Autore: Andrea Marton

  • Art. 130 D.Lgs. 209/2005 – Imprese autorizzate

    Art. 130 D.Lgs. 209/2005 – Imprese autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.

    3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.

  • Art. 261 D.P.R. 115/2002

    Art. 261 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

  • Art. 79 L. 689/1981 – Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento

    Art. 79 L. 689/1981 – Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto. ((5))

  • Art. 133 Codice della Navigazione – Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri

    Art. 133 Codice della Navigazione – Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Il ministro per le comunicazioni può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la re iscrizione nei medesimi.

  • Art. 143 Codice della Navigazione – Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane

    Art. 143 Codice della Navigazione – Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:

    a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

    b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.

  • Art. 239 Codice Civile: Reclamo dello stato di figlio

    Art. 239 Codice Civile: Reclamo dello stato di figlio

    Art. 239 c.c. Reclamo dello stato di figlio (1)

    In vigore

    Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso. L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

  • Art. 245 D.P.R. 115/2002

    Art. 245 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

  • Art. 269-bis D.P.R. 115/2002 – (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)

    Art. 269-bis D.P.R. 115/2002 – (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico .

  • Art. 259 bis Cod. Amb. – Aggravante dell’attività di impresa

    Art. 259 Bis Cod. Amb. – Aggravante dell’attività di impresa

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147 .

  • Art. 265 Cod. Amb. – disposizioni transitorie

    Art. 265 Cod. Amb. – disposizioni transitorie

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 , al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al 30 giugno 2024 .

    3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università, nonché presso le imprese e i loro consorzi. (25a)

    4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L’autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.

    5. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27 .

    6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell’autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell’Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.

    6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Art. 122 Codice della Navigazione – Documenti di lavoro del personale marittimo

    Art. 122 Codice della Navigazione – Documenti di lavoro del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.

  • Art. 68 Codice della Navigazione – Vigilanza sull’esercizio di attività nei porti

    Art. 68 Codice della Navigazione – Vigilanza sull’esercizio di attività nei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.