolgi l’organo di controllo: le sue relazioni sono prova preziosa.
    • Valuta i tempi: i provvedimenti del tribunale possono essere urgenti.

    Per valutare una denuncia ex art. 2409 puoi far verificare presupposti, legittimazione e strategia.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2409 (denunzia al tribunale), art. 2476 (responsabilità e controllo nella SRL), art. 2392 (responsabilità amministratori SpA). Vedi anche organo di controllo e revisore.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cos’è la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.?

    È lo strumento con cui i soci segnalano al tribunale il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a controllate.

    Chi può presentare la denuncia?

    I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il 5%; il ricorso va notificato anche alla società.

    Quali sono i presupposti?

    Un fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, compiute in violazione dei doveri degli amministratori, che possono arrecare danno alla società o a controllate.

    Cosa può fare il tribunale?

    Può disporre l’ispezione dell’amministrazione e, se le irregolarità sono accertate, adottare provvedimenti fino alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario.

    Vale anche per le SRL?

    Lo strumento è dettato per le SpA; per le SRL il socio dispone comunque di ampi poteri di controllo e azione ex art. 2476, oltre alle ipotesi di applicazione previste dalla disciplina.

  • Comma 136 LB26: acconti d’imposta 2027-2030 e neutralizzazione

    Comma 136 LB26: acconti d’imposta 2027-2030 e neutralizzazione

    Comma 136 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Disciplina il calcolo dell’acconto d’imposta per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, 2028, 2029 e 2030. Per ciascuna annualità, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le rispettive lettere a), b), c) e d) del comma 133, e non si tiene conto delle disposizioni delle successive lettere. Si tratta di una norma di neutralizzazione tipica per evitare l’anticipo di gettito su misure progressive.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    136. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso: a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b); b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c); c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d); d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera d).

  • Commi 130-134 LB 2026: redditi d’impresa, interessi passivi banche

    Commi 130-134 LB 2026: redditi d’impresa, interessi passivi banche

    Commi 130-134 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 132 rinvia a un prospetto della dichiarazione dei redditi: il modello e le istruzioni saranno definiti da provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, presumibilmente in sede di approvazione del modello REDDITI SC 2027. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre»; b) all’articolo 101: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico»; 2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»; c) all’articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.

    131. In attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: a) in deroga all’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell’articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; b) le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta; c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

    132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a ) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

    133. Gli interessi passivi di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti: a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026; c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027; d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

    134. Si applicano le disposizioni dell’articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

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